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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 11 marzo 2026

Cassazione n. 14096/2026

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pro tempore, rappresentate e difesedall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati2026DOMENICO CIMMINIELLO, [OSCURATO:PERSONA];1221- controricorrente –avverso la sentenza n. 502/2025 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 25/02/2025 R.G.N. 2835/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del11/03/2026 dalla Consigliera Dott. [OSCURATO:PERSONA].Numero sezionale 1221/20261.

La Corte d’appello di Napoli, per quanto ancora rileNvumae,ro hdi ara ccolta generale 14096/2026respinto l’appello delle società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e Alfa InteDsat a pubblicazione 13/05/2026Industria [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., confermando la sentenzadi primo grado che aveva dichiarato illegittimo il licenziamentoper giusta causa intimato il 16.2.2023 a [OSCURATO:PERSONA] dallaprima società e privo di giustificatezza quello intimatogli nellastessa data dalla seconda società, applicando da un lato la tuteladi cui all’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 23 del 2015 (obbligo direintegra e condanna della datrice al pagamento dell’indennitàrisarcitoria liquidata in dodici mensilità dell’ultima retribuzionedi riferimento per il calcolo del t.f.r.) e dall’altro quella previstadall’art. 19 c.c.n.l. per i dirigenti industria (condanna alpagamento dell’indennità supplementare pari a sei mensilità edell’indennità sostitutiva del preavviso).La Corte territoriale ha accertato che il [OSCURATO:PERSONA], in costanza deirapporti di lavoro con le attuali ricorrenti, aveva continuato asvolgere attività di consulenza per la [OSCURATO:SOCIETA] ma limitata adue progetti PON e a cinque brevetti internazionali, settori innessun modo interferenti con quello delle datrici di lavoro,entrambe a conoscenza di tale attività parallela del lorodipendente.

Ha quindi considerato insussistenti gli addebiticontestati in termini di violazione dell’obbligo di fedeltà, sotto ilduplice profilo del mancato rispetto dell’obbligo di riservatezzae dell’obbligo di non concorrenza.2.

Avverso la sentenza le due società hanno proposto ricorsoper cassazione affidato a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistitocon controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.3. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato di depositare l’ordinanza neisuccessivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.,come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.Ragioni della decisione Numero registro generale 14165/2025Numero sezionale 1221/2026Si riportano i motivi di impugnazione come riassunti nel Nriucmoerros doi r.a ccolta generale 14096/20261.

Con il primo motivo di ricorso si censura la sentenzDaat a pubblicazione 13/05/2026impugnata per aver ritenuto che la omessa informazione, daparte del signor [OSCURATO:PERSONA], sul contratto di consulenza stipulato il 2gennaio 2020 non configurasse violazione degli artt. 2105,1175, 1375 c.c., dell’art. 2119 c.c. e dell’art. 3, comma 2, deld.lgs. n. 23 del 2015.

In sostanza, le società ricorrentidenunciano la violazione di legge sul presupposto di fatto, chereputano accertato dai giudici di appello, per cui il [OSCURATO:PERSONA] leavrebbe informate dell’attività svolta per la [OSCURATO:SOCIETA] inordine ai progetti PON e ai brevetti ma avrebbe taciuto laconclusione del contratto di consulenza ed i contenuti dellostesso.1.1.

Il motivo è infondato.La sentenza d’appello ha accertato: “dall’istruttoria condotta inprimo grado è emerso che nel periodo da gennaio 2020 agennaio 2023 l’odierno appellato si occupò, presso il sito dibrevetti internazionali.

Di tale attività, e quindi evidentementeanche del rapporto di consulenza del [OSCURATO:PERSONA] con la [OSCURATO:SOCIETA], lesocietà appellanti erano pienamente a conoscenza, comeemerge dai messaggi WhatsApp intercorsi in più occasioni tra ilPetti e i legali rappresentanti delle società…”.Come più volte affermato da questa Corte, il vizio di violazionedi legge, che si concreta nella negazione o affermazione erroneadi esistenza o inesistenza di una norma oppure nell'attribuzionead essa di un contenuto che non possiede, presuppone unaricostruzione in fatto incontestata mentre l'allegazione diun'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo dellerisultanze di causa è esterna all'ambito applicativo dell’art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c. e inerisce alla tipica valutazione del gNiuumdeircoe re gistro generale 14165/2025Numero sezionale 1221/2026di merito, sottratta al sindacato di legittimità (v.

