CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 giugno 2025
Cassazione n. 23426/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 17239/2020r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria all'indirizzo pec indicato. -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legale rap- presentante pro tempore, rappresentat a e difes a , giusta procura speciale allegata al controricorso,dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale dichiara di vo- ler ricevere le comunicazioni di cancelleria all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato, elettivamente domiciliata in Roma, via Savoia, n. 78 -controricorrente- 2RG n. 17239/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio avverso l'ordinanza della Cortedi appello di Milano in data 17 ottobre 201 9 . Udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 12/6/2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio. [OSCURATO:PERSONA]: 1.In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] veniva emesso provvedimento di occupazione di urgenza n. 42/2010 ex art. 22 - bis del d.P.R. n. 327 del 2001; tale occupazione riguardava una porzione di mq 1566 di cui al mappale 1970, nella misura di 2/4, nella titolarità di NEEMIASs.r.l., oltre ad una porzione di metri quadri 194, di cui almappale n. 3127, nella titolarità di [OSCURATO:PERSONA]. Il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avveniva l'immissione in possesso dei terreni. Il 29/7/2013, con provvedimento n.209/2013, si procedeva all'oc- cupazione temporanea del mappale 1970 per l'ulteriore superficie di mq 2313. Il 29/10/2014 veniva emesso il provvedimento di espropriazione con riferimento alla particella 11398 (ex 1970), appartenente per 2/4 a [OSCURATO:SOCIETA], per mq 3070; il 24/10/2014 si procedeva ad espropria- zione della particella 3127, ora 11401, di proprietà Asprella, per mq 460. Ed infatti, la società [OSCURATO:SOCIETA] era proprietaria del terreno di cui al foglio 906, mappale 11398 (ex 1970) mentre [OSCURATO:PERSONA] era proprietario della particella di cui al foglio 916, mappale 11401 (ex 3127). 2. I proprietari presentavano ricorso in data 4/11/2016 nei con- fronti dell'AutostradaPedemontana Lombarda , oltre che nei confronti della società Pedelombardia. Chiedevano, in particolare, la [OSCURATO:SOCIETA] il pagamento della somma di euro 162.172,92, con riferimento all'mappale 11398, ex 1970, men- 3RG n. 17239/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio tre [OSCURATO:PERSONA] la somma di euro 251.102,50, in relazione a map- pale 11401, ex 3127. 2.1. Ed infatti, la commissione tecnica nominata ai sensi dell'art. 21 del d.P.R.n. 327 del 2001, aveva comunicato il 14/7/2016 le somme spettanti agli attori, sia per indennità di esproprio, sia per occupazione di urgenza ex art.22- bis del d.P.R. n. 327 del 2001. Era stata offerta a [OSCURATO:SOCIETA] la somma di euro 66.985,14 e ad Asprella la somma di euro 86.301,39. 3. [OSCURATO:PERSONA] di Milano, con ordinanza n. 1290/2018, depo- sitata il 20/3/2018, R.G. n.3866/2016, reputava che il valore agricolo dei terreni era di euro 11,64 m², facendo la media tra VAM e metodo sintetico-comparativo; l'area destinata a distribuzione di carburanti, determinata in base al valore di trasformazione, era individuata in euro 139,00 mq. Pertanto,la Corte territoriale riconosceva a [OSCURATO:SOCIETA], per il terreno n.11398, la somma di euro 73.778,44, di cui euro 12.757,44 per l'area agricola ed euro 61.021 per l'area destinata a stazione di servizio. Riconosceva ad Asprella, per il terreno n.11401, la somma di euro 53.369,16, di cui euro 966,12 per area agricola ed euro 52.403,00 per area destinata a stazione di servizio di carburante. La Corte d ' appello riconosceva l ' es propriazi one parziale con riferi- mento ai mappali 11397, per euro 1.980,00, e 11399, per euro 1.920,00. Non veniva riconosciuta la diminuzione di valore con riferimento al terreno 11402, che non aveva subito danni. Il pagamento avveniva il 27/9/2018. La questione oggetto di controversia attiene alle poste attive effet- tivamente indennizzatedalla Corte d ' appello, se comprensive o meno 4RG n. 17239/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio dell'indennizzo da occupazione di urgenza ex art. 22 - bis del d.P.R. n. 327 del 2001. 