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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 gennaio 2023

Cassazione n. 42276/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che la Corte di appello di Salerno, con sentenza del 31 gennaio 2023, in riforma della sentenza del Tribunale di Nocera del 10 gennaio 2022, ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti del correo [OSCURATO:PERSONA] quanto ai reati a questo ascritto, e ha confermato del resto la condanna per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], per i reati di cui agli: artt. 110 cod. pen. e 44, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 380 del 2001 (capo 1); artt. 64 e 71 del d.P.R. n. 380 del 2001 (capo 2); artt. 65 e 72 del d.P.R. n. 380 del 2001 (capo 3); artt. 93 e 95 del d.P.R. n. 380 del 2001 (capo 4).

Rilevato che avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, lamentando vizi della motivazione in ordine all'errata individuazione del tempus commissi delicti del reato e, conseguentemente, l'omessa dichiarazione di intervenuta prescrizione.

Considerato che il ricorso è inammissibile, poiché la doglianza si pone in contrasto con il dato normativo e con l'interpretazione data su questo dalla giurisprudenza di legittimità; che, infatti, il reato di cui all'art. 44, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 380 del 2001 ha natura permanente e rinviene la sua consumazione nel momento in cui l'opera venga considerata ultimata ma, qualora siano stati sospesi per imposizione o volontariamente i lavori - come nel caso di specie - il momento consumativo viene individuato nell'esecuzione del sequestro (ex multis, Sez. 3, n. 5480 del 12/12/2013, dep. 04/02/2014, Rv. 258930); che, dunque, a nulla rileva il momento in cui è avvenuto l'accertamento della natura abusiva dell'immobile, il quale non era ancora stato portato a termine; che, pertanto, individuato il momento consumativo alla data del sequestro, che risale al 12 febbraio 2019, è stata correttamente non dichiarata la estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

Considerato che, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 20273 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che la Corte di appello di Salerno, con sentenza del 31 gennaio 2023, in riforma della sentenza del Tribunale di Nocera del 10 gennaio 2022, ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti del correo [OSCURATO:PERSONA] quanto ai reati a questo ascritto, e ha confermato del resto la condanna per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], per i reati di cui agli: artt. 110 cod. pen. e 44, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 380 del 2001 (capo 1); artt. 64 e 71 del d.P.R. n. 380 del 2001 (capo 2); artt. 65 e 72 del d.P.R. n. 380 del 2001 (capo 3); artt. 93 e 95 del d.P.R. n. 380 del 2001 (capo 4). Rilevato che avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, lamentando vizi della motivazione in ordine all'errata individuazione del tempus commissi delicti del reato e, conseguentemente, l'omessa dichiarazione di intervenuta prescrizione. Considerato che il ricorso è inammissibile, poiché la doglianza si pone in contrasto con il dato normativo e con l'interpretazione data su questo dalla giurisprudenza di legittimità; che, infatti, il reato di cui all'art. 44, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 380 del 2001 ha natura permanente e rinviene la sua consumazione nel momento in cui l'opera venga considerata ultimata ma, qualora siano stati sospesi per imposizione o volontariamente i lavori - come nel caso di specie - il momento consumativo viene individuato nell'esecuzione del sequestro (ex multis, Sez. 3, n. 5480 del 12/12/2013, dep. 04/02/2014, Rv. 258930); che, dunque, a nulla rileva il momento in cui è avvenuto l'accertamento della natura abusiva dell'immobile, il quale non era ancora stato portato a termine; che, pertanto, individuato il momento consumativo alla data del sequestro, che risale al 12 febbraio 2019, è stata correttamente non dichiarata la estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Considerato che, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 luglio 20273 Il Consigliere estensore
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