CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 luglio 2022
Cassazione n. 37028/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto che il ricorso, nel dedurre violazioni di legge e vizio della motivazione circa la determinazione della pena, non si confronta con il fatto che la pena-base è stata determinata nel minimo edittale con concessione anche delle circostanze attenuanti generiche applicate con il massimo della connessa riduzione della pena; ritenuto che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente