CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 10316/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12 luglio 1953 avverso la sentenza emessa il 6 luglio 2020 dalla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, la sentenza e il ricorso; Udita nell'udienza del 27 gennaio 2022 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al delitto di cui al capo B), perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, e di rigettare nel resto il ricorso, con conferma delle statuizioni civili; Udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], quale sostituto processuale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso e ha depositato conclusioni scritte con nota spese. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 6 luglio 2020 la Corte d'appello di Venezia, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Padova, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati a lui ascritti ai capi B) e C) (danneggiamento aggravato di 13 piante ad alto fusto e minaccia), perché estinti per prescrizione, confermando le relative statuizioni civili e, nel resto, la sentenza impugnata. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto i seguenti motivi: 1) inosservanza o erronea applicazione dell'art. 635, comma 2 n. 5, cod. pen., per essere stata ritenuta l'ipotesi di danneggiamento aggravato, pur difettando i requisiti per la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 635, secondo comma n. 5, cod. pen., che richiede la natura fruttifera delle piante e la pluralità delle stesse; 2) inosservanza o erronea applicazione dell'art. 612 cod. pen., atteso che con le frasi pronunciate l'imputato avrebbe augurato un male ma non minacciato; 3) mancanza di motivazione sulle statuizioni civili, per avere la Corte territoriale solo affermato che la condotta dell'imputato aveva provocato un danno alla parte civile, quantificato dal giudice di prime cure, senza esaminare alcun elemento a disposizione; 4) inosservanza o erronea applicazione dell'art. 592, comma 4, c.p.p., non potendo l'imputato essere condannato alla refusione delle spese della parte civile, risultata a sua volta soccombente, non essendo stato accolto il suo appello. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato solo in parte. 1.1 Riguardo al primo motivo, deve premettersi che il decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7, con l'art. 2, comma 1, lettera I) ha riformulato l'art. 635 cod. pen., prevedendo al secondo comma ipotesi autonome di reato e disponendo che alla stessa pena prevista dal primo comma soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le categorie di beni già individuate nella precedente formulazione della norma. Deve inoltre evidenziarsi che l'art. 635, comma 2, cod. pen. prevede, tra l'altro, il fatto commesso "sopra piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o su boschi e selve o foreste, ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento". La giurisprudenza di questa Corte (Sez. 2, n. 2992 del 15/2/1981, Rv. 148297) ha chiarito che l'ipotesi, innanzi descritta, presuppone la concorrenza di due requisiti: la natura fruttifera delle piante danneggiate e la pluralità delle stesse. E', di contro, errata l'interpretazione data dalla Corte territoriale, secondo cui, al fine della sussistenza del danneggiamento, è sufficiente che il fatto sia commesso su alberi, anche se non fruttiferi.Nella specie, trattandosi di alberi non fruttiferi, non ricorre uno dei due elementi qualificanti, talché deve escludersi che si tratti di danneggiamento rilevante penalmente. Ne discende che la sentenza impugnata deve essere annullata quanto al reato di cui al capo B), perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. 1.2 II secondo motivo è infondato. Costituisce ius receptum (Sez. 5, n. 7511 del 17/5/2000, Rv. 216536) quello secondo cui, perché si perfezioni il delitto di minaccia, è necessario che l'agente prospetti un male ingiusto che, quand'anche non proveniente da lui, dipenda dalla sua volontà. Al riguardo questa Corte (Sez. 2, n. 27649 del 9/03/2021, Rv. 281467) ha precisato che la minaccia, oltre che palese, esplicita e determinata, può essere manifestata in modi e forme differenti, ovvero in maniera implicita, larvata, indiretta e indeterminata, essendo solo necessario che sia idonea a incutere timore e a coartare la volontà del soggetto passivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell'agente, alle condizioni soggettive della vittima e alle condizioni ambientali, in cui questa versa. Nel caso in esame, l'imputato aveva appeso ai suoi alberi, danneggiati dalla persona offesa, dei cartelli, rivolti verso i terreni di quest'ultima, con la scritta "[OSCURATO:PERSONA], ti auguro di fare la stessa fine". Tale condotta integra una minaccia, essendo idonea ad incutere timore e a suscitare nella persona offesa la preoccupazione di subire un danno ingiusto. 1.3 Il terzo motivo è fondato. La Corte territoriale aveva affermato che la condotta dell'imputato aveva "provocato un danno alla parte civile, correttamente quantificato dal giudice di prime cure". Quest'ultimo aveva quantificato il danno in euro 10.000,00 e precisamente in euro 7.000,00 per il pregiudizio patrimoniale subito per il danneggiamento degli alberi e in euro 3000,00 per il danno morale, patito per effetto dei due reati di danneggiamento e minacce. Deve però considerarsi che, per le argomentazioni formulate al § 1.1, il fatto di cui al capo B) non concretizza un reato, con la conseguenza che non può liquidarsi alcun danno ad esso relativo. Peraltro, il danno morale è stato determinato senza specificare il quantum di pregiudizio subito per effetto di ciascuno dei due reati. Ne discende che la sentenza impugnata va annullata quanto alle statuizioni civili correlate al capo C), con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.1.4 L'accoglimento del terzo motivo del ricorso impone la rimessione al giudice civile anche della decisione in ordine al quarto motivo, relativo alle spese processuali, liquidate dalla Corte territoriale in favore della parte civile. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al delitto di cui al capo B) perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Annulla la sentenza impugnata quanto alle statuizioni civili correlate al capo C) e rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello. Spese al definitivo. Così deciso in Roma, udienza pubblica del 27 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]