4. Con successiva istanza del 4/6/2018 gli attori si rivolgevano al collegio tecnico di cui all'art.21 del d.P.R. n. 327 del 2001, chiedendo la determinazione dell'indennizzo per occupazione di urgenza ex art. 22-bisdel medesimo d.P.R. Il collegio tecnico,con provvedimento del 26/10/2018, rifiutava di provvedere, rilevando che «le proprietàsi sono già avvalse della facoltà prevista dall'art.21 del d.P.R. 327/2001, di chiedere la determinazione definitiva, in sede amministrativa, ricorrendo alla Terna tecnica. La stima peritale, che già conteneva la determinazione dell ' indennità di occupazione, è stata successivamente impugnata dinanzi alla Corte di Appello di Milano per chiedere la determinazione giudiziale dell'inden- nità, definita con l'ordinanza n.1290/2018». Il collegio tecnico aveva già determinato l'indennizzo da occupa- zione di urgenza nella misura di euro 14.625,14, con riferimento alla [OSCURATO:SOCIETA], per i metri quadri 3070 in relazione 49 mesi di occupazione; e nella misura di euro 2 . 191,39, per il terreno di Asprella, n. 3127, sempre per l'occupazione di 49 mesi. 5. Avverso tale rifiuto proponevano ricorso gli attori. 6. Si costituiva l'AutostradaPedemontana Lombarda deducendo la tardività e l'improcedibilità della domanda, oltre che la sua infonda- tezza. Per l'AutostradaPedemontana gli attori con il precedente ricorso, R.G. 3866 del 2016,avevano già chiesto l'indennità complessiva, com- prensiva dell'indennità di occupazione di urgenza. Gli attori avrebbero dovuto impugnare l'ordinanza della Corted'ap- pello per omessa pronuncia sull'indennizzo da occupazione di urgenza. 5RG n. 17239/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA],il collegio tecnico si era già espresso anche sulla determi- nazione dell'indennizzo da occupazione temporanea. Pertanto, gli attori avrebbero dovuto impugnare tempestivamente già nell'anno 2016, e non nel 2018, il provvedimento del collegio tec- nico con cui veniva comunicata la determinazione dell'indennità com- plessiva in data 14/7/2016. 7. [OSCURATO:PERSONA] di Milano, con ordinanza del 17/10/2019, R.G. n.4666/2018, dichiarava improcedibile la domanda proposta dagli at- tori nei confronti della società AutostradaPedemontana Lombarda. In particolare, procedeva alla interpretazione del ricorso presentato dagli attori nel procedimento di cui al R.G. 3866/2016; si soffermava sulla consulenza tecnica di parte degli attori, nella quale risultava com- putata anche l'indennità per occupazione di urgenza ex art.22 - bis del d.P.R.n. 327 del 2001. Evidenziava, in aggiunta, la Corteterritoriale che il collegio peritale nominato ex art. 21 del d.P.R. n. 327 del 2001 aveva preso in esame sia l'indennizzo espropriativo, sia l'indennità per occupazione tempora- nea d'urgenza ex art.22 - bis del medesimo d.P.R. , computandola nella somma di euro 14.625,14 in relazione al terreno 11398 di proprietà [OSCURATO:SOCIETA], per i 48 mesi di occupazione, e nella somma di euro 2.191,39, con riferimento al terreno n. 11401, già 3127, di Asprella, sempre per i 49 mesi occupazione. Pertanto, la Corted ' appello evidenziava che l ' indennità di occupa- zione di urgenza era stata determinata sia nella stima del collegio pe- ritale tecnico, nel precedente ricorso n. 3866 del 2016, sia nella con- sulenza di parte allegata. L'indennità di occupazione temporanea di cui all'art.49 del d.P.R. n.327 del 2001 non risultava determinata nella stima del collegio tec- 6RG n. 17239/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio nico peritale, ma era ricompresa nella consulenza di parte, il cui esito i ricorrenti avevano chiesto di accogliere. Era chiaro che la domanda formulata nel precedente ricorso del 2016 comprendeva, oltre alla determinazione dell'indennità di espro- prio definitivo, anche la determinazione sia delle indennità di occupa- zione di urgenza finalizzata all'esproprio, di cui all'art.22 - bis del d.P.R. n. 327 del 2001, sia dell ' indennità temporanea, di c u i a ll ' art. 49 del medesimo d.P.R. Era maturato, allora, il giudicato sull'oggetto dell'ordinanza defini- tiva della Corted'appello n. 1290 del 2018. 8. Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione gli attori. 9. Ha resistito con controricorso l'AutostradaPedemontana Lom- barda,depositando anche memoria scritta. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo di impugnazione i ricorrenti deducono la «violazione e falsa applicazione ex art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., degli articoli 2909 c.c., 324 c.p.c. e 12 delle preleggi, per avere ritenuto fondata l'eccezione di improcedibilità o inammissibilità della domanda di determinazione dell'indennità di occupazione […] perché coperta da giudicato esterno». In particolare, avrebbe errato la Corted'appello nel ritenere che la domanda formulata dai ricorrenti nel procedimento proposto n. 3866 del 2016, deciso con ordinanza n.1290 del 2018, comprendeva anche l'indennità di occupazione di urgenza ex art.22- bis , e 49, del d.P.R. n. 327 del 2001, «ricavando una tale erronea interpretazione dall'inesatta e superficiale disamina della domanda svolta dai ricorrenti nel ricorso ex art.702 c.p.c., introduttivo del giudizio n. 3866/2016» e dal conte- 7RG n. 17239/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio nuto della perizia tecnica di parte prodotta, senza esaminare, ai fini interpretativi del giudicato, il dispositivo ela motivazione dell'ordinanza n.1292 del 2018 della Corte d ' appello di Milano. L'errore in cui sarebbe incorsa la Corte d ' appello sarebbe stato quello di condurre il processo interpretativo del giudicato «prescin- dendo dal dispositivo e dalla motivazione dell'ordinanza n. 1290/ 2018». Erroneamente la Corted'appello ha limitato il proprio percorso in- terpretativo alla sola domanda dei ricorrenti svolta nel ricorso introdut- tivo del giudizio n.3866 del 2016 e, in violazione dei criteri ermeneutici di cui all'art. 12 delle preleggi, ha ricercato l ' intenzione dei ricorrenti, «facendo ricorso ad elementi estranei alla domanda, quali le mere al- legazioni difensive contenute nella perizia tecnica di parte, anziché ri- cercare il significato letterale proprio del dispositivo della motivazione». Sia nel dispositivo che nella motivazione dell'ordinanza della Corte d'appello n.1290 del 2018, «si parla sempre e soltanto di indennità di espropriazione», e mai di indennità relativa all'occupazione di urgenza. Anche l'esame della determinazione della stima eseguita dal colle- gio peritale ai sensi dell'art. 21 del d.P.R. n. 327 del 2001, esulerebbe dal processo interpretativo e di qualificazione della domanda giudiziale. La stima di parte redatta costituirebbe una mera allegazione difen- siva a contenuto tecnico, del tutto irrilevante per individuare e inter- pretare la domanda svolta dai ricorrenti. 2. Con il secondo motivo di impugnazione si deduce la «violazione e falsa applicazione ex art.360, primo comma, n.3, c.p.c., degli articoli 2909 c.c., 324 c.p.c., e 396 c.p.c., per aver statuito che la domanda proposta dai ricorrenti» comprendeva ed aveva ad oggetto anche l'in- dennità di occupazione. 8RG n. 17239/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] errato la Corted ' appello nel ritenere che la mancata de- terminazione dell'indennità di occupazione da parte dell'ordinanza n. 1290 del 2018 della Corte d ' appello di Milano avrebbe potuto essere contestata solo mediante impugnazione dell'ordinanza stessa. Ad avviso dei ricorrenti la mancata riproposizione della domanda ex art. 346 c.p.c. produce effetti meramente processual i non anche sostanziali, nel senso che non è impedita la riproposizione della do- manda in separato giudizio. L'ordinanza della Corte d ' appello di Milano n. 1290 del 2018, ad avviso dei ricorrenti, non avrebbe statuito sulla domanda di determi- nazione dell'indennità di occupazione ex art. 22 - bis e 49 del d.P.R. n. 327 del 2001, domandache non era stata implicitamente respint a , né assorbitadalla decisione della domanda di determinazione dell' ind en- nitàdi espropriazione. I ricorrenti avrebbero avuto allora la possibilità di riproporre tale domandain un separato giudizio. 3. I motivi primo e secondo, che vanno esaminati congiuntamente per ragioni di stretta connessione, sono infondati. Si premette chel'indennità da occupazione temporanea risulta del tutto autonoma rispetto alla determinazione dell'indennizzo spettante per la perdita della proprietà, sì da potersi richiedere anche separata- mente, sempre nel rispetto del termine di decadenza di cui all'art. 54 del d.P.R.n. 327 del 2001. Il provvedimento di occupazione temporanea preordinata all'espro- priazione di un immobile privato attribuisce immediatamente alla P.A. il diritto di disporne, allo scopo di accelerare la realizzazione dell'opera pubblica per la quale è stato emanato, ed incide in misura corrispon- dente sui poteri dominicali del titolare del bene, privandolo tempora- neamente, in tutto o in parte, delle facoltà di godimento e di disposi- 9RG n. 17239/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio zione. Esso, pertanto, produce, ai sensi dell'art. 42 Cost., un'obbliga- zione indennitaria volta a compensare, per tutta la durata dello stato di indisponibilità del bene, fino all'esproprio o all'asservimento, il detri- mento dato dal suo mancato godimento, cioè una perdita reddituale che, essendo diversa da quella (patrimoniale) della privazione della proprietà del cespite, impone un ristoro separato ed aggiuntivo, non assorbibile nell'indennità di espropriazione né in quella di asservi- mento. L'indennizzo dev'essere liquidato, qualunque sia l'evento giuri- dico che caratterizza la vicenda ablativa, in base ad un criterio unico ed unitario ed il relativo ammontare, qualora il bene abbia destinazione edificabile, corrisponde, "per ciascun anno di occupazione", ad una per- centuale (legittimamente riferibile al saggio degli interessi legali) della indennità virtuale di espropriazione dell'area effettivamente occupata, con riferimento al periodo dell'occupazione e non alla data successiva cui viene parametrata l'indennità di espropriazione(Cass ., sez. 1, 16/ 9/2009, n. 19972; Cass., sez. 1, n. 9025 del 2016) 3.1.La Corte d ' appello, con la ordinanza impugnata, ha fornito una interpretazione del giudicato esterno, rappresentato dalla precedente ordinanza n.1290/2018, depositata il 20/03/2018, del tutto plausibile e coerente con gli elementi processuali esaminati, anche al di fuori del testo dell'ordinanza stessa, del suo dispositivo e della motivazione. 4. Contrariamente a quanto assunto dai ricorrenti, il giudicato for- matosi in ordine al precedente provvedimento giurisdizionale può es- sere condotto anche sulla base di elementi extratestuali. 4.1. Ed infatti,va fatta applicazione del principio di diritto pronun- ciato da questa Corte, a Sezioni Unite, per il quale, posto che il giudi- cato va assimilato agli "elementi normativi", cosicché la sua interpre- tazione deve essere effettuata alla stregua dell'esegesi delle norme e non già degli atti e dei negozi giuridici, essendo sindacabili sotto il pro- 10RG n. 17239/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio filo della violazione di legge gli eventuali errori interpretativi, ne con- segue che il Giudice di legittimità può direttamente accertare l'esi- stenza e la portata del giudicato esterno con cognizione piena, che si estende al diretto riesame degli atti del processo ed alla diretta valu- tazione ed interpretazione degli atti processuali, mediante indagini ed accertamenti, anche di fatto, indipendentemente dall'interpretazione data al riguardo dal giudice di merito (Cass., Sez.Un., 28/11/2007, n. 24664). 4.2. In particolare, questa Corte (Cass. n. 24 664 del 2007) si è posta nel solcodell'orientamento di altra precedente pronuncia n. 226 del 2001, per la quale il giudice di legittimità accerta l'esistenza e la portata del giudicato con cognizione piena, che si estende anche al di- retto riesame degli atti del processo ed alla diretta loro valutazione e interpretazione mediante indagini ed accertamenti, anche di fatto, in- dipendentemente dalla interpretazione data riguardo dal giudice del merito.E ciò, in ragione «della riconosciuta natura pubblicistica dell'in- teresse al rispetto del giudicato; della ritenuta indisponibilità per le parti dell'autorità di quest'ultimo; della ravvisata identità dell'operato dei due tipi di giudicato, interno ed esterno; e della inclusione delle correlative questioni nella sfera delle questioni di diritto piuttosto che in quella delle questioni di fatto». Si è superato, dunque, il diverso orientamento di cui alla sentenza n. 277 del 1999, di questa Cortea Sezioni Unite, secondo cui, invece, l'accertamento e l'interpretazione del giudicato era considerata «atti- vità riservata al giudice del merito, censurabile in cassazione solo per violazione dei principi di diritto in tema di elementi costitutivi della cosa giudicata (art. 2909 c.c.) e per vizi attinenti alla motivazione». Del resto, l'assimilazione dell'interpretazione del giudicato alla ese- gesi delle norme piuttosto che quella di negozi giuridici è stata fatta 11RG n. 17239/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio propria da questa Corte anche dalla successiva sentenza, sempre a Sezioni Unite, n. 13916 del 2006. Risulta dirimente, per la soluzione della controversia, «l'ineludibile assimilazione del giudicato - per la sua natura (di comando giuridico) e per gli effetti che produce (di dare certezza e stabilità alla res con- troversa) -agli “elementi normativi”». Pur non negandosi il contenuto composito (fatto e valore giuridico) del giudicato, tuttavia «la conside- razione che il giudicato sia regola del caso concreto e non regola astratta circoscrive, bensì, la dimensione portata, per il profilo sogget- tivo (nei limiti di cui all'art. 2909 c.c.) della regola stessa, ma non au- torizza certamente ritenerla dissolta nel fatto, poiché al fatto non po- trebbero ricondursi gli effetti precettivi propri della res iudicata» (Cass., Sez. U n ., n. 13916 del 2006; anche Cass., Sez. U n ., n. 24664 del 2007). Si chiarisce, allora, che «il giudicato è tamquam ius», con l'espressa equiparazione tra giudicato sopravvenuto e ius superveniens, agli ef- fetti della sua deducibilità e rilevabilità d'ufficio nel giudizio di legitti- mità (anche Cass. Sez. U., n. 24664 del 2007). Da ciò consegue che proprio tale innegabile visnormativa del giu- dicato comporta, come ulteriore corollario, che, nel giudizio di legitti- mità, per un verso, l'esistenza del giudicato possa essere direttamente rilevata dalla Corte e, per altro, che l ' interpretazione del giudicato debba essere coerentemente operata «alla stregua della interpreta- zione delle norme e non di quella degli atti e dei negozi giuridici» (Cass., Sez.Un., n. 24664 del 2007). Da ciò discende che, costituendo, a sua volta, l'interpretazione del giudicato operata dal giudice del merito non un apprezzamento di fatto, ma una quaestio iuris, la stessa sia sindacabile, in sede di legittimità, 12RG n. 17239/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio «non per il mero profilo del vizio di motivazione, ma nella più ampia ottica della violazione di legge». Anche successivamente si è confermato che l'interpretazione del giudicato esterno va condotta alla stregua dell'esegesi delle norme, es- sendo pertanto sindacabili sotto il profilo della violazione di legge gli eventuali errori interpretativi, con la conseguenza che il giudice di le- gittimità può direttamente accertare l'esistenza e la portata del giudi- cato stesso con cognizione piena, che si estende al riesame, alla valu- tazione ed all'interpretazione degli atti processuali, richiedendosi però -affinché possa ascriversi rilevanza espansiva al giudicato esterno, nei giudizi tra le stesse parti che derivino da una medesima situazione giu- ridica -la presenza in atti della sentenza che si intenda far valere, mu- nita dell'attestazione dell'intervenuto passaggio in giudicato (Cass., sez. L, 9/9/2008, n. 22883; Cass., sez. 2, 12/6/2018, n. 15339, per cui il giudicato va assimilato gli elementi normativi, sicché gli eventuali errori interpretativi sono sindacabili sotto il profilo della violazione di legge; Cass., sez. 1, 5/10/2009, n. 21200, che consente al giudice di legittimità di accertare direttamente l'esistenza e la portata del giudi- cato esterno, con cognizione piena, attraverso il diretto esame degli atti del processo e la diretta valutazione e interpretazione degli atti processuali; anche Cass., sez. 5, 7/12/2021, n. 38767; di recente an- che Cass., sez. 1, 30/6/2023, che, quanto al giudicato endofallimen- tare, discendente dal decreto di approvazione dello stato passivo, re- puta possibile l'interpretazione non con i criteri ermeneutici dettati per le manifestazioni di volontà negoziale, bensì, in via analogica, appli- cando i principi di cui all'art. 12 c.c., assimilando il provvedimento giu- risdizionale, per natura e effetti, gli atti normativi; Cass., sez. 3, 29/11/2018, n. 30838, che qualifica il giudicato esterno come provvisto di vis imperativa). 13RG n. 17239/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] ultimo,si ribadisce quanto affermato proprio in tema di viola- zione del giudicato nei giudizi di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, da Cass., Sez.Un., n. 5633 del 2022 (di recente anche Cass., sez. 3, 16/1/2024, n. 1619), con la conseguente possibilità di interpre- tare il titolo esecutivo costituito dal giudicato, ove risulti denunciata la violazione dell'art. 2909 c.c., anche attraverso gli elementi extratestuali ritualmente acquisiti nel giudizio di merito. 5. Se tutto ciò è vero, allora, la Cortedi appello di Milano, nell'in- terpretare lasua precedente ordinanza n. 1290 del 2018 , si è attenuta non solo al dato formale costituito dal dispositivo, maha anche corret- tamente esaminato gli elementi di natura extratestuale. 6. In particolare, con ampia e diffusa motivazione, la Corteterrito- riale ha preso le mosse dal ricorso ex art. 702 - bis c.p.c. presentato dagli attori nel procedimento n.3866 del 2016, riportandone anche le conclusioni per intero («Voglia l'Ecc.ma Corted'appello […] così giudi- care: accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, condannare le parti resistenti al pagamento della giusta indennità determinata in euro 162.172,92, quanto al lotto di proprietà della società [OSCURATO:SOCIETA] […] e in euro 251.102,50 quanto al lotto di terreno di proprietà del sig. [OSCURATO:PERSONA]»). Il riferimento risulta generico, essendo stata chiesta la determina- zione della «giusta indennità» spettante ai ricorrenti. Si è poi fatto riferimento all'intitolazione del ricorso («Ricorso ex art.702- bis c.p.c. in opposizione alla determinazione dell ' indennità di esproprio»). Nel ricorso, poi si faceva riferimento proprio al provvedimento del collegio tecnico di cui all'art.21 del d.P.R. n. 327 del 2001, comunicato il 14/7/2016, con cui si era liquidato l'intero ammontare dell'indennizzo 14RG n. 17239/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio espropriativo, comprensivo anche dell'indennità per occupazione di ur- genza ex art.22- bis del d.P.R. n. 327 del 2001. Gli attori hanno dichiarato di impugnare la stima del collegio peri- tale. Inoltre, la CT di parte redatta dall'Ing. Fagnan si riferiva non solo alla determinazione dell'indennizzo da perdita della proprietà, ma an- che all'indennizzo da occupazione di urgenza ex art. 22 - bis del d.P.R. n.327 del 2001, oltre che all'indennizzo da occupazione temporanea, con riferimento ai terreni poi restituiti ai proprietari, dopo il decreto di espropriazione, ex art.49 del medesimo d.P.R., trattandosi di aree non soggette al procedimento espropriativo, ma necessarie per la corretta esecuzione deilavori previsti. Del resto,osserva il Giudice di secondo grado che il consulente tec- nico di parte aveva attestato «che l'ammontare dell'indennizzo, da ri- conoscere ai ricorrenti per l'espropriazione dei rispettivi lotti di terreno, era maggiore rispetto alla stima determinata dal collegio degli arbitri, dovendo essere determinato in euro 251.102,50 l'indennizzo comples- sivo spettante ad [OSCURATO:PERSONA] ed in euro 162.172,92 l'indennizzo complessivo spettante a [OSCURATO:SOCIETA]., pari a ½ di euro 324.345,83, in ragione della quota di proprietà di spettanza di [OSCURATO:SOCIETA].». Ha chiarito la Corted'appello che, al fine di identificare l'esatto con- tenuto della domanda proposta nel giudizio n. 386 6 del 2016, occor- reva prendere in esame «da un lato, la determinazione della stima ef- fettuata dal collegio peritale sensi dell'art. 21 d.P.R. 327/2001 (dato che il ricorso è esplicitamente qualificato come opposizione alla stima effettuata dal suddetto collegio, il cui risultato, non condiviso, è richia- mato nel ricorso stesso) e, dall'altro lato, la determinazione della stima effettuata dal consulente di parte, allegata al ricorso suddetto (dato che nel ricorso la suddetta consulenza di parte viene esplicitamente 15RG n. 17239/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio richiamata a prova della esatta entità del diritto vantato dai ricorrenti e nelle conclusioni vengono esplicitamente richieste proprio le somme esposte nella consulenza in questione)». Insomma, la Corte territoriale ha esaminato nel complesso, non solo la portata del ricorso introduttivo del giudizio n. 3866 del 2016, ma anche il contenuto della determinazione effettuata dal collegio tec- nico peritale ex art.21 del d.P.R. n. 327 del 2001, e pure quanto ripor- tato nella consulenza tecnica di parte degli attori, i cui risultati sono confluiti nel ricorso presentato dagli stessi. Risulta pacificamente che il collegio peritale tecnico ha valutato an- che l'indennizzo da occupazione di urgenza, e quindi «tanto l'indennità di esproprio definitivo, di cui agli articoli 37 o 40 d.P.R. 327/2001, quanto l'indennità di occupazione temporanea di urgenza finalizzata all'esproprio, di cui all'art.22- bis d.P.R. 327/2001 (determinata in euro 14.625,14 per l ' occupazione per 49 mesi del mappale n. 11398, già 1970, di proprietà per 1/2 di [OSCURATO:SOCIETA]., e in euro 2.191,39 per l'occupazione per 49 mesi del mappale n.11401, già 3127, di proprietà di [OSCURATO:PERSONA]». La Corte territoriale ha persino chiarito che in tale stima non era stata invece, correttamente, presain considerazione l'indennità di oc- cupazione temporanea delle aree non espropriate ma restituite, di cui all'art.49 del d.P.R. n. 327 del 2001 , «atteso che il collegio peritale è stato chiamato a procedere alla stima nell'ambito del procedimento di- sciplinato dall'art. 21 d.P.R. 327/2001, che è applicabile (in quanto ri- chiamato dallo stesso art.22-bis L. cit.), oltre che ovviamente alla de- terminazione dell'indennità di esproprio definitivo di cui agli articoli 37 o 40 d.P.R. 327/2001, anche alla determinazione dell ' indennità di oc- cupazione di urgenza finalizzata all'esproprio, di cui all'art.22-bis d.P.R. 327/2001, ma non è applicabile alla determinazione dell'indennità di 16RG n. 17239/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio occupazione delle aree non finalizzata all'esproprio, ma restituite, di cui all'art.49 d.P.R. 327/2001». La consulenza tecnica di parte, poi, prevedeva per [OSCURATO:SOCIETA] un'in- dennità complessiva pari ad euro 162.172,92. Inoltre, il CT di parte ha determinato, sia per [OSCURATO:SOCIETA] sia per Pa- squale Asprella, un'indennità di occupazione temporanea, senza distin- guere tra indennità di occupazione di urgenza finalizzata all'esproprio ex art.22-bis d.P.R. 327 del 2001 e indennità di occupazione tempora- nea di aree restituite ex art.49 del d.P.R. n. 327 del 2001. Il CTP, insomma, ha determinato tale indennità «anche con ri- guardo ad aree che non sono state espropriate ma sono state resti- tuite». Da tutti questi elementi la Corteterritoriale ha dedotto che la do- manda formulata nel ricorso precedente del 2016 comprendeva «oltre la determinazione dell'indennità di esproprio definitivo di cui agli articoli 37 o 40 d.P.R.327/2001, anche la determinazione sia dell'indennità di occupazione di urgenza finalizzata all'esproprio, di cui all'art. 22 - bis l. cit., sia dell'indennità temporanea, di cui all'art.49 l. cit.». 7. Del resto,anche il CTU ha determinato l'indennizzo da occupa- zione di urgenza ex art.22-bis del d.P.R. n. 327 del 2001. La Corte d ' appello, nella precedente ordinanza n. 1290 del 20/3/ 2018, ha condiviso le risultanze della CTU affermando che «la Cortefa proprie le conclusioni cui è pervenuto il CTU, così come integrate dalla memoria depositata telematicamente 19/1/2018, ritenendole corrette e adeguatamente motivate» (cfr. punto 12 della motivazione). 8. Una volta accertato che i ricorrenti avevano chiesto, nell'ambito del precedente giudizio R.G. n.3866 del 2016, anche la determinazione dell'indennizzo derivante dall'occupazione temporanea, sia quella d'ur- genza di cui all'art. 22 - bis del d.P.R. n. 327 del 2001, sia quella tem- 17RG n. 17239/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio poranea relativa all'esecuzione corretta delle opere, con la successiva restituzione dei fondi, di cui all'art.49 del medesimo d.P.R., l'ordinanza della Corted'appello che ha pronunciato, nel suo complesso, sull'intera domanda indennitaria, doveva essere impugnata, per impedire la for- mazione del giudicato. Gli attori, però, in luogo dell'impugnazione dinanzi alla Cortedi cas- sazione, hanno proposto domanda il 4/6/2018 dinanzi al collegio peri- tale tecnico di cui all'art. 21 del d.P.R. n. 327 del 2001, che corretta- mente ha deliberato di non poter provvedere, essendo stata già deter- minata in precedenza l'indennità da occupazione temporanea. Nella specie, quindi, non trova applicazione l'ordinanza di questa Corten. 20879 del 2/8/2019, citata dai ricorrenti nel ricorso per cas- sazione, in quanto in quella fattispecie vi era stata l'irregolare introdu- zione di una domanda sanzionata dall'ordinamento con l'invalidità osta- tiva ad una pronuncia nel merito; il che non costituiva vizio attinente all'esistenza dei presupposti di un diritto di un'azione, sicché, in caso di omessa pronuncia nel merito sulla domanda dichiarata inammissibile per vizio nellasua introduzione o notificazione, la parte interessata può denunziare l'omissione in sede di gravame, ovvero coltivare la do- manda in separato giudizio. Nella specie, invece, ledomande di determinazione dell ' indennizzo da occupazione temporanea, sia quale occupazione di urgenza ex art. 22-bis del d.P.R. n. 327 del 2001, sia quale occupazione temporanea ex art. 49 del d.P.R. medesimo, sono state ritualmente presentate in giudizio e sulle stesse la Corte d ' appello di Milano, con l ' ordinanza n. 1290 del 20/3/2018 si è correttamente pronunziata, nella sua integrità. I ricorrenti avrebbero perciò dovuto presentare ricorso per cassa- zione per impedire il passaggio in giudicato di tale provvedimento giu- risdizionale. 18RG n. 17239/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] che non è avvenuto. 9. Le spese del giudizio di legittimità vanno poste, per il principio della soccombenza, a carico dei ricorrenti e