CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 35449/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA]. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente al punto riguardante la carta Postepay [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], adito ex art. 322-bis cod. proc. pen., ha rigettato l'appello cautelare dell'imputata contro il rigetto della richiesta di revoca del sequestro preventivo convalidato in data 30/12/2021, avente ad oggetto una carta Postepay ed un immobile sito in [OSCURATO:PERSONA], frazione Piscopio, alla via Mesima n. 3. La ricorrente deduce carenza di motivazione quanto alle giustificazioni rese dall'imputata in ordine alla provenienza dell'immobile e della carta Postepay, asseritamente idonee a superare le presunzioni di cui all'art. 240-bis cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, perché presentato per motivi non consentiti e comunque privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., oltre che manifestamente infondati. 1. I motivi reiterano doglianze già correttamente disattese dal Tribunale, con argomentazioni con le quali ila ricorrente in concreto non si confronta. 1.1. Questa Corte ha già chiarito che, in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di «violazione di legge» (per la quale soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen.) rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, non anche l'illogicità manifesta e la contraddittorietà, le quali possono denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui all'art. 606, comma 1, lett. E), cod. proc. pen. (così Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, p.c. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226710; conforme, Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129, per la quale, in tema di riesame delle misure cautelari, il ricorso per cassazione per violazione di legge, a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. può essere proposto solo per mancanza fisica della motivazione o per la presenza di motivazione apparente, ma non per mero vizio logico della stessa). 1.2. Ciò premesso, il Tribunale ha incensurabilmente posto a fondamento delle contestate statuizioni (pagg. 2 e seguente dell'ordinanza impugnata) il rilievo che "il sequestro preventivo è stato disposto ai sensi dell'art. 321, commi 2 e 3-bis, cod. proc. pen. in quanto i beni che ne costituiscono oggetto sono stati ritenuti prodotto e profitto del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. e sono, di conseguenza, suscettibili di confisca obbligatoria ai sensi del comma 7 della stessa norma"; ha, inoltre, osservato che la documentazione prodotta dalla difesa non dimostrava la provenienza lecita dei beni de quibus, pur soffermandosi in dettaglio soltanto sulle vicende riguardanti il bene immobile, sulle quali peraltro erano nella sostanza incentrate le doglianze difensive specifiche dedotte in sede di appello (riepilogate a pag. 2 dell'ordinanza impugnata). 1.3. D'altro canto, essendo già intervenuto il rinvio a giudizio dell'imputata, a seguito dell'udienza preliminare, in ordine ai reati che le sono ascritti, non sarebbe consentito dedurre la sopravvenuta insussistenza del fumus dei reati provvisoriamente ipotizzati. 2. La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. 2.1. Poiché appare evidente che la ricorrente ha proposto il ricorso determinando la causa dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186), ella va altresì condannata, a titolo di sanzione pecuniaria, al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma da liquidarsi, tenuto conto dell'elevato grado della predetta colpa, nella misura di euro tremila. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Senten