CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 febbraio 2022
Cassazione n. 14284/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2020 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], per l'inammissibilità del ricorso, in giudizio trattato con contraddittorio scritto ai sensi del' art. 23 c.8 D.L. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. La CORTE DI APPELLO di CAMPOBASSO, con sentenza in data 16/06/2020- dep. 24/07/2020, confermava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di LARINOin composizione monocratica in data 14/09/2018 aveva condannato BLEVE Davide a pena di giustizia per il reato di truffa, commesso a TERMOLI il 5/10/2015, riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., col risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile. 2. BLEVE propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, e deduce i seguenti motivi: - come primo, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. c) in relazione all'art. 420 bis cod. proc. pen. Rileva che all'udienza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] il TRIBUNALE, nel controllare la regolare costituzione delle parti, aveva fatto annotare a verbale la mancata comparizione dell'imputato, senza aggiungere alcunché in ordine alla regolarità delle notifiche dell'atto introduttivo del giudizio, e della eventuale sussistenza delle condizioni per dichiarare l'assenza: il verbale non riportava in modo espresso la declaratoria di assenza e dei requisiti che avrebbero consentito la prosecuzione del giudizio. Ne consegue che, in carenza della istituzione di un valido rapporto processuale, non sarebbe stato instaurato il giudizio in assenza dell'imputato; a ciò avrebbe fatto seguito la omessa citazione a comparire per l'udienza cui il giudizio era stato rinviato, e questo avrebbe integrato una nullità assoluta e insanabile; come secondo, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. c) in relazione all'art. 420 bis cod. proc. pen., poiché l'imputato in primo grado non aveva potuto nominare un difensore di fiducia, ed era stato assistito da un difensore di ufficio che, in quanto tale, non era stato in grado di formulare alcuna eccezione. Il PROCURATORE GENERALE rassegna conclusioni scritte nel senso della inammissibilità del ricorso, non essendo stati allegati gli atti sulla base dei quali è stata dedotta la nullità per mancata dichiarazione di assenza dell'imputato. Il difensore trasmette memoria di replica, riprendendo quanto illustrato nel ricorso. 3. Il ricorso è inammissibile perché tardivo. Premesso che la sentenza di appello reca la data del 16/07/2020 e che la CORTE aveva fissato il termine del deposito in 60 giorni, con sentenza peraltro depositata prima della scadenza del termine medesimo, il ricorso risulta depositato il 4/11/2020, ben oltre la scadenza dei 45 giorni successivi al giorno conclusivo della sospensione feriale, e cioè al 2/09/2020. Va per inciso rilevata la manifesta infondatezza dei motivi proposti: del primo, poiché il ricorrente non ha specificato le ragioni dell'evocata nullità assoluta: non ha eccepito un difetto di notifica dell'atto di citazione a giudizio, sì che la notifica stessa deve intendersi regolare, né l'impossibilità a presenziare al giudizio medesimo. Pertanto, anche in carenza della puntuale descrizione in sentenza del contenuto del verbale d'udienza, non è ben chiaro da quali vizi esso sarebbe interessato, che invece il criterio di autosufficienza avrebbe imposto nella redazione del ricorso: l'avvenuta, presunta come regolare fino a prova contraria, costituzione del rapporto processuale ha permesso il rinvio ad altra udienza senza procedere a ulteriori notifiche. Altrettanto oscura è la ragione per la quale al difensore nominato d'ufficio sarebbe stata preclusa la possibilità di eccepire la regolarità degli atti del dibattimento di primo grado, posto che costui non ha nemmeno chiesto, come avrebbe potuto fare, termini per preparare la difesa ed eventualmente consultare l'imputato. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa dì inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso a Roma il 23/02/2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte Alfr!edo Mantovan