Cass. nN.u m3er3o 4di 0ra ccolta generale 14096/2026del 2019; n. 640 del 2019; n. 10320 del 2018; n. 24155 dDealt a pubblicazione 13/05/20262017; n. 195 del 2016).Nel caso in esame, la censura di violazione delle norme di leggeè formulata attraverso la deduzione di una diversa ricostruzionein fatto, basata sulla mancata conoscenza del contratto diconsulenza con la [OSCURATO:SOCIETA] da parte delle datrici di lavoro delPetti; una simile censura si colloca all’esterno del perimetro delvizio denunciato, esaurendosi nella critica all’apprezzamentodelle prove e alla ricostruzione fattuale, che è preclusa in questasede di legittimità, anche ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c.,operando nella fattispecie in esame la disciplina cd. della doppiaconforme.2.

Con il secondo motivo, formulato in via subordinata, la solaAlfa [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. denuncia la violazionedell’art. 19 del c.c.n.l. per i dirigenti di industria per aver lasentenza impugnata ritenuto che la insussistenza della giustacausa comportasse, ex se, la conseguenza della“ingiustificatezza” del licenziamento del dirigente, ai sensi dellostesso art. 19 del citato c.c.n.l.3.

In via ulteriormente subordinata, con il terzo motivo, AlfaIntes [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. denuncia la nullità dellasentenza per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. edell’art. 111 Cost., in quanto priva di motivazione sullaaffermata “ingiustificatezza” del licenziamento.3.1.

Il secondo e il terzo motivo, da trattare congiuntamente,non sono fondati.È pacifico il diverso contenuto delle nozioni di giusta causa egiustificatezza.

Quest’ultima fattispecie si verifica allorché ildatore di lavoro eserciti il proprio diritto di recesso violando ilprincipio di buona fede - che presiede all'esecuzione dei conNutmraertot rie gistro generale 14165/2025Numero sezionale 1221/2026- ponendo in essere un comportamento puramente preteNsutmueoros doi r,a ccolta generale 14096/2026ai limiti della discriminazione, ovvero del tutto irrispettoso delDleat a pubblicazione 13/05/2026regole procedimentali che assicurano la correttezzadell'esercizio del suddetto diritto (così Cass. n. 6169 del 1999;v. più recentemente Cass. n. 6110 del 2014; Cass. n. 34736 del2019; Cass. n. 381 del 2023).Nel caso di specie, l’ingiustificatezza è stata motivata in ragionedella comprovata insussistenza degli addebiti posti a base deidue licenziamenti (“le società non hanno fornito alcuna provadell’asserita condotta infedele e concorrenziale del [OSCURATO:PERSONA] ed anzirisulta dimostrata in giudizio l’insussistenza di qualsiasicondotta… violativa del disposto dell’art. 2105 c.c.”) e quindianche degli addebiti rivolti al [OSCURATO:PERSONA] nella veste di dirigente dellaAlfa Intes.

La valutazione in termini di ingiustificatezza dellaacclarata insussistenza della condotte contestate è in linea conla giurisprudenza di legittimità che individua come limite allegittimo esercizio del potere di recesso, in caso di rapportodirigenziale, la arbitrarietà dello stesso e quindi l’assenza diqualsiasi plausibile e ragionevole motivazione.Non vi è quindi spazio per ritenere integrata la violazione delledisposizioni del contratto collettivo.

Neppure ricorrono leanomalie motivazionali, come tratteggiate dalle Sezioni unitecon le sentenze n. 8053 e n. 8054 del 2014, idonee a realizzarela violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c., atteso che la decisioneimpugnata di fonda su un percorso logico giuridico lineare, comeemerge dalla sintesi sopra riportata.4.

Le ragioni esposte conducono al rigetto del ricorso.5.

La regolazione delle spese del giudizio di legittimità segue ilcriterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo.6.

Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processuaNleum pereo rre gistro generale 14165/2025Numero sezionale 1221/2026il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, Ncuommerom di ara ccolta generale 14096/20261 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass.

S.U. n. 4315 dDealt a pubblicazione 13/05/20262020).

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.

Condanna le ricorrenti alla rifusionedelle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5.500,00per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, oltre speseforfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge, condistrazione in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell’avv.[OSCURATO:PERSONA], antistatari.Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte dellericorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso nell’adunanza camerale dell’11 marzo 2026La PresidenteMargherita [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pro tempore, rappresentate e difesedall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati2026DOMENICO CIMMINIELLO, [OSCURATO:PERSONA];1221- controricorrente –avverso la sentenza n. 502/2025 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 25/02/2025 R.G.N. 2835/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del11/03/2026 dalla Consigliera Dott. [OSCURATO:PERSONA].Numero sezionale 1221/20261. La Corte d’appello di Napoli, per quanto ancora rileNvumae,ro hdi ara ccolta generale 14096/2026respinto l’appello delle società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e Alfa InteDsat a pubblicazione 13/05/2026Industria [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., confermando la sentenzadi primo grado che aveva dichiarato illegittimo il licenziamentoper giusta causa intimato il 16.2.2023 a [OSCURATO:PERSONA] dallaprima società e privo di giustificatezza quello intimatogli nellastessa data dalla seconda società, applicando da un lato la tuteladi cui all’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 23 del 2015 (obbligo direintegra e condanna della datrice al pagamento dell’indennitàrisarcitoria liquidata in dodici mensilità dell’ultima retribuzionedi riferimento per il calcolo del t.f.r.) e dall’altro quella previstadall’art. 19 c.c.n.l. per i dirigenti industria (condanna alpagamento dell’indennità supplementare pari a sei mensilità edell’indennità sostitutiva del preavviso).La Corte territoriale ha accertato che il [OSCURATO:PERSONA], in costanza deirapporti di lavoro con le attuali ricorrenti, aveva continuato asvolgere attività di consulenza per la [OSCURATO:SOCIETA] ma limitata adue progetti PON e a cinque brevetti internazionali, settori innessun modo interferenti con quello delle datrici di lavoro,entrambe a conoscenza di tale attività parallela del lorodipendente. Ha quindi considerato insussistenti gli addebiticontestati in termini di violazione dell’obbligo di fedeltà, sotto ilduplice profilo del mancato rispetto dell’obbligo di riservatezzae dell’obbligo di non concorrenza.2. Avverso la sentenza le due società hanno proposto ricorsoper cassazione affidato a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistitocon controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.3. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato di depositare l’ordinanza neisuccessivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.,come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.Ragioni della decisione Numero registro generale 14165/2025Numero sezionale 1221/2026Si riportano i motivi di impugnazione come riassunti nel Nriucmoerros doi r.a ccolta generale 14096/20261. Con il primo motivo di ricorso si censura la sentenzDaat a pubblicazione 13/05/2026impugnata per aver ritenuto che la omessa informazione, daparte del signor [OSCURATO:PERSONA], sul contratto di consulenza stipulato il 2gennaio 2020 non configurasse violazione degli artt. 2105,1175, 1375 c.c., dell’art. 2119 c.c. e dell’art. 3, comma 2, deld.lgs. n. 23 del 2015. In sostanza, le società ricorrentidenunciano la violazione di legge sul presupposto di fatto, chereputano accertato dai giudici di appello, per cui il [OSCURATO:PERSONA] leavrebbe informate dell’attività svolta per la [OSCURATO:SOCIETA] inordine ai progetti PON e ai brevetti ma avrebbe taciuto laconclusione del contratto di consulenza ed i contenuti dellostesso.1.1. Il motivo è infondato.La sentenza d’appello ha accertato: “dall’istruttoria condotta inprimo grado è emerso che nel periodo da gennaio 2020 agennaio 2023 l’odierno appellato si occupò, presso il sito dibrevetti internazionali. Di tale attività, e quindi evidentementeanche del rapporto di consulenza del [OSCURATO:PERSONA] con la [OSCURATO:SOCIETA], lesocietà appellanti erano pienamente a conoscenza, comeemerge dai messaggi WhatsApp intercorsi in più occasioni tra ilPetti e i legali rappresentanti delle società…”.Come più volte affermato da questa Corte, il vizio di violazionedi legge, che si concreta nella negazione o affermazione erroneadi esistenza o inesistenza di una norma oppure nell'attribuzionead essa di un contenuto che non possiede, presuppone unaricostruzione in fatto incontestata mentre l'allegazione diun'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo dellerisultanze di causa è esterna all'ambito applicativo dell’art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c. e inerisce alla tipica valutazione del gNiuumdeircoe re gistro generale 14165/2025Numero sezionale 1221/2026di merito, sottratta al sindacato di legittimità (v. Cass. nN.u m3er3o 4di 0ra ccolta generale 14096/2026del 2019; n. 640 del 2019; n. 10320 del 2018; n. 24155 dDealt a pubblicazione 13/05/20262017; n. 195 del 2016).Nel caso in esame, la censura di violazione delle norme di leggeè formulata attraverso la deduzione di una diversa ricostruzionein fatto, basata sulla mancata conoscenza del contratto diconsulenza con la [OSCURATO:SOCIETA] da parte delle datrici di lavoro delPetti; una simile censura si colloca all’esterno del perimetro delvizio denunciato, esaurendosi nella critica all’apprezzamentodelle prove e alla ricostruzione fattuale, che è preclusa in questasede di legittimità, anche ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c.,operando nella fattispecie in esame la disciplina cd. della doppiaconforme.2. Con il secondo motivo, formulato in via subordinata, la solaAlfa [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. denuncia la violazionedell’art. 19 del c.c.n.l. per i dirigenti di industria per aver lasentenza impugnata ritenuto che la insussistenza della giustacausa comportasse, ex se, la conseguenza della“ingiustificatezza” del licenziamento del dirigente, ai sensi dellostesso art. 19 del citato c.c.n.l.3. In via ulteriormente subordinata, con il terzo motivo, AlfaIntes [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. denuncia la nullità dellasentenza per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. edell’art. 111 Cost., in quanto priva di motivazione sullaaffermata “ingiustificatezza” del licenziamento.3.1. Il secondo e il terzo motivo, da trattare congiuntamente,non sono fondati.È pacifico il diverso contenuto delle nozioni di giusta causa egiustificatezza. Quest’ultima fattispecie si verifica allorché ildatore di lavoro eserciti il proprio diritto di recesso violando ilprincipio di buona fede - che presiede all'esecuzione dei conNutmraertot rie gistro generale 14165/2025Numero sezionale 1221/2026- ponendo in essere un comportamento puramente preteNsutmueoros doi r,a ccolta generale 14096/2026ai limiti della discriminazione, ovvero del tutto irrispettoso delDleat a pubblicazione 13/05/2026regole procedimentali che assicurano la correttezzadell'esercizio del suddetto diritto (così Cass. n. 6169 del 1999;v. più recentemente Cass. n. 6110 del 2014; Cass. n. 34736 del2019; Cass. n. 381 del 2023).Nel caso di specie, l’ingiustificatezza è stata motivata in ragionedella comprovata insussistenza degli addebiti posti a base deidue licenziamenti (“le società non hanno fornito alcuna provadell’asserita condotta infedele e concorrenziale del [OSCURATO:PERSONA] ed anzirisulta dimostrata in giudizio l’insussistenza di qualsiasicondotta… violativa del disposto dell’art. 2105 c.c.”) e quindianche degli addebiti rivolti al [OSCURATO:PERSONA] nella veste di dirigente dellaAlfa Intes. La valutazione in termini di ingiustificatezza dellaacclarata insussistenza della condotte contestate è in linea conla giurisprudenza di legittimità che individua come limite allegittimo esercizio del potere di recesso, in caso di rapportodirigenziale, la arbitrarietà dello stesso e quindi l’assenza diqualsiasi plausibile e ragionevole motivazione.Non vi è quindi spazio per ritenere integrata la violazione delledisposizioni del contratto collettivo. Neppure ricorrono leanomalie motivazionali, come tratteggiate dalle Sezioni unitecon le sentenze n. 8053 e n. 8054 del 2014, idonee a realizzarela violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c., atteso che la decisioneimpugnata di fonda su un percorso logico giuridico lineare, comeemerge dalla sintesi sopra riportata.4. Le ragioni esposte conducono al rigetto del ricorso.5. La regolazione delle spese del giudizio di legittimità segue ilcriterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo.6. Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processuaNleum pereo rre gistro generale 14165/2025Numero sezionale 1221/2026il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, Ncuommerom di ara ccolta generale 14096/20261 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. S.U. n. 4315 dDealt a pubblicazione 13/05/20262020). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna le ricorrenti alla rifusionedelle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5.500,00per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, oltre speseforfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge, condistrazione in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell’avv.[OSCURATO:PERSONA], antistatari.Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte dellericorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso nell’adunanza camerale dell’11 marzo 2026La PresidenteMargherita [OSCURATO:PERSONA]
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