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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 gennaio 2022

Cassazione n. 33300/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con provvedimento del 22 novembre 2022, il Tribunale di sorveglianza de L'Aquila, decidendo in sede di rinvio ad esito della sentenza di annullamento pronunciata da questa Corte il 20 gennaio 2022, rigettava l'istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere la liberazione condizionale ai sensi dell'art. 176 cod. proc. pen..

1.1. La Prima sezione di questa Corte aveva annullato il precedente provvedimento considerando che il rigetto della domanda del condannato di ammissione al beneficio non poteva essere adottato affermando, come si era fatto nel provvedimento impugnato, che: - il condannato non aveva dimostrato l'impossibilità di adempiere le obbligazioni civili nascenti da reato, posto che questa, invece, va accertata anche d'ufficio; - l'interessamento del condannato nei confronti delle vittime del reato può assumere rilevanza quale sintomo del necessario ravvedimento del medesimo ma che la mancanza di tale atteggiamento non lo esclude in radice, posto che lo stesso può essere desunto dall'insieme degli altri comportamenti che possono concorrere a dimostrarlo.

Annotava, infine, la Prima sezione che era mancata un'analisi ed una verifica della condotta tenuta, complessivamente, dal condannato nel corso della sua lunga detenzione, al fine di formulare un adeguato giudizio sul suo "ravvedimento" dal precedente vissuto criminale.

1.3. Nel rigettare nuovamente l'istanza, il Tribunale di sorveglianza osservava quanto segue.

L'Alletto sta scontando la pena dell'ergastolo, con isolamento diurno della durata di anni tre, per i reati di associazione mafiosa, omicidio consumato e tentato, rapina e plurimi delitti concernenti le armi, tutti aggravati ai sensi dell'attuale 416 bis 1 cod. pen..

La difesa aveva prodotto documentazione giudiziaria varia da cui era emersa: l'impossibilità da parte del condannato di prestare un'utile collaborazione (dichiarativa) alla giustizia, la positiva fruizione di permessi premio, la fattiva partecipazione all'opera di rieducazione, l'indisponibilità di mezzi economici che gli consentissero di risarcire i danni alle vittime del reato (peraltro mai costituitesi parti civili nei vari processi intentati al prevenuto).

Preso atto che, nella sentenza di annullamento di questa Corte, si era sollecitata una più ampia analisi della condotta tenuta dal prevenuto nel corso della sua lunga detenzione, al fine di più concretamente valutare il suo invocato ravvedimento, il Tribunale rilevava che: - l'Alletto, in detenzione dal 1993, non aveva mai mostrato, nei confronti delle vittime del reato, un qualche tipo di interessamento; - nelle relazioni di sintesi prodotte, l'equipe del carcere di Sulmona aveva dato conto dell'attiva e proficua partecipazione del prevenuto alle attività risocializzanti; - nell'ordinanza del 13 ottobre 2020, il TDS aveva ammesso il ricorrente al regime della semilibertà, considerando che il suo percorso di risocializzazione, compiuto anche con la positiva fruizione di permessi premio, era culminato nell'autorizzazione a svolgere un'attività lavorativa, presso una cooperativa sociale (in luogo distante da quello di provenienza); - l'equipe del carcere di Rebibbia aveva suggerito il suo inserimento nel gruppo degli addetti alla scuola superiore intitolata a [OSCURATO:PERSONA].

I colloqui con lo psicologo avevano dimostrato l'insorgere nel condannato di sensi di colpa rispetto al proprio vissuto criminale, in particolare per le conseguenze che aveva comportato sulla sua vita personale e su quella dei propri familiari; - nella relazione di sintesi dell'8 novembre 2022, la medesima equipe rilevava che il senso di colpa del condannato (rispetto al proprio vissuto criminale) si era ampliato, coinvolgendo ora anche le vittime, ma in modo ancora generico, così che si concludeva fosse opportuno accompagnarlo in un ulteriore percorso di riflessione ed approfondimento.

Tutto ciò premesso il Tribunale concludeva che il percorso seguito dal prevenuto non fosse ancora giunto al termine e che non si potesse pertanto formulare il necessario giudizio prognostico di sicura conformazione del medesimo alle regole di vita in precedenza violate.

Il suo comportamento, infatti, si era limitato al rispetto delle prescrizioni impostegli al momento della concessione dei vari benefici ma non era emerso il suo sicuro ravvedimento, anche considerando il sostanziale disinteresse per la sorte delle vittime quantomeno dei sei omicidi commessi.

Il percorso di revisione critica non poteva pertanto dirsi già terminato.

Un esito necessario per pervenire alla richiesta liberazione condizionale.

2. Propone ricorso il condannato, a mezzo del proprio dife.nsore, articolando le proprie censure in quattro motivi, sostenuti da un'unica argomentazione.

2.1. Deduce, così, la violazione di legge, ed in particolare degli artt. 176 cod. pen., 627 cod. proc. pen., 3, 24, 27, 111 e 117 Cost., 6, 7, 13 e 14 della Convezione EDU.Si premette che Aletto aveva chiesto di essere ammesso alla liberazione condizionale, avendo già espiato 26 anni di reclusione e dovendo ritenersi sicuro il suo ravvedimento.

Nel corso del giudizio di rinvio veniva prodotta ulteriore documentazione relativa alla condotta tenuta dal prevenuto nel corso della sua lunga detenzione.

Condotta che non era stata affatto congruamente valutata dal Tribunale.

Nei processi a suo carico, non vi era stata alcuna costituzione di parte civile così da consentire di quantificare le eventuali pretese risarcitorie.

Il prevenuto aveva prestato la sua attività lavorativa presso l'associazione intitolata a [OSCURATO:PERSONA], a dimostrazione della sua emenda.

Il Tribunale si era contraddetto quando aveva affermato, per un verso, come non potesse dedursi un interessamento del ricorrente nei confronti delle vittime dei reati da lui consumati (in particolare, i parenti delle vittime dei sei omicidi commessi), dando, per altro verso, atto, riportando il contenuto della relazione di sintesi dell'8 novembre 2022, che egli, secondo lo stesso psicologo curante, era giunto a nutrire, seppure in senso lato, dei sensi di colpa nei confronti delle vittime dei citati reati.

Si era poi dato conto del cessato pericolo di ripristino di rapporti criminali.

Alla casa circondariale di [OSCURATO:PERSONA] l'osservazione era stata estremamente breve, anche considerando la stasi conseguita alla pandemia, e non si erano interpellati i servizi del carcere di Sulmona (che avevano consentito al prevenuto di accedere al regime della semilibertà).

Non si era, insomma, compiuta la puntuale istruttoria sulle condotte tenute negli anni dall'Alletto, ordinata nella sentenza rescindente.

Si era così reiterato un giudizio assertivo ed in parte contraddittorio sul ravvedimento dell'Alletto, omettendo poi di valutare gli elementi di fatto posti dal condannato a riprova del medesimo (emergenti dalle memorie presentate) non attivando poi, in caso di dubbio, anche d'ufficio, ulteriori approfondimenti.

Si erano documentate le disagiate condizioni economiche del prevenuto, tanto che, in sede esecutiva, si erano convertite le pene pecuniarie nella misura della libertà controllata.

E si era infine rimesso il debito.

Peraltro, le condotte per le quali Alletto era stato giudicato risalivano a molti anni prima e le vittime delle medesime gravitavano anch'esse nello stesso contesto criminale.

Così che al prevenuto non poteva essere richiesto altro che un comportamento che dimostrasse di avere compreso il disvalore di tali condotte, anche e soprattutto attraverso comportamenti di più generica solidarietà sociale.

In tal senso, assumeva particolare significato l'attività lavorativa prestata per la cooperativa sociale [OSCURATO:PERSONA].

Così come la condotta tenuta in corso di detenzione che, osservata in particolare dagli operatori del carcere di Sulmona, era del tutto tranquillizzante, tanto che gli era stata concessa anche una licenza straordinaria al fine di pernottare nell'abitazione familiare.

Anche il nucleo familiare in cui era inserito era del tutto estraneo a logiche criminali.

Ed a suo favore era già stata riconosciuta, ex art. 58 ter 0.P., l'impossibilità della collaborazione con la giustizia, dandosi peraltro atto dell'avvenuta revisione critica della sua risalente condotta.

3. Il Procuratore generale della Repubblica presso queta C:orte, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha concluso, con nota scritta, per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] non merita accoglimento.

1. L'art. 176 cod. pen. consente al "condannato a pena detentiva che, durante il tempo di esecuzione della pena, abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento .. di .. essere ammesso alla liberazione condizionale ..

" " Il condannato all'ergastolo (come l'odierno ricorrente) può essere ammesso alla liberazione condizionale quando abbia scontato almeno ventisei anni di pena".

Quanto al requisito essenziale a cui deve ancorarsi il ric:hiesto beneficio, il "sicuro ravvedimento" del condannato, questa Corte ha avuto modo di precisare (come peraltro si è fatto anche nella sentenza di annullamento) che: - in tema di liberazione condizionale, la nozione di ravvedimento comprende il complesso dei comportamenti tenuti ed esteriorizzati dal soggetto durante il tempo dell'esecuzione della pena, obiettivamente idonei a dimostrare, anche sulla base del progressivo percorso trattamentale di rieducazione e recupero, la convinta revisione critica delle pregresse scelte criminali ed a formulare - in termini di certezza ovvero di elevata e qualifica probabilità confinante con la certezza - un serio, affidabile e ragionevole giudizio prognostico di pragmatica conformazione della futura condotta di vita del condannato all'osservanza delle leggi in precedenza violate (Sez. 1, n. 19818 del 23/03/2021, Vallanzasca, Rv. 281366) - in tema di liberazione condizionale il fatto che risulti dimostrata la obiettiva impossibilità di adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, secondo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 176 cod. pen., non esclude che la manifestazione o meno di interesse per la vittima e di intendimenti di riparazione, se non sul piano materiale, quanto meno su quello morale, possano essere legittimamente valutati dal giudice ai fini del giudizio in ordine alla sussistenza o meno del requisito del ravvedimento (Sez. 1, n. 12782 del 24/D2/2021, Minichini, Rv. 280864); - in tema di liberazione condizionale, il presupposto del "sicuro ravvedimento" non consiste semplicemente nella ordinaria buona condotta del condannato, necessaria per fruire dei benefici previsti dall'ordinamento penitenziario, ma implica comportamenti positivi dai cui poter desumere l'abbandono delle scelte criminali, e tra i quali assume particolare significato la fattiva volontà del reo di eliminare o di attenuare le conseguenze dannose del reato (Sez. 1, n. 486 del 25/09/2015, dep. 2016, Caruso, Rv. 265471).

In altri termini, il giudizio sul "sicuro ravvedimento' del condannato, necessario ai fini della concessione del beneficio, va calibrato sull'intero percorso trattamentale pur dovendosi, comunque, dare conto di quanto richiesto dal comma 3 dell'art. 176 cod. pen., l'assolvimento degli obblighi civili derivanti dai reati o la dimostrazione dell'impossibilità di assolverli.

2. Alla luce di tali principi di diritto - perfettamente conformi a quanto precisato nella sentenza rescindente - il Tribunale di sorveglianza, nel provvedimento impugnato, ha, innanzitutto, dato dettagliato conto del contenuto di tutti i documenti prodotti in atti (relazioni di sintesi e provvedimenti del Tribunale di sorveglianza), riguardanti sia il lungo periodo trascorso dal prevenuto nel carcere di Sulmona, sia quello, più breve, trascorso nel carcere romano di Rebibbia, così ripercorrendo tutte le tappe del percorso di risocializzazione dell'Alletto.

Colmando, pertanto, le lacune motivazionali rilevata nella sentenza di annullamento di questa Corte.

Il Tribunale, proprio alla luce dell'ultima relazione di sintesi (dell'8 novembre 2022) - che, come tale, fotografa la situazione al momento attuale (come esito ultimo dell'intero percorso trattamentale) - osservava come, nella medesima, si fosse affermato che il ricorrente "nel corso del tempo ... da una semplice trasmissione di contenuti è passato alla condivisione delle emozioni relative al proprio passato" e "questo aspetto positivo e questa consapevolezza ha generato una evoluzione del percorso clinico ed il soggetto si è attivato empaticamente rispetto alla vittima in senso lato, provando senso di colpa per quanto fatto ed anche il desiderio di riscattarsi attraverso condotte sane".

Dal che deve dedursi che la rivisitazione, reale (perché "vissuta" e non solo "trasmessa"), del disvalore delle sue condotte è acquisizione piuttosto recente e che, però, non si accompagna, ancora, al riconoscimento della sofferenza causata alle vittime dei reati da lui commessi (e non alle vittime "in senso lato").

Così che, proprio alla luce della considerazione finale della relazione di sintesi - in cui si è affermata l'opportunità di "continuare ad accompagnare il ristretto in un percorso di riflessione e di approfondimento in ordine (appunto) alle conseguenze delle proprie condotte devianti" - risulta non manifestamente illogica la decisione a cui era pervenuto lo stesso Tribunale, ritenendo anch'esso che non ancora concluso il percorso del ricorrente verso il suo "sicuro ravvedimento" dalla pregresse scelte criminali, pur dandosi atto dei notevoli progressi già realizzati dall'Alletto.

3. Risultano pertanto infondati tutti i motivi di ricorso spesi dalla difesa sull'invocata erroneità del giudizio del Tribunale.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pag

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con provvedimento del 22 novembre 2022, il Tribunale di sorveglianza de L'Aquila, decidendo in sede di rinvio ad esito della sentenza di annullamento pronunciata da questa Corte il 20 gennaio 2022, rigettava l'istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere la liberazione condizionale ai sensi dell'art. 176 cod. proc. pen.. 1.1. La Prima sezione di questa Corte aveva annullato il precedente provvedimento considerando che il rigetto della domanda del condannato di ammissione al beneficio non poteva essere adottato affermando, come si era fatto nel provvedimento impugnato, che: - il condannato non aveva dimostrato l'impossibilità di adempiere le obbligazioni civili nascenti da reato, posto che questa, invece, va accertata anche d'ufficio; - l'interessamento del condannato nei confronti delle vittime del reato può assumere rilevanza quale sintomo del necessario ravvedimento del medesimo ma che la mancanza di tale atteggiamento non lo esclude in radice, posto che lo stesso può essere desunto dall'insieme degli altri comportamenti che possono concorrere a dimostrarlo. Annotava, infine, la Prima sezione che era mancata un'analisi ed una verifica della condotta tenuta, complessivamente, dal condannato nel corso della sua lunga detenzione, al fine di formulare un adeguato giudizio sul suo "ravvedimento" dal precedente vissuto criminale. 1.3. Nel rigettare nuovamente l'istanza, il Tribunale di sorveglianza osservava quanto segue. L'Alletto sta scontando la pena dell'ergastolo, con isolamento diurno della durata di anni tre, per i reati di associazione mafiosa, omicidio consumato e tentato, rapina e plurimi delitti concernenti le armi, tutti aggravati ai sensi dell'attuale 416 bis 1 cod. pen.. La difesa aveva prodotto documentazione giudiziaria varia da cui era emersa: l'impossibilità da parte del condannato di prestare un'utile collaborazione (dichiarativa) alla giustizia, la positiva fruizione di permessi premio, la fattiva partecipazione all'opera di rieducazione, l'indisponibilità di mezzi economici che gli consentissero di risarcire i danni alle vittime del reato (peraltro mai costituitesi parti civili nei vari processi intentati al prevenuto). Preso atto che, nella sentenza di annullamento di questa Corte, si era sollecitata una più ampia analisi della condotta tenuta dal prevenuto nel corso della sua lunga detenzione, al fine di più concretamente valutare il suo invocato ravvedimento, il Tribunale rilevava che: - l'Alletto, in detenzione dal 1993, non aveva mai mostrato, nei confronti delle vittime del reato, un qualche tipo di interessamento; - nelle relazioni di sintesi prodotte, l'equipe del carcere di Sulmona aveva dato conto dell'attiva e proficua partecipazione del prevenuto alle attività risocializzanti; - nell'ordinanza del 13 ottobre 2020, il TDS aveva ammesso il ricorrente al regime della semilibertà, considerando che il suo percorso di risocializzazione, compiuto anche con la positiva fruizione di permessi premio, era culminato nell'autorizzazione a svolgere un'attività lavorativa, presso una cooperativa sociale (in luogo distante da quello di provenienza); - l'equipe del carcere di Rebibbia aveva suggerito il suo inserimento nel gruppo degli addetti alla scuola superiore intitolata a [OSCURATO:PERSONA]. I colloqui con lo psicologo avevano dimostrato l'insorgere nel condannato di sensi di colpa rispetto al proprio vissuto criminale, in particolare per le conseguenze che aveva comportato sulla sua vita personale e su quella dei propri familiari; - nella relazione di sintesi dell'8 novembre 2022, la medesima equipe rilevava che il senso di colpa del condannato (rispetto al proprio vissuto criminale) si era ampliato, coinvolgendo ora anche le vittime, ma in modo ancora generico, così che si concludeva fosse opportuno accompagnarlo in un ulteriore percorso di riflessione ed approfondimento. Tutto ciò premesso il Tribunale concludeva che il percorso seguito dal prevenuto non fosse ancora giunto al termine e che non si potesse pertanto formulare il necessario giudizio prognostico di sicura conformazione del medesimo alle regole di vita in precedenza violate. Il suo comportamento, infatti, si era limitato al rispetto delle prescrizioni impostegli al momento della concessione dei vari benefici ma non era emerso il suo sicuro ravvedimento, anche considerando il sostanziale disinteresse per la sorte delle vittime quantomeno dei sei omicidi commessi. Il percorso di revisione critica non poteva pertanto dirsi già terminato. Un esito necessario per pervenire alla richiesta liberazione condizionale. 