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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 11 luglio 2023

Cassazione n. 23132/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 5139/2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] F4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Ricorrente, controricorrente incidentale – Contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA,elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] dello Stato (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende. -Controricorrente e ricorrente incidentale – Avverso il decreto della Corte d’appello di Napoli n. 3443/2022 depositato il 12/09/2022.

Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio dell’11 luglio 2023. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: 1.la Corte d’appello di Napoli, con il decreto indicato in epigrafe, in accoglimento dell’opposizione del Ministero della giustizia, ha annullato il decreto monitorio ex art. 3, legge n. 89 del 2001, del 15/11/2021, emesso dal magistrato designato dello stesso ufficio, che ingiungeva all’Amministrazione di corrispondere ad [OSCURATO:PERSONA] euro 600,00, oltre accessori, a titolo di equa riparazione per irragionevole durata di un processo monitorio ex art. 3, legge n. 89 del 2001, svoltosi dinanzi alla stessa Corte, definito con decreto di accoglimento pubblicato il 10/07/2018, seguìto dal giudizio di ottemperanza, definito con sentenza n. 486/2020 emessa dal TAR Campania (c.d.

“Pinto su Pinto”o “Pinto bis”);

2. la Corte di Napoli, per quanto ancora rileva, sulla premessa che il giudizio presupposto è durato un anno, 9 mesi e 15 giorni – per la fase monitoria: 3 mesi e 26 giorni (dal 14/03/2018 al 10/07/2018), per la fase esecutiva: un anno, 5 mesi e 19 giorni (dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 27/10/2020) – sulla base della giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez.

U., 19/03/2014, n. 6312), sommate tra loro la fasedi cognizione e quella di ottemperanza (sulla scia di Cass. Sez.

U., 23/07/2019, n. 19883), determinata la durata ragionevole in un anno, 6 mesi e 5 giorni, ha individuato un’eccedenza di 3 mesi e 15 giorni, che ha considerato non indennizzabile perché inferiore a sei mesi;

3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, con un motivo, illustrato da memoria, per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Napoli; il Ministero della giustizia ha resistito con controricorso, nel quale ha svolto ricorso incidentale, con due motivi, cui il ricorrente principale ha replicato con controricorso; Consideratoche:

1. con l’unico motivo di ricorso principale [«Violazione e/o falsa applicazione - in relazione alla rilevazione della durata ragionevole (e irragionevole) del giudizio presupposto di merito (di cognizione e di ottemperanza) e al conseguente rigetto della domanda di equa riparazione –delle norme ex artt. 2, commi 2 e 2 bis, 3, comma 4, 5 ter, comma 5, l. 24/3/2001 n. 89, 46, comma 1, 75, comma 1, 87, commi 2 lett. d) e 3, 114, comma 3, d.lgs. 2/7/2010 n. 104, 111, 117 Cost., 6 Convenzione EDU e 47, comma 2, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.)»], il ricorrente, delineato il quadro normativo di riferimento e richiamata la giurisprudenza - di legittimità, costituzionale ed europea - in tema di equa riparazione, censura il decreto della Corte distrettuale per avere trascurato che il giudizio presupposto, comprensivo della fase di merito e della fase di esecuzione (o di ottemperanza), che è durato un anno, 9 mesi e 15 giorni, ha superato la durata ragionevole - pari, gradatamente, in base a diverse ipotesi di calcolo: a tre mesi; a cinque mesi; a un anno – in ogni caso di un anno in quanto, ai fini dell’indennizzo, ogni frazione di anno (nella specie si tratta di 9 mesi e 15 giorni) superiore a 6 mesi è pari a un anno (art. 2-bis, comma 1, l. n. 89 del 2001);

2. con il primo motivo di ricorso incidentale [«Violazione e/o falsa applicazione artt. 3/2 l. n. 89/01 nonché 75 cpc in relazione all’art. 360/1 n. 4 c.p.c.»], il Ministero della giustizia eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto, in realtà, la richiesta indennitaria della parte privata riguarda soprattutto il giudizio di ottemperanza svoltosi dinanzi al giudice amministrativo – che (così si esprime l’Avvocatura Generale dello Stato) è durato un anno e 6 mesi, mentre quello davanti alla Corte d’appello di Napoli ha avuto una durata di (circa) 4 mesi, il che comporta che la legittimazione passiva spetti esclusivamente al Ministero dell’economia e delle finanze;

3. con il secondo motivo [«Violazione e/o falsa applicazione art 2 2 c. l. n. 89/01 in relazione all’art. 360/1 n. 3 c.p.c.»], per il caso in cui si ravvisi la legittimazione passiva del Ministero della giustizia, quest’ultimo lamenta l’illegittimità della domanda di equa riparazione giacché il procedimento monitorio presupposto, incardinato davanti alla Corte d’appello di Napoli, si è svolto nell’arco di 4 mesi (dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 10/07/2018), periodo ben più esiguo del termine di durata ragionevole semestrale.

