CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15572/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'Appello di Messina di conferma della condanna a carico dell'imputata per il reato di minaccia grave ai danni di [OSCURATO:PERSONA], sua vicina. 2. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui la ricorrente denuncia violazione di legge e vizi motivazionali in riferimento all'affermazione di responsabilità non è ammissibile perché formulato attraverso mere doglianze in punto di fatto, tendenti ad ottenere una non consentita, diversa ricostruzione della vicenda utilizzando criteri di valutazione differenti da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento. Ed è noto che si collocano al di fuori dell'orizzonte del sindacato di legittimità - a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). 3. Considerato che il secondo motivo di ricorso, che censura la mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., è generico e manifestamente infondato poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata) e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni del giudice d'appello, che ha molto insistito sulla dravità della condotta, non limitata a minaccia solo verbale di piazzare una bombola di gas accanto al muro di confine tra le proprietà di imputata e vittima, ma accompagnata realmente dal piazzamento di una bombola del gas in posizione utile ad eventuali azioni lesive. 4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis