CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 22636/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. del RIESAME di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per il rigetto del ricorso. uditi i difensori, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] entrambi del foro di [OSCURATO:PERSONA], che hanno illustrato i motivi di ricorso e ne hanno chiesto I 'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza pronunciata a norma dell'art. 309 cod. proc. pen., il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato l'ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari di [OSCURATO:PERSONA] aveva applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere in ordine al reato di cui all'art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (capo B4) relativo all'acquisto, detenzione e vendita in concorso di 2,246 Kg. di sostanza stupefacente del tipo cocaina in data 27 febbraio 2018 (previa esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 80 d.P.R 9 ottobre 1990 n. 309) ed in ordine al reato di cui all'art. 74 d.P.R. n.309/1990 (capo A), riqualificato come partecipazione all'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, dal settembre 2017 al luglio 2019/aggravata dalla transnazionalità. 2. Contro l'ordinanza, la difesa dell'indagato ha proposto ricorso e formulato quattro motivi. 2.1 Con il primo motivo, articolato ktre punti, ha dedotto violazione di legge e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine - alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato associativo, configurato come un'associazione allargata con sede in Rosarno capeggiata da [OSCURATO:PERSONA], della quale avrebbero fatto parte altre articolazioni locali, fra cui una associazione siracusana con a capo [OSCURATO:PERSONA], padre di [OSCURATO:PERSONA]. In particolare secondo il ricorrente i giudici del riesame sarebbero incorsi nei lamentati vizi nel ritenere compatibile con l'esistenza di una siffatta articolazione il conflitto protrattosi per un anno e mezzo e derivante dalla mancata fornitura, pur dopo l'avvenuto pagamento, di una partita di droga dal sottogruppo siracusano, di cui si presume far parte [OSCURATO:PERSONA], al gruppo rosarnese, quando invece tale conflitto e l'accanimento per ottenere la restituzione dei soldi (fino al punto di minacciare il sequestro di [OSCURATO:PERSONA] per costringere il padre Maurizio a saldare il debito) sarebbero indicativi di un rapporto occasionale collegato ad un singolo affare, poi finito male; nel valorizzare, ai fini del legame di tipo associativo, le vicende relative al capo B4) che invece sarebbero conseguenti all'obbligo di restituzione dei soldi da parte di [OSCURATO:PERSONA] e quindi indicative, semmai, di una situazione di rottura e di interessi contrapposti; nel ritenere che i contatti dei [OSCURATO:PERSONA] con soggetti ispanici avrebbero coinvolto anche i rosarnesi, quando, invece, sarebbe emersa solo una coincidenza temporale fra i contatti di [OSCURATO:PERSONA] con i soggetti stranieri, da un lato, e i contatti del padre Maurizio con appartenenti al gruppo calabrese, dall'altro, e non sarebbe stato dimostrato neppure che i contatti fossero inerenti a forniture di droga e tanto meno che a detta eventuale fornitura fossero interessati anche gli appartenenti al gruppo calabrese; - alla sussistenza della condotta di partecipazione alla associazione. Lamenta il ricorrente che il Tribunale sarebbe incorso nei lamentati vizi nel valorizzare, al fine di dimostrare il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] all'interno dell'associazione, i risultati delle indagini nel proc,n. 4582/2017 [OSCURATO:PERSONA], quando invece [OSCURATO:PERSONA] in tale indagine era comparso solo quale vittima di una ritorsione causata dal mancato pagamento di debiti da parte del padre e quindi con un ruolo incompatibile con il legame di tipo associativo; - alla sussistenza di una associazione siracusana finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Lamenta il ricorrente che il Tribunale avrebbe omesso di considerare che l'ipotizzata associazione avrebbe visto operare al suo interno solo i due [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], senza alcuna divisione di ruoli e compiti: mancherebbero la struttura organizzativa, la disponibilità di base logistica e di mezzi materiali necessari per le operazioni delittuose, la cassa comune o altra forma di suddivisione dei proventi. Le indagini avrebbero, al contrario, documentato come [OSCURATO:PERSONA] fosse stato solo in contatto con il padre e non anche con Liistro. 