Conseguentemente è erroneo il decreto impugnato che non ha specificamente rigettato la richiesta indennitaria nei confronti dell’Amministrazione della giustizia, la cui posizione è ininfluente ai fini della domanda di indennizzo proposta da controparte;

4. è prioritario l’esame del primo motivo di ricorso incidentale, il cui accoglimento fa sì che rimangano assorbiti sia il secondo motivo del medesimo ricorso sia l’unico motivo di ricorso principale;

4.1. va ribadito l’orientamento sezionale (Cass. 03/05/2023, n. 11533), per cui «[i]n tema di equa riparazione exl. n. 89 del 2001, la legittimazione passiva rispetto alla domanda diretta a far valere un pregiudizio derivante dalla irragionevole durata di giudizi svoltisi, in relazione alla medesima vicenda, dinanzi a giudici ordinari e a giudici amministrativi, compete congiuntamente al Ministero della Giustizia e al Ministero dell’Economia e delle Finanze, sicché, laddove l’unico Ministero convenuto eccepisca la mancata evocazione in giudizio dell’altro, il giudice è tenuto a fissare un termine per l’instaurazione del contraddittorio anche nei confronti di quest’ultimo» (in senso conforme, Cass. 16/11/2022, n. 33764, in motivazione [punto 3], che menziona, tra le altre, Cass. nn. 15603/2006, 8049/2019)»;

4.2. tali princìpi sono applicabili anche alla fattispecie in esame in ragione della non integrale titolarità, in capo al Ministero della giustizia, dell’obbligazione indennitaria dedotta in giudizio, il che comporta la cassazione della decisione gravata, per non essere stato evocato in giudizio (anche) il Ministero dell’economia e delle finanze, nei confronti del quale dovrà essere notificato l’atto introduttivo del giudizio di rinvio;

5. ne consegue che, accolto il primo motivo di ricorso incidentale, assorbiti il secondo motivo dello stesso ricorso e il ricorso principale, il decreto impugnato è cassato, con rinvio al giudice a quoanche per le spese del giudizio di legittimità; P.Q.M. accoglie il primo motivo di ricorso incidentale, assorbito il secondo motivo, assorbito altresì il ricorso principale, cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte d’appello di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 5139/2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] F4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Ricorrente, controricorrente incidentale – Contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA,elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] dello Stato (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende. -Controricorrente e ricorrente incidentale – Avverso il decreto della Corte d’appello di Napoli n. 3443/2022 depositato il 12/09/2022. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio dell’11 luglio 2023. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: 1.la Corte d’appello di Napoli, con il decreto indicato in epigrafe, in accoglimento dell’opposizione del Ministero della giustizia, ha annullato il decreto monitorio ex art. 3, legge n. 89 del 2001, del 15/11/2021, emesso dal magistrato designato dello stesso ufficio, che ingiungeva all’Amministrazione di corrispondere ad [OSCURATO:PERSONA] euro 600,00, oltre accessori, a titolo di equa riparazione per irragionevole durata di un processo monitorio ex art. 3, legge n. 89 del 2001, svoltosi dinanzi alla stessa Corte, definito con decreto di accoglimento pubblicato il 10/07/2018, seguìto dal giudizio di ottemperanza, definito con sentenza n. 486/2020 emessa dal TAR Campania (c.d. “Pinto su Pinto”o “Pinto bis”); 2. la Corte di Napoli, per quanto ancora rileva, sulla premessa che il giudizio presupposto è durato un anno, 9 mesi e 15 giorni – per la fase monitoria: 3 mesi e 26 giorni (dal 14/03/2018 al 10/07/2018), per la fase esecutiva: un anno, 5 mesi e 19 giorni (dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 27/10/2020) – sulla base della giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. U., 19/03/2014, n. 6312), sommate tra loro la fasedi cognizione e quella di ottemperanza (sulla scia di Cass. Sez. U., 23/07/2019, n. 19883), determinata la durata ragionevole in un anno, 6 mesi e 5 giorni, ha individuato un’eccedenza di 3 mesi e 15 giorni, che ha considerato non indennizzabile perché inferiore a sei mesi; 3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, con un motivo, illustrato da memoria, per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Napoli; il Ministero della giustizia ha resistito con controricorso, nel quale ha svolto ricorso incidentale, con due motivi, cui il ricorrente principale ha replicato con controricorso; Consideratoche: 1. con l’unico motivo di ricorso principale [«Violazione e/o falsa applicazione - in relazione alla rilevazione della durata ragionevole (e irragionevole) del giudizio presupposto di merito (di cognizione e di ottemperanza) e al conseguente rigetto della domanda di equa riparazione –delle norme ex artt. 2, commi 2 e 2 bis, 3, comma 4, 5 ter, comma 5, l. 24/3/2001 n. 89, 46, comma 1, 75, comma 1, 87, commi 2 lett. d) e 3, 114, comma 3, d.lgs. 2/7/2010 n. 104, 111, 117 Cost., 6 Convenzione EDU e 47, comma 2, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.)»], il ricorrente, delineato il quadro normativo di riferimento e richiamata la giurisprudenza - di legittimità, costituzionale ed europea - in tema di equa riparazione, censura il decreto della Corte distrettuale per avere trascurato che il giudizio presupposto, comprensivo della fase di merito e della fase di esecuzione (o di ottemperanza), che è durato un anno, 9 mesi e 15 giorni, ha superato la durata ragionevole - pari, gradatamente, in base a diverse ipotesi di calcolo: a tre mesi; a cinque mesi; a un anno – in ogni caso di un anno in quanto, ai fini dell’indennizzo, ogni frazione di anno (nella specie si tratta di 9 mesi e 15 giorni) superiore a 6 mesi è pari a un anno (art. 2-bis, comma 1, l. n. 89 del 2001); 2. con il primo motivo di ricorso incidentale [«Violazione e/o falsa applicazione artt. 3/2 l. n. 89/01 nonché 75 cpc in relazione all’art. 360/1 n. 4 c.p.c.»], il Ministero della giustizia eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto, in realtà, la richiesta indennitaria della parte privata riguarda soprattutto il giudizio di ottemperanza svoltosi dinanzi al giudice amministrativo – che (così si esprime l’Avvocatura Generale dello Stato) è durato un anno e 6 mesi, mentre quello davanti alla Corte d’appello di Napoli ha avuto una durata di (circa) 4 mesi, il che comporta che la legittimazione passiva spetti esclusivamente al Ministero dell’economia e delle finanze; 3. con il secondo motivo [«Violazione e/o falsa applicazione art 2 2 c. l. n. 89/01 in relazione all’art. 360/1 n. 3 c.p.c.»], per il caso in cui si ravvisi la legittimazione passiva del Ministero della giustizia, quest’ultimo lamenta l’illegittimità della domanda di equa riparazione giacché il procedimento monitorio presupposto, incardinato davanti alla Corte d’appello di Napoli, si è svolto nell’arco di 4 mesi (dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 10/07/2018), periodo ben più esiguo del termine di durata ragionevole semestrale. Conseguentemente è erroneo il decreto impugnato che non ha specificamente rigettato la richiesta indennitaria nei confronti dell’Amministrazione della giustizia, la cui posizione è ininfluente ai fini della domanda di indennizzo proposta da controparte; 4. è prioritario l’esame del primo motivo di ricorso incidentale, il cui accoglimento fa sì che rimangano assorbiti sia il secondo motivo del medesimo ricorso sia l’unico motivo di ricorso principale; 4.1. va ribadito l’orientamento sezionale (Cass. 03/05/2023, n. 11533), per cui «[i]n tema di equa riparazione exl. n. 89 del 2001, la legittimazione passiva rispetto alla domanda diretta a far valere un pregiudizio derivante dalla irragionevole durata di giudizi svoltisi, in relazione alla medesima vicenda, dinanzi a giudici ordinari e a giudici amministrativi, compete congiuntamente al Ministero della Giustizia e al Ministero dell’Economia e delle Finanze, sicché, laddove l’unico Ministero convenuto eccepisca la mancata evocazione in giudizio dell’altro, il giudice è tenuto a fissare un termine per l’instaurazione del contraddittorio anche nei confronti di quest’ultimo» (in senso conforme, Cass. 16/11/2022, n. 33764, in motivazione [punto 3], che menziona, tra le altre, Cass. nn. 15603/2006, 8049/2019)»; 4.2. tali princìpi sono applicabili anche alla fattispecie in esame in ragione della non integrale titolarità, in capo al Ministero della giustizia, dell’obbligazione indennitaria dedotta in giudizio, il che comporta la cassazione della decisione gravata, per non essere stato evocato in giudizio (anche) il Ministero dell’economia e delle finanze, nei confronti del quale dovrà essere notificato l’atto introduttivo del giudizio di rinvio; 5. ne consegue che, accolto il primo motivo di ricorso incidentale, assorbiti il secondo motivo dello stesso ricorso e il ricorso principale, il decreto impugnato è cassato, con rinvio al giudice a quoanche per le spese del giudizio di legittimità; P.Q.M. accoglie il primo motivo di ricorso incidentale, assorbito il secondo motivo, assorbito altresì il ricorso principale, cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte d’appello di
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