CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 gennaio 2022
Cassazione n. 05994/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 17296-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] S.C.R.L.;87 - intimate - avverso la sentenza n. 378/2018 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 12/04/2018 R.G.N. 1169/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di , consiglio del 18/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. r.g. n. 17296/2018 [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città che - decidendo sul ricorso in opposizione avverso l'ordinanza resa all'esito della fase sommaria nel giudizio promosso da [OSCURATO:PERSONA] per sentir accertare l'illegittimità del licenziamento intimatogli da [OSCURATO:SOCIETA]. nell'ambito della cessione di azienda tra [OSCURATO:SOCIETA].- lo ritenne decaduto ai sensi dell'art. 32 della legge n. 183 del 4 novembre 2010 poiché il trasferimento di azienda era stato impugnato solo a seguito del licenziamento intimato da SISEV il 25.2.2015 quando oramai era decorso oltre un anno dalla avvenuta cessione del 23.1. 2014. 2. Nel rigettare il reclamo proposto ai sensi dell'art. 1 comma 51 della legge 28 giugno 2012 n. 92 la Corte territoriale ha ritenuto che la decadenza prevista dalla citata disposizione si applicasse anche al caso in cui venga rivendicata l'applicazione della cessione di ramo di azienda dovendosi ravvisare, quanto meno, la costituzione o l'accertamento del rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto. 3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] affidato ad un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. pur ritualmente citate sono rimaste intimate. [OSCURATO:PERSONA] 4. Con un unico articolato motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione dell'art. 32 della legge n. 183 del 2010 in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 cod. proc.civ. e l'omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ai sensi dell'art. 360 primo comma n. 5 cod.proc.civ.. 4.1. Deduce il ricorrente che solo per effetto della sentenza della Corte di Appello di Palermo n. 2102 del 2014 era stata accertata l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze della [OSCURATO:SOCIETA]. a decorrere dal 19.4.2007 e dunque prima di allora il lavoratore non si trovava nelle condizioni per poter far valere il suo diritto comunque finalizzato ad ottenere il rispetto dell'art. 2112 cod.civ. Solo per effetto del licenziamento del 10.2.2015 il [OSCURATO:PERSONA] era venuto a conoscenza della procedura di trasferimento di r.g. n. 17296/2018 azienda che non lo aveva direttamente interessato. Evidenzia che comunque alla fattispecie concreta non trovava comunque applicazione l'art. 32 comma 4 della legge n. 183 del 2010. 5. Il ricorso è fondato e va accolto dovendosi confermare l'orientamento più volte espresso da questa Corte in base al quale si è ritenuto che in tema di trasferimento di azienda, l'azione del lavoratore per accertare la sussistenza del rapporto di lavoro con il cessionario non è soggetta al termine di decadenza di cui all'art. 32, comma 4, lett. c), della I. n. 183 del 2010 che riguarda i soli provvedimenti datoriali che il lavoratore intenda impugnare, al fine di contestarne la legittimità o la validità, né può trovare applicazione la lett. d) della stessa disposizione, trattandosi di norma di chiusura di carattere eccezionale, non suscettibile, pertanto, di disciplinare la fattispecie di cui all'art. 2112 c.c. già contemplata dalla lettera precedente (cfr. Cass. 07/11/2019 n. 28750) 5.1. La cessione dei contratti di lavoro, nell'ipotesi di trasferimento di azienda, avviene automaticamente ex art. 2112 cod.civ. e, nella concreta fattispecie, essa si era già verificata nel gennaio 2014 prima ancora della sentenza che aveva accertato l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato dell'odierno ricorrente con la società cedente, sicché non vi era alcuna necessità, né onere per il lavoratore, di far valere formalmente nei confronti della cessionaria l'avvenuta prosecuzione del rapporto di lavoro con quest'ultima (che aveva acquisito contrattualmente l'azienda della cedente ed il relativo personale), essendo tale prosecuzione già avvenuta ope legis. Solo il lavoratore, che intenda contestare la cessione del suo contratto di lavoro ex art. 2112 cod. civ., deve far valere tale impugnazione nel termine di cui all'art. 32, comma 4, lett. c), mentre, nel caso di specie è stata dedotta la intervenuta realizzazione della fattispecie traslativa al fine di far accertare il passaggio alle dipendenze della cessionaria. del resto, l'art. 32, comma 4, lett. c) prevede l'applicabilità anche alla cessione del contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell'art. 2112 cod. civ. delle disposizioni in materia di impugnazione del licenziamento, di cui all'art. 6 (novellato) della legge n. 604/1966. Ne segue che per quanto qui interessa, in materia di impugnazione della cessione del contratto di lavoro per effetto del trasferimento ex art. 2112 cod.civ., la decadenza r.g. n. 17296/2018 opera allorquando il lavoratore contesti il trasferimento medesimo, non anche quando se ne voglia avvalere (cfr. in termini anche Cass.08/04/2019 n. 8750 e 11/11/2020 n. 25387). 6. In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere accolto e la sentenza cassata deve essere rinviata alla Corte di appello di Palermo che in diversa composizione, esclusa l'intervenuta decadenza, procederà ad un nuovo esame della controversia. Alla Corte del rinvio è demandata inoltre la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così