2.2 Con il secondo motivo, la difesa ha dedotto inosservanza o erronea applicazione della legge e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato fine di cui al capo B4). Lamenta il ricorrente che il Tribunale avrebbe valorizzato, quale unico elemento dimostrativo del concorso di [OSCURATO:PERSONA] nella detenzione e nel trasporto della droga destinata al sottogruppo torinese, il fatto che questi avesse accompagnato il padre a Rivoli il 27 febbraio 2018 ad incontrare Varone e Mazzanti, quando invece era verosimile che [OSCURATO:PERSONA] si fosse a ciò prestato solo in quanto figlio, senza essere a conoscenza di alcunché in relazione alla illecita attività oggetto dell'incontro; la stessa polizia giudiziaria, infatti, nella relazione di servizio in occasione dell'incontro aveva annotato che, mentre il padre parlava con Varone e Mazzanti, [OSCURATO:PERSONA] era rimasto in disparte. 2.3. Con il terzo motivo la difesa ha dedotto inosservanza o erronea applicazione della legge e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 61 bis cod. pen,in relazione al reato associativo di cui al capo A). Lamenta il ricorrente che il Tribunale su tale specifico punto avrebbe argomentato con clausole di stile, menzionando unicamente rapporti con soggetti stranieri, e non già, come invece previsto dalla stessa norma, con associazioni e gruppi organizzati operanti all'estero. 2.4. Con il quarto motivo la difesa ha dedotto inosservanza o erronea applicazione della legge e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in relazione alla ravvisata competenza territoriale. Il Tribunale aveva affermato che il centro dell'organizzazione dei traffici doveva essere individuato in Rosarno e che nella provincia reggina si era manifestata per la prima volta all'esterno l'operatività dell'associazione. Ne consegue che, una volta esclusa la sussistenza di un legame di tipo associativo fra il gruppo rosarnese ed il gruppo siracusano, di cui si assume fare parte [OSCURATO:PERSONA], verrebbe meno anche la competenza del autorità giudiziaria reggina. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso, [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il Tribunale ha ritenuto la gravità del quadro indiziario in ragione degli esiti di una articolata attività di indagine, condotta attraverso operazioni di intercettazione, videoriprese e servizi di osservazione, che aveva fatto emergere un'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti con base a Rosarno e ramificazioni in diverse regioni italiane in virtù di sottogruppi legati al gruppo rosarnese. Il modus operandi dell'associazione era caratterizzato dal reperimento dello stupefacente nel [OSCURATO:PERSONA], dal trasporto dello stesso a Rosarno via terra, occultato in autovetture appositamente predisposte e munite di vani occulti, e dal successivo smistamento della sostanza a diversi gruppi criminali siti in varie zone d'Italia, ed in particolare ad un sottogruppo operante nella zona di Amantea, ad un sottogruppo operante nel torinese facente capo a [OSCURATO:PERSONA], ad un sottogruppo operante a Catania, ad un sottogruppo operante tra Siracusa, Benevento e Milano che vedeva quali componenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed il figlio [OSCURATO:PERSONA]. Le indagini, fra l'altro, avevano consentito di operare numerosi sequestri di sostanza stupefacente, fra cui, per quanto di interesse in questa sede, quello del 27 febbraio 2019 relativo alla vicenda del capo B4) di incolpazione provvisoria, quando a [OSCURATO:PERSONA] era stato fermato e trovato in possesso, all'interno della sua autovettura, di una partita di cocaina pari a oltre 2 kg., inviata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], per il tramite di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. In tale contesto il Tribunale ha collocato la figura di [OSCURATO:PERSONA], quale partecipe del sottogruppo siracusano, operante con mansioni esecutive, volte essenzialmente al mantenimento dei contatti con terzi fornitori, anche all'estero, in stretto contatto con il padre Maurizio, a sua volta in contatto con l'altro componente del sottogruppo [OSCURATO:PERSONA] e con i vertici del gruppo rosarnese. In replica alle osservazioni del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] proposte in sede di impugnazione, i giudici hanno osservato che le conversazioni, dalle quali emergeva il conflitto protrattosi per oltre un anno e mezzo tra il gruppo principale e il gruppo siracusano, dimostravano, comunque, un rapporto pregresso tra le due articolazioni, nell'ambito del quale l' affare non andato in porto, a causa della condotta di [OSCURATO:PERSONA], costituiva soltanto uno dei traffici in comune organizzati. In tal senso hanno evidenziato che Liistro, parlando con Cacciola, aveva fatto riferimento ad altri traffici aventi ad oggetto anche sostanza stupefacente del tipo marijuana e alla organizzazione di future operazioni e che lo stesso Cacciola si era assunto parte del debito contratto da [OSCURATO:PERSONA], in tal modo palesando un rapporto fiduciario stabile. A proposito dei rapporti con soggetti ispanici, i giudici hanno sottolineato che le intercettazioni, principalmente di sms, avevano evidenziato una coincidenza temporale fra i contatti costanti e protratti nel tempo di [OSCURATO:PERSONA] con gli appartenenti al gruppo di Rosarno (ed in specie con Cacciola e Varone), dei quali [OSCURATO:PERSONA] era costantemente aggiornato a riprova di una cointeressenza e di un collegamento stabile, ed i contatti dello stesso [OSCURATO:PERSONA] con persone di lingua spagnola. Inoltre, il fatto che Giulio avesse dato al padre Maurizio indicazioni sui modi per interloquire direttamente attraverso dispostivi telefonici e strumenti informatici utili a sfuggire alle intercettazioni, così come il fatto, pure emerso attraverso le operazioni di intercettazione, che padre e figlio fossero soliti comunicare anche attraverso canali sfuggiti al controllo delle investigazioni in atto, valevano a dimostrare il contenuto illecito delle comunicazioni, ovvero il loro essere inerenti al traffico di droga. A proposito della minaccia perpetrata dal gruppo calabrese di sequestrare [OSCURATO:PERSONA], quale strumento di pressione nei confronti del padre, affinché onorasse il debito collegato al pagamento di una partita di droga non consegnata, i giudici hanno commentato che i rosarnesi si erano convinti che i [OSCURATO:PERSONA] avessero utilizzato i soldi per effettuare traffici in autonomia, senza portare a termine la consegna pattuita ed, a proposito dei legami con gli altri appartenenti al gruppo siracusano, hanno osservato che [OSCURATO:PERSONA] era in contatto con Liistro, non in via diretta, ma tramite il padre, e che i rapporti fra i tre denotavano la progettualità tipica dei contesti associativi: Giulio teneva i contatti diretti con il soggetto ispanico attraverso un utenza mobile ad hoc e, quindi, aggiornava il padre degli esiti di tali contatti e quest'ultimo a sua volta informava Liistro dell'andamento dell'affare. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, era informato anche degli incontri del padre a [OSCURATO:PERSONA] con soggetti appartenenti al gruppo di Rosarno, dimostrando così il suo collegamento non solo con i membri del sottogruppo, ma anche con i membri del gruppo principale a cui le altre articolazioni erano unite in una sorta di struttura confederata. Sotto lo stesso profilo era indicativo anche il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nell'episodio contestato al capo B4) relativo al trasporto della droga che avrebbe dovuto essere consegnata a Torino a [OSCURATO:PERSONA] e che poi era stata invece sequestrata a bordo dell'auto dl proprietà di Islami: il 27 febbraio del 2018, dopo che erano state registrate conversazioni con cui [OSCURATO:PERSONA] prendeva accordi con i rosarnesi, a loro volta in contatto con Raso, per la consegna della droga, la polizia giudiziaria aveva avuto modo di monitorare un incontro a Rivoli, inizialmente fissato per la consegna dello stupefacente che era stata poi rimandata per la presenza in loco di forze dell'ordine, cui avevano preso parte [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Islami, Mazzanti e Varone. Il Tribunale ha osservato, in merito al contributo del ricorrente, che la droga era stata trasportata da Milano, ove appunto risiedeva [OSCURATO:PERSONA], e che ciò rendeva verosimile la ricostruzione dell'accusa secondo cui questi avesse accompagnato il padre già il giorno precedente, ovvero il 26 febbraio 2019, e che in ogni caso, anche in assenza di plausibile spiegazioni alternative, era irragionevole, alla luce anche delle ulteriori emergenze investigative, che [OSCURATO:PERSONA] fosse stato spettatore inerte e ignaro di uno scambio di oltre 2 Kg di cocaina. Il Tribunale ha ritenuto che i rapporti emersi dalle intercettazioni fra gli appartenenti alla associazione investigata e gruppi organizzati stanziati all'estero per il reperimento dello stupefacente e l'importazione dello stesso legittimasse la contestazione dell'aggravante della transnazionalità. 3. I primi due motivi attinenti alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato associato contestato al capo A) e del reato fine contestato al capo al capo B4) sono manifestamente infondati. E' principio consolidato quello per cui "in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito" (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazze//i, Rv. 276976 - 01). L'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. è, quindi, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato. Ne consegue che non sono consentite censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice dì merito (quanto al contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, pare sufficiente richiamare il consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, rinviandosi sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584, in motivazione; Sezioni Unite n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). Con riferimento specifico al mezzo di prova delle intercettazioni, questa Corte ha stabilito che "in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite" (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 - 01). 3.1. Con riferimeneto alla ritenuta gravità indiziaria la motivazione del Tribunale, fondata su elementi puntualmente richiamati, appare congrua e coerente anche a fronte delle obiezioni mosse dal ricorrente. I plurim(e costanti contatti fra il gruppo siracusano ed il gruppo di Rosarno, volti alla pianificaizone di affari collegati al traffico della droga, il modus operandi adottato nella vicenda di cui al capo B4) terminata con il sequestro di un rilevante quiantitatvo di cocaina e la concatenazione dei contatti fra fornitori ispanici e [OSCURATO:PERSONA], fra questi ed il padre Maurizio e fra quest'ultimo e i vertici del gruppo di Rosarno sono tutti elementi che valgono a delineare un quadro indiziario grave sia in relazione alla esitenza della associazione descritta, sia in reAlione alla consapevole partecipazione da parte del ricorrente a detta associazione. La vicenda del mancato pagamento del debito e della possibile ritoatione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], attraverso il sequestro del figlio Giulio, sono stati giustificati, in maniera logica e non contraddittoria, con un momento di frizione all'interno della compagine, secondo schemi che fisiologicamente si ripetono in contesti criminali quale quello in esame. Anche il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nel reato scopo è stato n cruito da parte del tribunale con argomenti logici e aderenti alle risultanze puntualmente richiamate, rispetto ai quali le censure mosse con il ricorso si risolvono in una inammissibile diversa interpretazione e valutazione di circostanze ed elementi già vagliati dal giudice di merito. 4. E' inammissibile il motivo con cui si contesta la sussitenza della circostanza aggravante della transnazionalità in relazione al reato assodtivo. In proposito si deve ribadire il principio per cui è inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione contro un provvedimento de libertate volto a contestare la configurabilità di determinate circostanze aggravanti, quando dall'esistenza o meno di tali circostanze non dipende, per l'assenza di ripercussioni sull'an o sul quomodo della cautela, la legittimità della disposta misura (Sez. 3 . n. 20891 del 18/06/2020, Piccirillo, Rv. 279508; Sez. 3, n. 36731 del 17/04/2014, Inzerra, Rv. 26025601). Nel caso di specie a [OSCURATO:PERSONA] è contestato il delitto ex art. 74 d.P.R. 309/1990, rientrante tra quelli previsti nell'art. 51 comma 3-bis cod. proc. pen., per i quale vige, a norma dell'art. . 275 comma 3 cod. proc. pen., la presunzione di esistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della sola misura della custodia in carcere e rigétrante, altresì, tra quelli di cui all'art. 407 comma 2 lett. a) cod. proc. pen., per i quali sono previsti i termini più elevati in assoluto della durata della custodia cautelare. Pertanto l'eventuale accoglimento del ricorso, con l'eliminazione della circostanza aggravante, non produrrebbe alcun concreto effetto sul dispositivo dell'ordinanza impugnata. 5. Infine inammissibile deve ritenersi anche il motivo con cui si censura la competenza territoriale. Il Tribunale ha in i(oposito ricordato che il centro dell'organizzazione dei traffici andava rintracciato in Rosarno, ove era stabilito il gruppo principale al quale facevano riferimento per la pianificazione di traffici i vari sottogruppi, tra cui quello siracusano di cui faceva parte [OSCURATO:PERSONA], e che nella provincia reggina si era per la prima volta manifestata all'esterno l'operatività della associazione. A fronte di tale motivazione, il ricorrente in maniera aspecifica lamenta la violazione delle regole sulla competenza territoriale, evidenziando in realtà solo che dalla ritenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato associativo così come concepito, con una organizzazione capo gruppo avente sede in Rosarno collegata ad altri gruppi aventi sede in varie parti di italia, discenderebbe l'incompetenza del giudice delle indagini preliminari di [OSCURATO:PERSONA]. Si osserva al riguardo che la decisione in merito alla competenza territoriale è strettamente collegata alla configurazione dell'associazione in esame (a raggkra con fulcro in Rosarno) prospettata nell'ordinanza genetica e confermata dal Tribunale, con un percorso argomentativo coerente e logico esente da profili di censura. Ne consegue che anche la ravvisata competenza territoriale, coerente, con l'impostazione anzidetta, non si presta a rilievi critici. 6. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità (cfr. C. Cost. n. 186/2000), oltre che la trasmissione degli atti alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleri