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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 39456/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 117/11/2020 della Corte di appello di Messina visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e riproduttivi di censure già adeguatamente esaminate dal giudice di appello e disattese con corretti argomenti giuridici sulla non necessità della perizia medico legale per verificare la capacità di intendere e di volere dell'imputato; in punto di responsabilità nonché sulla inidoneità della sanzione sostitutiva ad assolvere alla funzione rieducativa, diniego, pertanto, motivato, non illogicamente, con riferimento alla pericolosità sociale del ricorrente; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20 s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 117/11/2020 della Corte di appello di Messina visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e riproduttivi di censure già adeguatamente esaminate dal giudice di appello e disattese con corretti argomenti giuridici sulla non necessità della perizia medico legale per verificare la capacità di intendere e di volere dell'imputato; in punto di responsabilità nonché sulla inidoneità della sanzione sostitutiva ad assolvere alla funzione rieducativa, diniego, pertanto, motivato, non illogicamente, con riferimento alla pericolosità sociale del ricorrente; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 s
Sentenza Cassazione n. 39456/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris