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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 22 aprile 2022

Cassazione n. 35286/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato alla requisitoria depositata in atti, concludendo per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi di ricorso ed ha insistito per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Milano, prima sezione penale, con ordinanza emessa il 9 novembre 2021 dichiarava inammissibile l'istanza di ricusazione presentata da [OSCURATO:PERSONA], assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] lana, in relazione alla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], quale presidente del Collegio della Quinta sezione penale della medesima Corte di appello, chiamata a decidere in ordine all'appello avverso il decreto di confisca emesso dal Tribunale di Milano sezione Misure di Prevenzione.

2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di quattro motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.

Il primo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 178 e 179, 34, 37 e 41, 125, comma 3, 546 lett. e), cod. proc. pen., nonché artt. 10 d.lgs. 159/2011, 2 e 24 Cost., 6 Cedu e vizio di motivazione conseguente per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione anche nelle forme di travisamento della prova.

In particolare il ricorrente, dopo aver ricostruito le innumerevoli vicende antecedenti e le numerose ricusazioni di magistrati interessati al medesimo procedimento, anche a seguito di pronunce della Corte di cassazione, deduce aver depositato istanza di ricusazione presso la cancelleria della Quinta sezione penale della Corte di appello di Milano alle ore 12.10 del 9 novembre 2021 e che lo stesso giorno, però alle ore 11.06, la cancelleria della Prima sezione penale della stessa Corte notificava a mezzo pec l'ordinanza dichiarativa della inammissibilità della istanza di ricusazione.

Lamentava che la Corte di appello avesse dichiarato inammissibile l'istanza di ricusazione senza averla letta.

4. Il secondo motivo deduce le medesime violazioni di legge e vizi di motivazioni del primo motivo.

Censura l'ordinanza impugnata in quanto la stessa limita la delibazione a sole due istanze oggetto di rigetto da parte del Collegio, il che non risulterebbe rispondente al vero.

5. Il terzo motivo deduce le medesime violazioni di legge e vizi di motivazioni del primo motivo.

In particolare, censura la scelta della Corte di appello di decidere de plano e cioè senza contraddittorio, non ricorrendo il caso di manifesta infondatezza.

6. Il quarto motivo deduce le medesime violazioni di legge e vizi di motivazioni dei motivi che precedono.

Lamenta che la Corte di appello non abbia letto le ragioni contenute nell'istanza di ricusazione.

7. Il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte datate 22 aprile 2022 — ai sensi dell'art. 23 comma 8, dl. 127 del 2020 — con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, perché il rigetto delle istanze difensive avanzate nel corso del procedimento non integrano la causa di ricusazione dell'art. 37 lett. b) cod. proc. pen. giustificando la correttezza della procedura de plano.

Quanto al lamentato deposito dell'ordinanza prima del deposito della istanza di ricusazione, non sarebbe stato dedotto quali profili dell'istanza di ricusazione non siano stati valutati, dal che va esclusa ogni violazione del diritto di difesa.

8. Il ricorrente depositava motivi nuovi datati 20 aprile 2020, insistendo per l'accoglimento del ricorso e chiedeva la trattazione orale ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2021 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021.

Le parti concludevano in udienza come indicato in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA]

1. Va premesso che la disciplina delle cause di incompatibilità del giudice, contenuta nel codice di procedura penale, è applicabile anche al procedimento di prevenzione, attesa la natura giurisdizionale dello stesso e l'incidenza su diritti di rilievo costituzionale, che impone l'osservanza delle garanzie del giusto processo, tra le quali rilievo primario va riconosciuto all'imparzialità del giudice (Sez. 1, n. 4330 del 10/12/2020, dep. 2021, Lampada, Rv. 280753 - 01; Sez. 6, n. 41975 del 02/04/2019, Inzitari, Rv. 277373).

2. I motivi di ricorso, che censurano sempre la medesima violazione di legge e il vizio di motivazione, sono manifestamente infondati e inammissibili per le cause che si evidenzieranno a seguire.

