CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 marzo 2026
Cassazione n. 12287/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 28/03/2025 della Corte d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetti il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e la successiva memoria con cui sirichiede la rimessione del ricorso al Presidente per l’assegnazione alla seconda sezione;ritenuto che il primo motivo di ricorso,che deduce il vizio di violazione di leggeprocessuale e il vizio di mancanza e illogicità della motivazione, denunciandol’inammissibilità dell’appello del Pubblico Ministero in ragione della carenza di specificità ditale atto d’impugnazione, è manifestamente infondato, giacché esso rileva un vizio chetuttavia non emerge dalla sentenza impugnata, la quale puntualmente si sofferma sulledoglianze presentate dalla [OSCURATO:PERSONA], relativamente all’attendibilità delle personeoffese [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le cui dichiarazioni sono state sottoposte adsentenza impugnata), nonché alla valutazione delle argomentazioni della Difesa, relativeall’alibi del ricorrente, ritenuto alfine non credibile, per l’inverosimiglianza della versione adiscarico (si vedano, in particolare, sul punto le pagg. 8-9); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che deduce il vizio di mancanza e intrinsecaillogicità della sentenza, in ordine al giudizio di responsabilità del ricorrente in riforma dellasentenza di primo grado, è manifestamente infondato giacché rileva vizi che tuttavia nonemergono dal testo della sentenza, la quale, anzi, correttamente e compiutamente motiva inordine alla ricostruzione dei fatti, venendo adeguatamente incontro all’onere probatorioprescritto dalla legge; che, invero, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha unorizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, perespressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparatoargomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alleacquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 05/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]