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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 18 marzo 2026

Cassazione n. 06460/2026

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PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CIVILEil Presidente [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7040/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA].ni [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Campobasso n.373/2023 depositata il 05/12/2023. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; Numero registro generale 7040/2024 Numero sezionale 89/2026 Numero di raccolta generale 6460/2026 Data pubblicazione 18/03/2026 che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che, ai sensi del secondo comma dell’art. 391 c.p.c., stante la mancata accettazione della rinuncia da parte della resistente si provvede sulle spese con compensazione della metà del loor ammontare, stante la desistenza dal giudizio; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna parte ricorrente alla rifusione alla resistente della metà delle spese del giudizio, che liquida, previa compensazione della metà residua in € 3000,00 oltre 200,00 per esborsi, le spese generali e gli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 17/03/2026. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] registro generale 7040/2024 Numero sezionale 89/2026 Numero di raccolta generale 6460/2026 Data pubblicazione 18/03/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CIVILEil Presidente [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7040/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA].ni [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Campobasso n.373/2023 depositata il 05/12/2023. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; Numero registro generale 7040/2024 Numero sezionale 89/2026 Numero di raccolta generale 6460/2026 Data pubblicazione 18/03/2026 che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che, ai sensi del secondo comma dell’art. 391 c.p.c., stante la mancata accettazione della rinuncia da parte della resistente si provvede sulle spese con compensazione della metà del loor ammontare, stante la desistenza dal giudizio; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna parte ricorrente alla rifusione alla resistente della metà delle spese del giudizio, che liquida, previa compensazione della metà residua in € 3000,00 oltre 200,00 per esborsi, le spese generali e gli accessori come per legge. Così deciso in Roma, il 17/03/2026. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] registro generale 7040/2024 Numero sezionale 89/2026 Numero di raccolta generale 6460/2026 Data pubblicazione 18/03/2026
Decreto Cassazione n. 06460/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris