CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 15633/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Milano ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 217, comma secondo, legge fall.; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce la nullità della richiesta di rinvio a giudizio, del conseguente decreto che dispone il giudizio e di tutti gli atti successivi, per omesso interrogatorio nella fase delle indagini, è inammissibile per varie e concorrenti ragioni: - anzitutto, non risponde al principio di autosufficienza, tenuto conto che Nel caso in cui una parte deduca il verificarsi di cause di nullità o inutilizzabilità collegate ad atti non rinvenibili nel fascicolo processuale (perché appartenenti ad altro procedimento o anche - qualora si proceda con le forme del dibattimento - al fascicolo del pubblico ministero), al generale onere di precisa indicazione che incombe su chi solleva l'eccezione si accompagna l'ulteriore onere di formale produzione delle risultanze documentali - positive o negative - addotte a fondamento del vizio processuale (Sez. U, n. 39061 del 16/07/2009, De brio, Rv. 244329 - 01); - in secondo luogo, è manifestamente infondato, alla luce della tardività della richiesta di interrogatorio rispetto alla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari sulla scorta i dati processuali indicati dalla Corte di appello, non contrastati dal ricorrente; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputato e alla non corretta valutazione del compendio probatorio, non è consentito in sede di legittimità poiché costituito da mere doglianze in punto di fatto, ed inoltre è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con correnti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata (cfr. pag. 10); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.