Il primo, terzo e quarto motivo sono strettamente connessi e possono essere trattati congiuntamente. 2.1 La Corte di appello di Milano, Sezione Prima, dichiarava inammissibile l'istanza di ricusazione rivolta dal Lampada nei confronti della sola presidente del Collegio della Corte di appello, Sezione Quinta, chiamato a valutare l'appello avverso il decreto di confisca depositato il 22 luglio 2016 al Tribunale di Milano sezione misure di prevenzione.

La declaratoria di inammissibilità dell'istanza di ricusazione era contenuta nell'ordinanza emessa e depositata in data 9 novembre 2021 e testualmente riportata dal ricorrente ai foll. 23 e 24 del ricorso, dopo un lungo excursus su precedenti e reiterate istanze di ricusazione del Lampada e asserite 'stranezze'.La Corte milanese, con il provvedimento impugnato, dava atto che all'udienza del 6 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] aveva avanzato richiesta di ricusazione nei confronti del presidente [OSCURATO:PERSONA], che era stata nominata in sostituzione di altro magistrato per una precedente ricusazione.

I giudici della prima sezione della Corte di appello rilevavano come l'istanza di ricusazione fosse fondata sul rigetto con ordinanze di due istanze, l'una di rinvio, l'altra in tema di istruttoria dibattimentale, decise nella medesima udienza del 6 novembre 2021, che a parere del ricusante negavano la possibilità dell'esercizio del diritto di difesa.

Aggiungevano che era nelle prerogative del Lampada poter impugnare le predette decisioni, che certamente non possono ritenersi integrare alcuna delle ipotesi di ricusazione, trattandosi di provvedimenti emessi nel legittimo esercizio della giurisdizione e senza che con esse sia stato in alcun modo anticipato il convincimento del Collegio sui fatti oggetto del processo di prevenzione.

Valutavano manifestamente infondati i motivi di ricusazione e dichiaravano l'inammissibilità della istanza. 2.2 n difensore in primo luogo lamenta che la Corte di appello di Milano ebbe a decidere prima che intervenisse il deposito della istanza di ricusazione nella cancelleria della Prima Sezione penale, alle ore 12.10 del 9 novembre 2021.

In vero lo stesso giorno alle ore 11.06 la predetta cancelleria notificava a mezzo pec l'ordinanza dichiarativa della inammissibilità della istanza.

Accertata tale discrasia cronologica, però, come osserva il Procuratore generale, il ricorrente non chiarisce quale sia stata la lesione del diritto di difesa patita, e cioè quale ulteriore ragione di ricusazione, che solo il deposito della istanza in cancelleria avrebbe posto all'attenzione della Corte di appello, sia stata disattesa dal provvedimento impugnato.

In sostanza, pacifico che l'istanza di ricusazione fosse stata formulata in udienza, subito dopo la lettura delle due ordinanze il 6 novembre 2021, il ricorrente avrebbe dovuto chiarire in cosa sia consistita la lesione al diritto di difesa conseguente alla mancata valutazione dell'istanza depositata in cancelleria.

Il ricorrente, invece, non fornisce elementi a riguardo, limitando la doglianza al dato cronologico formale, cosicchè sussiste una carenza di interesse in ordine alla censura specifica.

Tale argomento rende dunque assolutamente inammissibile il primo, il terzo e il quarto motivo di ricorso. 2.3 Va comunque anche evidenziato che la dichiarazione di ricusazione, formulata per una causa sorta durante l'udienza, come è il caso di quella formulata in relazione alle due ordinanze assunte all'udienza del 6 novembre 2021, deve essere proposta, ai sensi dell'art. 38, comma 2, cod, proc. pen., prima del termine dell'udienza, intendendosi quest'ultima come unità quotidiana di lavoro, con esclusione della possibilità di farla coincidere con la nozione di dibattimento (Sez. 6, Sentenza n. 17170 del 11/10/2017, dep. 2018, Palau, Rv. 272770 - 01), ferma la possibilità di esplicita riserva di formalizzazione della dichiarazione di ricusazione nel termine di tre giorni dall'udienza stessa, prevista dalla prima parte dell'art. 38, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez. 5, Sentenza n. 16159 del 24/02/2016, Sidoti, Rv. 267150 - 01).

Infatti, qualora la relativa causa sia sorta nel corso dell'udienza, la parte ha solo l'onere di formulare la dichiarazione di ricusazione prima del termine dell'udienza, con esplicita riserva di formalizzare tale dichiarazione nel termine di tre giorni previsto dall'art. 38, comma secondo, cod. proc. pen., non potendo essere imposto alla parte di abbandonare l'udienza per presentare la dichiarazione di ricusazione, con i relativi documenti, nella cancelleria competente (Sez.

U, n. 36847 del 26/06/2014, Della Gatta, Rv. 260096 - 01; richiedono la riserva di formalizzare la ricusazione nel termine di tre giorni previsto dall'art. 38 comma 2, primo periodo, cod. proc. pen. Sez. 4, n. 11072 del 15/01/2013, Gravina, n.m.; Sez. 2, n. 46310 del 23/11/2011, Maniglia, Rv. 251531; Sez. 5, n. 26994 del 26/05/2009, Bontennpo, Rv. 244483).

E bene, non è assolutamente comprovato che vi sia stata tale riserva di formalizzazione dell'istanza di ricusazione, non risultando allegato dal ricorrente, in violazione del principio di autosufficienza, il verbale dell'udienza del 6 novembre 2021, né al ricorso per cassazione né alla memoria datata 20 aprile 2022, come emerge dai rispettivi indici in calce a tali atti; dovendosi, anzi, rilevare come quest'ultima memoria rechi indicazione di due verbali in allegato - del 17 aprile 2019 e del 1 luglio 2020 — mentre invece i verbali effettivamente prodotti sono quelli, successivi alla istanza di ricusazione, del 17 gennaio 2022 e del 23 marzo 2022.

Per altro, a differenza di quanto sostenuto, l'ordinanza dava atto di avere 'deciso sull'istanza formulata in udienza', non di aver 'letto l'istanza di ricusazione' depositata poi dal Lampada in cancelleria. 2.4 Quanto alla dichiarazione di ricusazione depositata poi in cancelleria, la stessa va fatta personalmente dall'interessato o per mezzo del difensore ovvero di un procuratore speciale.

L'atto deve essere sottoscritto dal dichiarante, a pena di inammissibilità, e la sottoscrizione medesima deve essere autenticata da pubblico ufficiale.

Tale principio risulta ancora attuale pur se affermato da Sez. 4, n. 1800 del 12/08/1985, Capello, Rv. 170414 - 01, in relazione al codice di rito del 1930, art. 65, comma 2, che affermava, in sostanziale sovrapponibilità con l'attuale disciplina dell'art. 38, comma 4: «La dichiarazione quando non sia fatta personalmente dall'interessato puo' essere proposta per mezzo de/difensore o di un procuratore speciale ».

Pertanto sussisteva anche una originaria inammissibilità dell'atto di ricusazione, perché depositato privo di sottoscrizione del Lampada nella cancelleria della Sezione Prima della Corte di Milano. 2.5 Quanto al secondo motivo di ricorso, va richiamato il principio che è illegittima l'ordinanza di inammissibilità adottata all'esito di procedura camerale "de plano" ai sensi dell'art. 41, primo comma, cod. proc. pen., quando i motivi addotti concernono questioni controverse nella giurisprudenza, poiché tale circostanza ne esclude la manifesta infondatezza.

Nel caso in esame la richiesta di ricusazione è collegata alle due ordinanze assunte nel corso del giudizio: si tratta di ordinanze che ineriscono l'esercizio di funzioni legittimamente esercitate dal giudice nella stessa fase del procedimento, di natura istruttoria e di governo dell'udienza in tema di impedimento del difensore.

E bene, per tali casi consolidato è l'orientamento che ritiene inammissibile la richiesta di ricusazione in quanto, altrimenti, ne deriverebbe la frammentazione del dibattimento e si consentirebbe alle parti, per mezzo della reiterazione di istanze incidentali, di determinare la rimozione del giudice già investito del processo (Sez. 3, n. 4776 del 12/11/2020, dep. 2021, C., Rv. 280692 - 01, in applicazione del principio, la Corte ha escluso che costituisse motivo di ricusazione l'avere il giudice d'appello rigettato l'istanza di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ex art. 603 cod. proc. pen.; nello stesso senso Sez. 6, n. 16453 del 10/02/2015, Celotto, Rv. 263576 - 01; Sez. 6, n. 42975 del 22/09/2003, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 227619 - 01).

Per altro, l'indebita manifestazione del convincimento da parte del giudice espressa con la delibazione incidentale di una questione procedurale, anche nell'ambito di un diverso procedimento, rileva come causa di ricusazione solo se il giudice abbia anticipato la valutazione sul merito della "res iudicanda", ovvero sulla colpevolezza dell'imputato, il che nel caso in esame non è, poiché la Sezione Quinta della Corte di appello ha dovuto, trattandosi di una decisione imposta e giustificata dalle sequenze procedimentali, decidere sia sull'istanza di integrazione istruttoria sia sul legittimo impedimento del difensore (Sez.

U, n. 41263 del 27/09/2005, Falzone, Rv. 232067 - 01, in un caso assolutamente sovrapponibile, in quanto è stata confermata la decisione della Corte d'appello che aveva respinto l'istanza di ricusazione, in una fattispecie in cui il richiedente deduceva che il giudice avesse espresso valutazioni sul merito del processo, negando l'ammissione d'ufficio di nuove prove per superfluità delle medesime; anche Sez. 1, Ordinanza n. 44387 del 16/11/2005, Bufi, Rv. 232893 - 01, ha ritenuto non costituire indebita manifestazione anticipata del proprio convincimento il mancato rinvio dell'udienza reiteratamente chiesto dal difensore di parte civile, la riserva sulle questioni incidentali e sulle richieste istruttorie, la mancata verbalizzazione di una richiesta di rinvio dell'udienza avanzata dalla parte civile, trattandosi di provvedimenti inerenti all'esercizio dei poteri presidenziali di conduzione del dibattimento, dai quali non è dato inferire alcun anticipato convincimento sui fatti di causa).

Ne consegue l'assoluta legittimità della decisione de plano, data la manifesta infondatezza, correttamente rilevata dall'ordinanza impugnata, delle ragioni di ricusazione.

