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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 febbraio 2023

Cassazione n. 30543/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]' DANIELE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del Magistrato di sorveglianza del 12/10/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza in epigrafe il Magistrato di sorveglianza di Udine ha dichiarato inammissibile la richiesta di detenzione domiciliare proposta, ai sensi dell'art.30 del d.l. n.137/2020, da [OSCURATO:PERSONA] in considerazione dei reati in espiazione per i quali egli è stato condannato dalla Corte di appello di Torino con sentenza in data 31 maggio 2021.

2. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen.

Egli denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione e falsa applicazione dell'art.30, comma 1 e ss., del d.l. 137/2020 convertito nella 1.176/2020 ed osserva, in particolare, che il Magistrato di sorveglianza sarebbe incorso nella lamentata violazione di legge nell'affermare l'impossibilità di operare la scissione dei reati in espiazione, nella ipotesi in cui gli stessi siano uniti dal vincolo della continuazione poiché, al contrario, una volta espiata la condanna relativa ai c.d. reati 'ostativi' la richiesta di detenzione domiciliare è da intendersi ammissibile [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse a seguito della scarcerazione del ricorrente, per ammissione alla detenzione domiciliare, avvenuta il giorno 24 febbraio 2023, come risultante dalla certificazione del D.A.P. acquisita agli atti.

2. Alla declaratoria d'inammissibilità non seguono statuizioni ulteriori, giacché il venir meno dell'interesse alla decisione, sopraggiunto alla proposizione del ricorso per cassazione, non configura un'ipotesi di soccombenza e pertanto esso non implica la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (Sez. 6, n. 19209 del 31/01/2013, Scaricaciottoli, Rv. 256225-01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]' DANIELE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del Magistrato di sorveglianza del 12/10/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza in epigrafe il Magistrato di sorveglianza di Udine ha dichiarato inammissibile la richiesta di detenzione domiciliare proposta, ai sensi dell'art.30 del d.l. n.137/2020, da [OSCURATO:PERSONA] in considerazione dei reati in espiazione per i quali egli è stato condannato dalla Corte di appello di Torino con sentenza in data 31 maggio 2021. 2. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. Egli denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione e falsa applicazione dell'art.30, comma 1 e ss., del d.l. 137/2020 convertito nella 1.176/2020 ed osserva, in particolare, che il Magistrato di sorveglianza sarebbe incorso nella lamentata violazione di legge nell'affermare l'impossibilità di operare la scissione dei reati in espiazione, nella ipotesi in cui gli stessi siano uniti dal vincolo della continuazione poiché, al contrario, una volta espiata la condanna relativa ai c.d. reati 'ostativi' la richiesta di detenzione domiciliare è da intendersi ammissibile [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse a seguito della scarcerazione del ricorrente, per ammissione alla detenzione domiciliare, avvenuta il giorno 24 febbraio 2023, come risultante dalla certificazione del D.A.P. acquisita agli atti. 2. Alla declaratoria d'inammissibilità non seguono statuizioni ulteriori, giacché il venir meno dell'interesse alla decisione, sopraggiunto alla proposizione del ricorso per cassazione, non configura un'ipotesi di soccombenza e pertanto esso non implica la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (Sez. 6, n. 19209 del 31/01/2013, Scaricaciottoli, Rv. 256225-01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deci
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