2. Propone ricorso il condannato, a mezzo del proprio dife.nsore, articolando le proprie censure in quattro motivi, sostenuti da un'unica argomentazione. 2.1. Deduce, così, la violazione di legge, ed in particolare degli artt. 176 cod. pen., 627 cod. proc. pen., 3, 24, 27, 111 e 117 Cost., 6, 7, 13 e 14 della Convezione EDU.Si premette che Aletto aveva chiesto di essere ammesso alla liberazione condizionale, avendo già espiato 26 anni di reclusione e dovendo ritenersi sicuro il suo ravvedimento. Nel corso del giudizio di rinvio veniva prodotta ulteriore documentazione relativa alla condotta tenuta dal prevenuto nel corso della sua lunga detenzione. Condotta che non era stata affatto congruamente valutata dal Tribunale. Nei processi a suo carico, non vi era stata alcuna costituzione di parte civile così da consentire di quantificare le eventuali pretese risarcitorie. Il prevenuto aveva prestato la sua attività lavorativa presso l'associazione intitolata a [OSCURATO:PERSONA], a dimostrazione della sua emenda. Il Tribunale si era contraddetto quando aveva affermato, per un verso, come non potesse dedursi un interessamento del ricorrente nei confronti delle vittime dei reati da lui consumati (in particolare, i parenti delle vittime dei sei omicidi commessi), dando, per altro verso, atto, riportando il contenuto della relazione di sintesi dell'8 novembre 2022, che egli, secondo lo stesso psicologo curante, era giunto a nutrire, seppure in senso lato, dei sensi di colpa nei confronti delle vittime dei citati reati. Si era poi dato conto del cessato pericolo di ripristino di rapporti criminali. Alla casa circondariale di [OSCURATO:PERSONA] l'osservazione era stata estremamente breve, anche considerando la stasi conseguita alla pandemia, e non si erano interpellati i servizi del carcere di Sulmona (che avevano consentito al prevenuto di accedere al regime della semilibertà). Non si era, insomma, compiuta la puntuale istruttoria sulle condotte tenute negli anni dall'Alletto, ordinata nella sentenza rescindente. Si era così reiterato un giudizio assertivo ed in parte contraddittorio sul ravvedimento dell'Alletto, omettendo poi di valutare gli elementi di fatto posti dal condannato a riprova del medesimo (emergenti dalle memorie presentate) non attivando poi, in caso di dubbio, anche d'ufficio, ulteriori approfondimenti. Si erano documentate le disagiate condizioni economiche del prevenuto, tanto che, in sede esecutiva, si erano convertite le pene pecuniarie nella misura della libertà controllata. E si era infine rimesso il debito. Peraltro, le condotte per le quali Alletto era stato giudicato risalivano a molti anni prima e le vittime delle medesime gravitavano anch'esse nello stesso contesto criminale. Così che al prevenuto non poteva essere richiesto altro che un comportamento che dimostrasse di avere compreso il disvalore di tali condotte, anche e soprattutto attraverso comportamenti di più generica solidarietà sociale. In tal senso, assumeva particolare significato l'attività lavorativa prestata per la cooperativa sociale [OSCURATO:PERSONA]. Così come la condotta tenuta in corso di detenzione che, osservata in particolare dagli operatori del carcere di Sulmona, era del tutto tranquillizzante, tanto che gli era stata concessa anche una licenza straordinaria al fine di pernottare nell'abitazione familiare. Anche il nucleo familiare in cui era inserito era del tutto estraneo a logiche criminali. Ed a suo favore era già stata riconosciuta, ex art. 58 ter 0.P., l'impossibilità della collaborazione con la giustizia, dandosi peraltro atto dell'avvenuta revisione critica della sua risalente condotta. 3. Il Procuratore generale della Repubblica presso queta C:orte, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha concluso, con nota scritta, per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] non merita accoglimento. 1. L'art. 176 cod. pen. consente al "condannato a pena detentiva che, durante il tempo di esecuzione della pena, abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento .. di .. essere ammesso alla liberazione condizionale .. " " Il condannato all'ergastolo (come l'odierno ricorrente) può essere ammesso alla liberazione condizionale quando abbia scontato almeno ventisei anni di pena". Quanto al requisito essenziale a cui deve ancorarsi il ric:hiesto beneficio, il "sicuro ravvedimento" del condannato, questa Corte ha avuto modo di precisare (come peraltro si è fatto anche nella sentenza di annullamento) che: - in tema di liberazione condizionale, la nozione di ravvedimento comprende il complesso dei comportamenti tenuti ed esteriorizzati dal soggetto durante il tempo dell'esecuzione della pena, obiettivamente idonei a dimostrare, anche sulla base del progressivo percorso trattamentale di rieducazione e recupero, la convinta revisione critica delle pregresse scelte criminali ed a formulare - in termini di certezza ovvero di elevata e qualifica probabilità confinante con la certezza - un serio, affidabile e ragionevole giudizio prognostico di pragmatica conformazione della futura condotta di vita del condannato all'osservanza delle leggi in precedenza violate (Sez. 1, n. 19818 del 23/03/2021, Vallanzasca, Rv. 281366) - in tema di liberazione condizionale il fatto che risulti dimostrata la obiettiva impossibilità di adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, secondo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 176 cod. pen., non esclude che la manifestazione o meno di interesse per la vittima e di intendimenti di riparazione, se non sul piano materiale, quanto meno su quello morale, possano essere legittimamente valutati dal giudice ai fini del giudizio in ordine alla sussistenza o meno del requisito del ravvedimento (Sez. 1, n. 12782 del 24/D2/2021, Minichini, Rv. 280864); - in tema di liberazione condizionale, il presupposto del "sicuro ravvedimento" non consiste semplicemente nella ordinaria buona condotta del condannato, necessaria per fruire dei benefici previsti dall'ordinamento penitenziario, ma implica comportamenti positivi dai cui poter desumere l'abbandono delle scelte criminali, e tra i quali assume particolare significato la fattiva volontà del reo di eliminare o di attenuare le conseguenze dannose del reato (Sez. 1, n. 486 del 25/09/2015, dep. 2016, Caruso, Rv. 265471). In altri termini, il giudizio sul "sicuro ravvedimento' del condannato, necessario ai fini della concessione del beneficio, va calibrato sull'intero percorso trattamentale pur dovendosi, comunque, dare conto di quanto richiesto dal comma 3 dell'art. 176 cod. pen., l'assolvimento degli obblighi civili derivanti dai reati o la dimostrazione dell'impossibilità di assolverli. 2. Alla luce di tali principi di diritto - perfettamente conformi a quanto precisato nella sentenza rescindente - il Tribunale di sorveglianza, nel provvedimento impugnato, ha, innanzitutto, dato dettagliato conto del contenuto di tutti i documenti prodotti in atti (relazioni di sintesi e provvedimenti del Tribunale di sorveglianza), riguardanti sia il lungo periodo trascorso dal prevenuto nel carcere di Sulmona, sia quello, più breve, trascorso nel carcere romano di Rebibbia, così ripercorrendo tutte le tappe del percorso di risocializzazione dell'Alletto. Colmando, pertanto, le lacune motivazionali rilevata nella sentenza di annullamento di questa Corte. Il Tribunale, proprio alla luce dell'ultima relazione di sintesi (dell'8 novembre 2022) - che, come tale, fotografa la situazione al momento attuale (come esito ultimo dell'intero percorso trattamentale) - osservava come, nella medesima, si fosse affermato che il ricorrente "nel corso del tempo ... da una semplice trasmissione di contenuti è passato alla condivisione delle emozioni relative al proprio passato" e "questo aspetto positivo e questa consapevolezza ha generato una evoluzione del percorso clinico ed il soggetto si è attivato empaticamente rispetto alla vittima in senso lato, provando senso di colpa per quanto fatto ed anche il desiderio di riscattarsi attraverso condotte sane". Dal che deve dedursi che la rivisitazione, reale (perché "vissuta" e non solo "trasmessa"), del disvalore delle sue condotte è acquisizione piuttosto recente e che, però, non si accompagna, ancora, al riconoscimento della sofferenza causata alle vittime dei reati da lui commessi (e non alle vittime "in senso lato"). Così che, proprio alla luce della considerazione finale della relazione di sintesi - in cui si è affermata l'opportunità di "continuare ad accompagnare il ristretto in un percorso di riflessione e di approfondimento in ordine (appunto) alle conseguenze delle proprie condotte devianti" - risulta non manifestamente illogica la decisione a cui era pervenuto lo stesso Tribunale, ritenendo anch'esso che non ancora concluso il percorso del ricorrente verso il suo "sicuro ravvedimento" dalla pregresse scelte criminali, pur dandosi atto dei notevoli progressi già realizzati dall'Alletto. 3. Risultano pertanto infondati tutti i motivi di ricorso spesi dalla difesa sull'invocata erroneità del giudizio del Tribunale. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pag
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