CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 settembre 2023
Cassazione n. 27025/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 2497-2019proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresenta ta e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] D’AULISIO giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliatoin ROMA, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difes o dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale a margine del controricorso -controricorrente– avverso la sentenza n. 3822/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdel LAZIO , depositata il 7 / 6 /201 8 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del12/9/2023 dal Consigliere Relatore Dott. ssa ANTONELLA DELL'[OSCURATO:PERSONA] l’[OSCURATO:PERSONA] dei Dipendenti della Difesa propone ricorso, affidato a tremotivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale del Lazioaveva accolto l’appello del Comune di Gaeta avverso la sentenza n. 331/2015 della Commissione tributaria provinciale di Latina in accoglimento del ricorso propost o dall’associazione avverso avviso di accertamento ICI 20 07 , emess o dal Comune di Gaeta; il Comune resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.1. con il primo motivo la ricorrente denuncia , ai sensi dell’art. 360 , primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,violazione di norme di diritto (art. 2, 3° comma D.M. 11. 521/1998, art. 466, 3° co mma, D.lgs n . 90/2010, art t. 1362 e 1369 cod. civ., artt. 34, 36 e 39 cod.nav., art. 3, 2° co mma, D.lgs. n. 504/1992, artt. 1362 e 1369 cod. civ.) per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente accolto, parzialmente , l’appello del Comune sul presupposto che, in forza della convenzione del l’ 8/05/2005 , stipulata tra la ricorrente ed il Ministero dellaDifesa, l’Associazione sarebbe concessionaria non delle attività di p rotezione sociale, bens ì dello stabilimento b alneare , affermando quanto segue:«… oggetto della convenzione non è l’attività bens ì i beni demaniali costitui ti dallo stabilimento balneare. L’artic olo 1 della convenzione precisa infatti che l’amministrazione militare concede in affidamento a titolo non oneroso all’associazione per l’esercizio delle attività di protezione sociale, i locali demaniali denominati Stabilimento balneare di Serapo.Gli articoli seguenti (2,3, 6, 7,9,10) definiscono il rapporto oggetto della convenzione come “concessione” e l’Associazione quale “concessionario”. In particolare gli articoli 4, 6 7 prevedono lafacoltà dell’Amministrazione di sospendere l’uso dei locali,di revocare la concessione per gravi irregolarità del concessionario e di decadenza di quest’ultimo della stessa per sopravve nute esigenze di natura militare o funzionale a riprova della natura s olo tempora n ea del godimento del bene al sopravvenire di superiori esigenze di interesse pubblico. Va poi rammentato che la citata convenzioneall’art. 15 prevede espressamente che una quota de gli utili di gestione della spiaggia, nella percentuale del 5% e comunque non inferiore ad euro 2.500, sia destinata ad attività ricreative, e ci ò smen t isce la natura senza f ini di lucro dell’associazione»; 1.2. con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione di norme di diritto (art. 7, comma 1, lett. a), D.lgs. 504/1992, art. 24 DPR n. 616/1977, art. 1 D.M. 31/12/1998, n. 521, art. 464, D.lgs. n. 9 0/2010 nonché art. 24 DPR n . 616/1977) e lamenta che la Commissione tributaria regionale abbia altresì erroneamente ritenuto non operante l’esenzione prevista dall’art. 7 cit. affermando quanto segue: «Népuòsostenersi … che l ’a ttività di ”protezione sociale” svolta nello stabilimento balneare legittimil’esenzione ICI ai sensi dell’art. 7 comma 1, del Dlgs. n. 504 del 1992, dalmomento che la Cor t e d i cassazione ha limitato tale esenzione I CI - in quant o d i stretta interpretazione -ai soli immobili destinati in via diretta ed immediata allo svolgimento di compiti istituzionali del l’ Ente e non in caso di utilizzazione semplicemente indiretta aifini istituzionali (Cass. n. 20041 del 2011). Deve quindi affermarsi che l’[OSCURATO:PERSONA] D i fesa ha piena soggettività passiva ICI, con conseguente obbligo di rispetto di tutti gli adempimenti previsti dalle disposizioni normative del D.lgs. n. 504 del 1992»; 1.3. con il terzo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c., in relazione all’esenzione ICI prevista dall’art. 7, c. 1,lett. i), D.lgs. 504/1992, avendo la Commissione tributaria regionale omesso di pronunciarsi in ordine all’eccezione, sollevata dalla ricorrente in ordine alla suddetta esenzione, ritenuta assorbita dai Giudici di secondo grado; 2.1. il primo motivo è infondato; 2.2. va premesso che, in materia di interpretazione del contratto, il vaglio della corte di legittimità è limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica, e della coerenza e logicità della motivazione addotta dal giudice di merito, senza poter estendersi al risultato interpretativo prescelto, in sé considerato, in quanto rientrante nell'ambito dei tipici giudizi di fatto riservati alla valutazione discrezionale del giudice di merito, e dal principio che quella demandata alla corte di legittimità costituisce una verifica limitata ad escludere la sussistenza di un «vizio di attività» del giudice di merito (sotto il suddetto duplice profilo della violazione dei parametri legali di ermeneutica contrattuale e di motivazione illogica ed inadeguata), consegue che sia inammissibile ogni censura alla ricostruzione della volontà negoziale delle parti operata dal giudice di merito che si risolva, non già nella enucleazione di un vizio di applicazione normativa o di ragionamento, ma semplicemente in una diversa delibazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati, e già ritenuti sintomatici di una determinata volontà negoziale (Cass. n. 2465 del 10/02/2015 ed altre); 2.3. siè inoltre osservato che, per sottrarsi al sindacato di l egittimità, quella data dal giudice di merito non deve essere l'unica interpretazione possibile del contratto, ovvero la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni,sicché quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra (tra le altre, Cass. n. 11193 del 17/07/2003; in termini: Cass. n. 8360 del 21 aprile 2005; Cass.n. 15197 del 6 agosto 2004; Cass. n. 12123 del 23 maggio 2006; Cass. n. 8101 del 21 aprile 2015); 2.4. nel caso in esame la conclusione interpretativa alla quale è giunta la Commissione tributaria regionale (che ha ravvisato nella Convenzione stipulata tra la ricorrente ed il Ministero della Difesa una «concessione» avente ad oggetto «i beni demaniali costituiti dallo stabilimento balneare» richiamando il contenuto degli articoli 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10 e 16 della Convenzione) si pone in linea, non in contrasto, con i criteri legali di interpretazione negoziale, laddove essa ha adeguatamente valorizzato la lettera della Convenzione, da ritenersi del tutto coerente con lo scopo pratico e gli effetti (giuridici) da esso perseguiti, limitandosi, al contrario, la ricorrente– peraltro senza neppure trascrivere integralmente nel ricorso le clausole contrattuali, in violazione del principio di specificità ex art. 366 cod. proc. civ. -ad opporre, all’interpretazione del contratto data dai giudici del merito, la propria soggettivalettura di quello stesso contratto (anche sulla scorta dellapretesa carenza di legittimazione del Ministero della Difesa al rilascio, in favore dell’Associazione ricorrente, della concessione di beni demaniali) ed è evidente , quindi , che il motivo non pu ò trovare accoglimento; 3.1. il secondoe terzo motivo, da esaminare congiuntamente in quanto strettamente connessi, vanno parimenti disattesi; 3.2. parte ricorrente censura la sentenza della Commissione tributaria regionale laddove è stataaffermata la debenza Ici in relazione a ll’ immobil e in oggetto, sebbene utilizzato per lo svolgimento di «attività di protezione sociale», che sono «attività istituzionali del Ministero della Difesa»; 3.3. va richiamato quanto già recentemente affermato da questa Corte (cfr. Cass.. n. 4572 del 14/2/2023 in motiv.) sulla scorta di principi di diritto che il Collegio condivide appieno; 3.4. secondo quanto evidenziatoda questa Corte in controversie relative all’imposizione Ici di immobili del Ministero della Difesa (cfr. Cass. nn. 3268/2019, 3974/2021), la disciplina Iciè riconducibile al d.lgs. n. 504/1992 e, per quanto segnatamente concerne le esenzioni di natura soggettiva ed oggettiva qui rilevanti, all'art.7, 1° co., lett. a) d.lgs. cit. , si tratta di disposizioni tributarie speciali idonee a prevalere sulla disciplina classificatoria degli immobili di servizio, così come anche oggi richiamata dalla ricorrente Mi nistero (del resto, principalmente affidata a normativa secondaria o interna);3.5.l'art. 7, 1 ° co., lett. a) cit. prevede in effetti l'esenzione da Ici degli immobili posseduti (tra gli altri) dallo Stato, ma solo se essi siano «destinati esclusivamente ai compiti istituzionali », e quest'ultima destinazione presuppone non qualsivoglia impiego dell'immobile per finalità latamente ed anche indirettamente riconducibili all'oggetto istituzionale ed alla funzione o servizio pubblico dell'ente possessore, bensì la sua utilizzazione «diretta»ed «immediata»per l'assolvimento della finalità d'istituto, tale non potendosi considerare l'affidamento o la concessione del bene al godimento personale e privato di terzi a fronte del pagamento di un canone (cfr. Cass.15025/2015; 30731/2011; 20850/2010, 14094/2010, 20577/2005 ed altre); questa interpretazione restrittiva si impone anche in ragione del carattere derogatorio ed eccezionale delle norme di esenzione tributaria, ed èsu tali presupposti che si è appunto affermato, nelle suddette controversie introdotte dal Ministero della Difesa (cfr. Cass. 20041/2011; così anche Cass. 26453/2017), che l'esenzione Ici prevista dall'art. 7, comma 1°lett. a), d.lgs. 504/1992, per gli immobili posseduti dagli enti ivi indicati «destinati esclusivamente ai compiti istituzionali» «spetta soltanto se l'immobile è direttamente ed immediatamente destinato allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'ente e, evidentemente, tale ipotesi non ricorre in caso di utilizzazione semplicemente indiretta a fini istituzionali, che si verifica quando il godimento del bene stesso sia ceduto per il preminente soddisfacimento di esigenze di carattere privato (quali quelle abitative proprie del cessionario e della relativa famiglia) e della quale è certo sintomo il pagamento di un canone»; 3.6. si rammenta che la locuzione «compiti istituzionali» si riferisce a quelle funzioni che costituiscono la ragion d'essere dell'ente e, pertanto, possono essere svolte solo da quest'ultimo e non va confusa con il concetto di servizio pubblico che può, invece, essere svolto anche da un privato; 3.7. in sostanza, l'esenzione dall'imposta prevista dall'articolo 7, comma primo, lett. a), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 è subordinata alla compresenza di due requisiti, e cioè che l'immobile sia di un ente pubblico e che l'immobile venga impiegato direttamente dall'ente possessore per lo svolgimento di compiti istituzionali;3.8. con riferimento a tale disposizione, non può quindi, in primo luogo, condividersi la tesi, sostenuta dallaricorrente, in base alla quale —stante la finalità dei cd. «organismi di protezione sociale» di consentire prioritariamente al personale in servizio presso Enti e Reparti di maggiore impegno operativo di trascorrere periodi di recupero psico-fisico in località aventi particolari caratteristiche climatiche — detti immobili dovrebbero essere considerati, a loro volta, come destinati a scopi istituzionali, beneficiando in tal modo dell'esenzione dall'ICI/IMUprevista dall'art. 7 più volte citato; 3.9. al contrario, può ritenersi che l’utilizzo della struttura immobiliare a fini ricettivi presenti connotati di economicità, sia pure assistita da una finalità di pubblico interesse, il cui effettivo perseguimentonon rileva - di per sée in assenza di un'espressa disposizione normativa, essendo in facoltà del legislatore esentare da una determinata imposizione fiscale soggetti forniti di capacità contributiva, purché la scelta non presenti profili di irrazionalità- ai fini dell'esenzione degli immobili in tal modo utilizzati dal pagamento dell'ICI, il cui presupposto impositivo è il mero possesso dell'immobile e non l’utilizzazione di questo a fini di lucro; 3.10. l'esenzione dall'ICI prevista dalla norma richiamata opera, dunque, solo se l'immobile è direttamente e immediatamente destinato allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'ente pubblico, e ricorre tale condizione qualora nell'immobile, per il quale si chiede l'esenzione dall'imposta, si svolga direttamente l'attività istituzionale dell'ente (ad esempio, quando nell'immobile siano ubicati la sede o gli uffici dell'ente), ma non nel caso in cui il bene sia utilizzato per attività di carattere privato, poste in essere da soggetti estranei all'ente, e costituenti un mero effetto o una mera conseguenza dell'attività svolta dall'ente medesimo; 3.11. è questa seconda ipotesi che ricorre nel caso dedotto in giudizio, poiché risulta pacificamente in atti che gli immobili, oggetto della concessione da parte del Ministero della Difesa , sono stati utilizzati per attività ricettiva (stabilimento balneare) a pagamento, quindi a carattere economico (con riguardo agli«utili di gestione della spiaggia»), in favore dei dipendenti del medesimo e dai loro familiari quale sede di un «organismo di particolare protezione sociale» ai sensi dell’art. 2 DM n. 521/1998 e dell’art. 465 DPR n. 90/2010 (« 2. In relazione alle specifiche funzioni ed alla natura delle attività da svolgere, gli organismi operanti nell'ambito delle Forze armate sono classificati in:... d) organismi di particolare protezione sociale: soggiorni marini e montani. Hanno la finalità di consentire prioritariamente al personale in servizio presso enti o reparti di maggiore impegno operativo, di trascorrere periodi di riposo e di recupero psico-fisico in località aventi peculiari caratteristiche climatiche ed ambientali, anche in strutture appartenenti ad entipubblici operanti nell'ambito dell'Amministrazione della difesa»); 3.12. non ricorre pertanto nel caso di specie, proprio sulla base dell'accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito, quella situazione di diretta e immediata destinazione del bene ai compiti istituzionali dell'ente, richiesta dall'art. 7, comma 1, lett. a) del d. lgs. 1992/504 per l'esenzione degli immobili dell'ICI/IMU, considerato, in primo luogo,che il Ministero della Difesa svolge, per legge (art. 15 D.Lgs. n. 66/2010), le funzioni preposte alla difesa e alla sicurezza militare dello Stato, amministrando la politica militare italiana in qualità di massima istituzione disciplinare militare, disponendone la partecipazione a missioni di pace, ad azioni di intervento con organismi internazionali del settore, attività di pianificazione generale e operativa delle forze armate e interforze, nonché la gestione dell'area industriale di interesse della difesa; 3.13. a seguire, va altresì evidenziato che in tema di ICIl'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 504 del 1992 spetta soltanto se l'immobile viene impiegato direttamente dall'ente possessore per lo svolgimento di compiti istituzionali, sicché l'utilizzazione, come nel caso in esame, in virtù di accordi contrattuali, da parte di un soggetto diverso (nella specie, un'associazione ricreativa) da quello a cui spetta l'esenzione, anche se senza scopo di lucro e con destinazione di pubblico interesse, esclude l'agevolazione, essendo necessario che il bene, oltre ad essere utilizzato, sia anche posseduto dall'ente che ne fruisce, in ragione di un diritto di proprietà o di altro diritto reale (cfr. Cass. n. 19773 del 23/07/2019; Cass. n. 14912del 20/07/2016 ) ;3.14. anche con riferimento all’esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992, peraltro, questa Corte(cfr. Cass. n. 34772 del 25/11/2022) ha ribadito che essa spettasoltanto se l'immobile sia utilizzato per lo svolgimento, con modalità non commerciali, delle attività previste dalla norma(nel caso in esame da escludere stante la prevista destinazione di «una quota degli utili di gestione della spiaggia, nella percentuale del 5% e comunque non inferiore ad euro 2.500, ad attività ricreative»); 4.in conclusione, il ricorso va integralmente respinto; 5. le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso;condanna la ricorrente al pagamento, in favore del Comune controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi,oltre ad Euro 200,00 per esborsi, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge, se dovuti. Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello pre