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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36369/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe, con cui in data 211.2025 la Corte d'Appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Lucca in data 7.5.2024 di condanna alla pena di mesi due di arresto per il reato di cui all'art. 76, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011; Evidenziato che il ricorso deduce il vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e l'erronea applicazione dell'art. 133 cod. pen. con riferimento alla determinazione della misura della pena; [OSCURATO:PERSONA], quanto alla prima doglianza, che la Corte d'Appello, ribadendo la congruità su questo specifico punto della decisione di primo grado nella parte in cui aveva motivato il diniego delle circostanze ex art. 62 -bis cod. pen. con il richiamo ai precedenti dell'imputato e comunque all'assenza di altri elementi positivi, ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con il richiamo anche a un solo elemento, tra quelli indicati dall'art. 133 cod. pen., che consideri preponderante ai fini del diniego del beneficio (Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01) e, comunque, con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 4, n. 32872 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Guarnieri, Rv. 283489 - 01; Sez. 1, n. 39566 del 16/2/2017, Starace, Rv. 270986 - 01); [OSCURATO:PERSONA], quanto alla seconda doglianza, che la Corte d'Appello ha giustificato la decisione del giudice di primo grado di irrogare una pena che si discostasse dal minimo edittale con la rilevanza sfavorevole sia dei plurimi precedenti dell'imputato, sia del particolare disvalore del fatto commesso solo pochi giorni dopo la notifica del foglio di via obbligatorio, sicché ha fatto congruo riferimento ai criteri della gravità del fatto e della personalità del reo indicati dall'art. 133 c.p. nell'esercizio del suo potere discrezionale di determinazione della pena tra il minimo e il massimo edittale; Rilevato che, a fronte della persuasiva motivazione della sentenza impugnata, il ricorso si limita a riproporre pedissequamente le censure già dedotte come motivo d'appello, senza confutare specificamente le condivisibili argomentazioni dei giudici di secondo grado; 2 n(' Considerato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza (Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, Furlan, Rv. 276062 - 01), con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe, con cui in data 211.2025 la Corte d'Appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Lucca in data 7.5.2024 di condanna alla pena di mesi due di arresto per il reato di cui all'art. 76, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011; Evidenziato che il ricorso deduce il vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e l'erronea applicazione dell'art. 133 cod. pen. con riferimento alla determinazione della misura della pena; [OSCURATO:PERSONA], quanto alla prima doglianza, che la Corte d'Appello, ribadendo la congruità su questo specifico punto della decisione di primo grado nella parte in cui aveva motivato il diniego delle circostanze ex art. 62 -bis cod. pen. con il richiamo ai precedenti dell'imputato e comunque all'assenza di altri elementi positivi, ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con il richiamo anche a un solo elemento, tra quelli indicati dall'art. 133 cod. pen., che consideri preponderante ai fini del diniego del beneficio (Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01) e, comunque, con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 4, n. 32872 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Guarnieri, Rv. 283489 - 01; Sez. 1, n. 39566 del 16/2/2017, Starace, Rv. 270986 - 01); [OSCURATO:PERSONA], quanto alla seconda doglianza, che la Corte d'Appello ha giustificato la decisione del giudice di primo grado di irrogare una pena che si discostasse dal minimo edittale con la rilevanza sfavorevole sia dei plurimi precedenti dell'imputato, sia del particolare disvalore del fatto commesso solo pochi giorni dopo la notifica del foglio di via obbligatorio, sicché ha fatto congruo riferimento ai criteri della gravità del fatto e della personalità del reo indicati dall'art. 133 c.p. nell'esercizio del suo potere discrezionale di determinazione della pena tra il minimo e il massimo edittale; Rilevato che, a fronte della persuasiva motivazione della sentenza impugnata, il ricorso si limita a riproporre pedissequamente le censure già dedotte come motivo d'appello, senza confutare specificamente le condivisibili argomentazioni dei giudici di secondo grado; 2 n(' Considerato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza (Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, Furlan, Rv. 276062 - 01), con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell
Sentenza Cassazione n. 36369/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris