CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 maggio 2021
Cassazione n. 30621/2021
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 23200/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], via Bisi 11, presso l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende, -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 80185690585, - intimato - avverso la sentenza n. 554/2020 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 07/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/05/2021 da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], cittadino del Ghana, ricorre con unico motivo avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 7 febbraio 2020 che rigettava la sua impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Bologna che confermava il diniego da parte della Commissione territoriale del riconoscimento del suo status di rifugiato o, in subordine, della protezione sussidiaria o del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il richiedente fondava la richiesta sulle seguenti circostanze: aveva avuto una relazione con una ragazza, nonostante la contrarietà della famiglia di lei; costei aveva abortito ed era poi deceduta. Per tali fatti rischiava una incriminazione con possibile applicazione della pena di morte e, comunque, di essere aggredito dai familiari della ragazza. La Corte di appello confermava la valutazione di inattendibilità della vicenda personale, priva di qualsiasi elemento di riscontro, ritenendo falsa la documentazione prodotta (un mandato di arresto a carico del ricorrente) e, comunque, considerando l'irrilevanza ai fini della protezione della condizione di autore di un reato e ricercato IL dalla autorità del suo paese per la applicazioneulegge penale. Dato poi atto che l'appellante aveva delimitato la richiesta definitiva alla protezione umanitaria, considerava che per la inattendibilità del narrato non vi erano elementi per ritenere il ricorrente soggetto vulnerabile, non essendo sufficiente valorizzare l' integrazione in Italia in assenza di dimostrazione del serio rischio di compressione dei diritti fondamentali in caso di rientro nel paese di origine. [OSCURATO:PERSONA] Violazione o falsa applicazione degli artt. 3 e 8 del decreto legislativo n. 251/07, dell' art. 14 del d.lgs. n. 252 del 2007, dell' art. 5, comma 6 del d.lgs. n. 286 del 1998 e vizio di motivazione; mancata presa di posizione in relazione ad elemento essenziale - art. 360, n. 3 e 5 cod. proc. civ. Richiamata la propria vicenda personale, considera evidente il rischio per la incolumità personale in caso di forzato rientro in patria. La Corte di appello, quindi, non ha correttamente valutato i fatti omettendo l'analisi della documentazione prodotta e della situazione sociopolitica del paese. Manca, inoltre, una valutazione comparativa tra la situazione del ricorrente e il rischio di violazione dei diritti fondamentali in caso di rientro in patria. Il motivo è palesemente inammissibile, in quanto limitato a una ripetizione generica delle proprie ragioni, senza considerare né i limiti della domanda, riferita alla sola protezione umanitaria, e senza dedurre alcunchè quanto alle specifiche ragioni per cui i giudici di merito hanno ritenuto la inattendibilità. In definitiva, il ricorso non considera la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata e, invece, invoca una nuova e autonoma valutazione del merito, non consentita in sede di legittimità. Il ricorso, quindi, è complessivamente inammissibile. Nulla sulle spese in difetto di regolare costituzione della parte intimata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio del 18 maggio 2021 [OSCURATO:PERSONA]