3. All'inammissibilità complessiva del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. 13/6/2000 n. 186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato alla requisitoria depositata in atti, concludendo per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi di ricorso ed ha insistito per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Milano, prima sezione penale, con ordinanza emessa il 9 novembre 2021 dichiarava inammissibile l'istanza di ricusazione presentata da [OSCURATO:PERSONA], assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] lana, in relazione alla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], quale presidente del Collegio della Quinta sezione penale della medesima Corte di appello, chiamata a decidere in ordine all'appello avverso il decreto di confisca emesso dal Tribunale di Milano sezione Misure di Prevenzione. 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di quattro motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il primo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 178 e 179, 34, 37 e 41, 125, comma 3, 546 lett. e), cod. proc. pen., nonché artt. 10 d.lgs. 159/2011, 2 e 24 Cost., 6 Cedu e vizio di motivazione conseguente per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione anche nelle forme di travisamento della prova. In particolare il ricorrente, dopo aver ricostruito le innumerevoli vicende antecedenti e le numerose ricusazioni di magistrati interessati al medesimo procedimento, anche a seguito di pronunce della Corte di cassazione, deduce aver depositato istanza di ricusazione presso la cancelleria della Quinta sezione penale della Corte di appello di Milano alle ore 12.10 del 9 novembre 2021 e che lo stesso giorno, però alle ore 11.06, la cancelleria della Prima sezione penale della stessa Corte notificava a mezzo pec l'ordinanza dichiarativa della inammissibilità della istanza di ricusazione. Lamentava che la Corte di appello avesse dichiarato inammissibile l'istanza di ricusazione senza averla letta. 4. Il secondo motivo deduce le medesime violazioni di legge e vizi di motivazioni del primo motivo. Censura l'ordinanza impugnata in quanto la stessa limita la delibazione a sole due istanze oggetto di rigetto da parte del Collegio, il che non risulterebbe rispondente al vero. 5. Il terzo motivo deduce le medesime violazioni di legge e vizi di motivazioni del primo motivo. In particolare, censura la scelta della Corte di appello di decidere de plano e cioè senza contraddittorio, non ricorrendo il caso di manifesta infondatezza. 6. Il quarto motivo deduce le medesime violazioni di legge e vizi di motivazioni dei motivi che precedono. Lamenta che la Corte di appello non abbia letto le ragioni contenute nell'istanza di ricusazione. 7. Il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte datate 22 aprile 2022 — ai sensi dell'art. 23 comma 8, dl. 127 del 2020 — con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, perché il rigetto delle istanze difensive avanzate nel corso del procedimento non integrano la causa di ricusazione dell'art. 37 lett. b) cod. proc. pen. giustificando la correttezza della procedura de plano. Quanto al lamentato deposito dell'ordinanza prima del deposito della istanza di ricusazione, non sarebbe stato dedotto quali profili dell'istanza di ricusazione non siano stati valutati, dal che va esclusa ogni violazione del diritto di difesa. 8. Il ricorrente depositava motivi nuovi datati 20 aprile 2020, insistendo per l'accoglimento del ricorso e chiedeva la trattazione orale ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2021 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021. Le parti concludevano in udienza come indicato in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va premesso che la disciplina delle cause di incompatibilità del giudice, contenuta nel codice di procedura penale, è applicabile anche al procedimento di prevenzione, attesa la natura giurisdizionale dello stesso e l'incidenza su diritti di rilievo costituzionale, che impone l'osservanza delle garanzie del giusto processo, tra le quali rilievo primario va riconosciuto all'imparzialità del giudice (Sez. 1, n. 4330 del 10/12/2020, dep. 2021, Lampada, Rv. 280753 - 01; Sez. 6, n. 41975 del 02/04/2019, Inzitari, Rv. 277373). 2. I motivi di ricorso, che censurano sempre la medesima violazione di legge e il vizio di motivazione, sono manifestamente infondati e inammissibili per le cause che si evidenzieranno a seguire. Il primo, terzo e quarto motivo sono strettamente connessi e possono essere trattati congiuntamente. 2.1 La Corte di appello di Milano, Sezione Prima, dichiarava inammissibile l'istanza di ricusazione rivolta dal Lampada nei confronti della sola presidente del Collegio della Corte di appello, Sezione Quinta, chiamato a valutare l'appello avverso il decreto di confisca depositato il 22 luglio 2016 al Tribunale di Milano sezione misure di prevenzione. La declaratoria di inammissibilità dell'istanza di ricusazione era contenuta nell'ordinanza emessa e depositata in data 9 novembre 2021 e testualmente riportata dal ricorrente ai foll. 23 e 24 del ricorso, dopo un lungo excursus su precedenti e reiterate istanze di ricusazione del Lampada e asserite 'stranezze'.La Corte milanese, con il provvedimento impugnato, dava atto che all'udienza del 6 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] aveva avanzato richiesta di ricusazione nei confronti del presidente [OSCURATO:PERSONA], che era stata nominata in sostituzione di altro magistrato per una precedente ricusazione. I giudici della prima sezione della Corte di appello rilevavano come l'istanza di ricusazione fosse fondata sul rigetto con ordinanze di due istanze, l'una di rinvio, l'altra in tema di istruttoria dibattimentale, decise nella medesima udienza del 6 novembre 2021, che a parere del ricusante negavano la possibilità dell'esercizio del diritto di difesa. Aggiungevano che era nelle prerogative del Lampada poter impugnare le predette decisioni, che certamente non possono ritenersi integrare alcuna delle ipotesi di ricusazione, trattandosi di provvedimenti emessi nel legittimo esercizio della giurisdizione e senza che con esse sia stato in alcun modo anticipato il convincimento del Collegio sui fatti oggetto del processo di prevenzione. Valutavano manifestamente infondati i motivi di ricusazione e dichiaravano l'inammissibilità della istanza. 2.2 n difensore in primo luogo lamenta che la Corte di appello di Milano ebbe a decidere prima che intervenisse il deposito della istanza di ricusazione nella cancelleria della Prima Sezione penale, alle ore 12.10 del 9 novembre 2021. In vero lo stesso giorno alle ore 11.06 la predetta cancelleria notificava a mezzo pec l'ordinanza dichiarativa della inammissibilità della istanza. Accertata tale discrasia cronologica, però, come osserva il Procuratore generale, il ricorrente non chiarisce quale sia stata la lesione del diritto di difesa patita, e cioè quale ulteriore ragione di ricusazione, che solo il deposito della istanza in cancelleria avrebbe posto all'attenzione della Corte di appello, sia stata disattesa dal provvedimento impugnato. In sostanza, pacifico che l'istanza di ricusazione fosse stata formulata in udienza, subito dopo la lettura delle due ordinanze il 6 novembre 2021, il ricorrente avrebbe dovuto chiarire in cosa sia consistita la lesione al diritto di difesa conseguente alla mancata valutazione dell'istanza depositata in cancelleria. Il ricorrente, invece, non fornisce elementi a riguardo, limitando la doglianza al dato cronologico formale, cosicchè sussiste una carenza di interesse in ordine alla censura specifica. Tale argomento rende dunque assolutamente inammissibile il primo, il terzo e il quarto motivo di ricorso. 2.3 Va comunque anche evidenziato che la dichiarazione di ricusazione, formulata per una causa sorta durante l'udienza, come è il caso di quella formulata in relazione alle due ordinanze assunte all'udienza del 6 novembre 2021, deve essere proposta, ai sensi dell'art. 38, comma 2, cod, proc. pen., prima del termine dell'udienza, intendendosi quest'ultima come unità quotidiana di lavoro, con esclusione della possibilità di farla coincidere con la nozione di dibattimento (Sez. 6, Sentenza n. 17170 del 11/10/2017, dep. 2018, Palau, Rv. 272770 - 01), ferma la possibilità di esplicita riserva di formalizzazione della dichiarazione di ricusazione nel termine di tre giorni dall'udienza stessa, prevista dalla prima parte dell'art. 38, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez. 5, Sentenza n. 16159 del 24/02/2016, Sidoti, Rv. 267150 - 01). Infatti, qualora la relativa causa sia sorta nel corso dell'udienza, la parte ha solo l'onere di formulare la dichiarazione di ricusazione prima del termine dell'udienza, con esplicita riserva di formalizzare tale dichiarazione nel termine di tre giorni previsto dall'art. 38, comma secondo, cod. proc. pen., non potendo essere imposto alla parte di abbandonare l'udienza per presentare la dichiarazione di ricusazione, con i relativi documenti, nella cancelleria competente (Sez. U, n. 36847 del 26/06/2014, Della Gatta, Rv. 260096 - 01; richiedono la riserva di formalizzare la ricusazione nel termine di tre giorni previsto dall'art. 38 comma 2, primo periodo, cod. proc. pen. Sez. 4, n. 11072 del 15/01/2013, Gravina, n.m.; Sez. 2, n. 46310 del 23/11/2011, Maniglia, Rv. 251531; Sez. 5, n. 26994 del 26/05/2009, Bontennpo, Rv. 244483). E bene, non è assolutamente comprovato che vi sia stata tale riserva di formalizzazione dell'istanza di ricusazione, non risultando allegato dal ricorrente, in violazione del principio di autosufficienza, il verbale dell'udienza del 6 novembre 2021, né al ricorso per cassazione né alla memoria datata 20 aprile 2022, come emerge dai rispettivi indici in calce a tali atti; dovendosi, anzi, rilevare come quest'ultima memoria rechi indicazione di due verbali in allegato - del 17 aprile 2019 e del 1 luglio 2020 — mentre invece i verbali effettivamente prodotti sono quelli, successivi alla istanza di ricusazione, del 17 gennaio 2022 e del 23 marzo 2022. Per altro, a differenza di quanto sostenuto, l'ordinanza dava atto di avere 'deciso sull'istanza formulata in udienza', non di aver 'letto l'istanza di ricusazione' depositata poi dal Lampada in cancelleria. 2.4 Quanto alla dichiarazione di ricusazione depositata poi in cancelleria, la stessa va fatta personalmente dall'interessato o per mezzo del difensore ovvero di un procuratore speciale. L'atto deve essere sottoscritto dal dichiarante, a pena di inammissibilità, e la sottoscrizione medesima deve essere autenticata da pubblico ufficiale. Tale principio risulta ancora attuale pur se affermato da Sez. 4, n. 1800 del 12/08/1985, Capello, Rv. 170414 - 01, in relazione al codice di rito del 1930, art. 65, comma 2, che affermava, in sostanziale sovrapponibilità con l'attuale disciplina dell'art. 38, comma 4: «La dichiarazione quando non sia fatta personalmente dall'interessato puo' essere proposta per mezzo de/difensore o di un procuratore speciale ». Pertanto sussisteva anche una originaria inammissibilità dell'atto di ricusazione, perché depositato privo di sottoscrizione del Lampada nella cancelleria della Sezione Prima della Corte di Milano. 2.5 Quanto al secondo motivo di ricorso, va richiamato il principio che è illegittima l'ordinanza di inammissibilità adottata all'esito di procedura camerale "de plano" ai sensi dell'art. 41, primo comma, cod. proc. pen., quando i motivi addotti concernono questioni controverse nella giurisprudenza, poiché tale circostanza ne esclude la manifesta infondatezza. Nel caso in esame la richiesta di ricusazione è collegata alle due ordinanze assunte nel corso del giudizio: si tratta di ordinanze che ineriscono l'esercizio di funzioni legittimamente esercitate dal giudice nella stessa fase del procedimento, di natura istruttoria e di governo dell'udienza in tema di impedimento del difensore. E bene, per tali casi consolidato è l'orientamento che ritiene inammissibile la richiesta di ricusazione in quanto, altrimenti, ne deriverebbe la frammentazione del dibattimento e si consentirebbe alle parti, per mezzo della reiterazione di istanze incidentali, di determinare la rimozione del giudice già investito del processo (Sez. 3, n. 4776 del 12/11/2020, dep. 2021, C., Rv. 280692 - 01, in applicazione del principio, la Corte ha escluso che costituisse motivo di ricusazione l'avere il giudice d'appello rigettato l'istanza di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ex art. 603 cod. proc. pen.; nello stesso senso Sez. 6, n. 16453 del 10/02/2015, Celotto, Rv. 263576 - 01; Sez. 6, n. 42975 del 22/09/2003, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 227619 - 01). Per altro, l'indebita manifestazione del convincimento da parte del giudice espressa con la delibazione incidentale di una questione procedurale, anche nell'ambito di un diverso procedimento, rileva come causa di ricusazione solo se il giudice abbia anticipato la valutazione sul merito della "res iudicanda", ovvero sulla colpevolezza dell'imputato, il che nel caso in esame non è, poiché la Sezione Quinta della Corte di appello ha dovuto, trattandosi di una decisione imposta e giustificata dalle sequenze procedimentali, decidere sia sull'istanza di integrazione istruttoria sia sul legittimo impedimento del difensore (Sez. U, n. 41263 del 27/09/2005, Falzone, Rv. 232067 - 01, in un caso assolutamente sovrapponibile, in quanto è stata confermata la decisione della Corte d'appello che aveva respinto l'istanza di ricusazione, in una fattispecie in cui il richiedente deduceva che il giudice avesse espresso valutazioni sul merito del processo, negando l'ammissione d'ufficio di nuove prove per superfluità delle medesime; anche Sez. 1, Ordinanza n. 44387 del 16/11/2005, Bufi, Rv. 232893 - 01, ha ritenuto non costituire indebita manifestazione anticipata del proprio convincimento il mancato rinvio dell'udienza reiteratamente chiesto dal difensore di parte civile, la riserva sulle questioni incidentali e sulle richieste istruttorie, la mancata verbalizzazione di una richiesta di rinvio dell'udienza avanzata dalla parte civile, trattandosi di provvedimenti inerenti all'esercizio dei poteri presidenziali di conduzione del dibattimento, dai quali non è dato inferire alcun anticipato convincimento sui fatti di causa). Ne consegue l'assoluta legittimità della decisione de plano, data la manifesta infondatezza, correttamente rilevata dall'ordinanza impugnata, delle ragioni di ricusazione. 3. All'inammissibilità complessiva del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. 13/6/2000 n. 186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a
Decreto Cassazione n. 35286/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris