Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 agosto 1973

Cassazione n. 26331/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/08/1973 avverso la sentenza del 28/09/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; i [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di BRUNO Luca ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di L'Aquila, con sentenza in data 28/09/2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di L'Aquila, in data 15/01/2018 con la quale il ricorrente è stato condannato alla pena di mesi 6 di reclusione in relazione al reato di cui al reato di cui all'art. 635, comma 2, cod. pen,

2. Il ricorrente lamenta, come primo motivo di impugnazione, ex art. 606, comma 1, lettere c) ed e) cod. proc. pen., la violazione e falsa applicazione degli artt.131 bis e 133 cod. pen. nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di giustificazione di cui all'art. 131 bis cod. pen. 3.

Il secondo motivo di ricorso ha ad oggetto, ex art. 606, comma 1, lettere c) ed e) cod. proc. pen., la violazione e falsa applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

La Corte territoriale ha erroneamente escluso la sussistenza dei presupposti dell'esimente esclusivamente in base ad una analisi della tipicità del fatto.

4. Il ricorso è inammissibile, in quanto ha ad oggetto doglianze già espresso in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte di Appello.

Tenuto conto della peculiare modalità di redazione del ricorso, che sostanzialmente ha riprodotto il contenuto dei motivi di appello, si rende opportuna una premessa cui si farà successivo ripetuto rinvio.

La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce.

Tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale (e quindi con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sez. 6, n. 20377 dell'11/03/2009, Rv. 243838 - 01 e Sez. 6, n. 22445 dell'08/05/2009, Rv. 244181 - 01).

Il motivo di ricorso in cassazione è, infatti, caratterizzato da una duplice specificità, dovendo contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnazione e contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, deducendo, in modo analitico, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente.

Va, inoltre, richiamato il principio di diritto, insegnamento costante di questa Corte, secondo cui la mancanza di specificità del motivo è ravvisabile, non solo in caso di genericità intesa come indeterminatezza, ma anche in mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, non potendo il ricorrente ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce alla inammissibilità del ricorso (vedi Sez. 4, n. 5191 del 3.5.2000, Rv. 216473, Barone).

Risulta, pertanto, di chiara evidenza che se il motivo di ricorso si limita a riprodurre il motivo di appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato.

In altri e conclusivi termini, la riproduzione, totale o parziale, del motivo di impugnazione ben può essere presente nel motivo di ricorso ma solo quando ciò serva a documentare il vizio enunciato e dedotto con autonoma specifica ed esaustiva argomentazione, che, ancora indefettibilmente, si riferisce al provvedimento impugnato con il ricorso e con la sua integrale motivazione si confronta.

5. La Corte territoriale ha evidenziato che la fattispecie oggetto di scrutinio non è riconducibile all'ipotesi di cui all'art. 131 bis cod. pen. stante la non particolare tenuità dell'offesa, affermazione correttamente fondata sulla non trascurabilità del danno arrecato e la gratuità della condotta posta in essere dal ricorrente.

In tal modo, la Corte territoriale ha correttamente applicato gli artt. 131 bis e 133 cod. pen. e fatto buon uso del principio elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, per il quale il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma 1, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (v.

Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, - Rv. 274647 -).

6. A fronte della correttezza applicativa ed argomentativa della sentenza impugnata, il ricorrente ripropone le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame senza confrontarsi con le argomentazioni del provvedimento impugnato.

La motivazione oggetto di ricorso si presenta, in conclusione, priva di vizi logici manifesti e decisivi ed è coerente sia con le indicazioni ermeneutiche offerte dalla Corte di legittimità che con le emergenze processuali, sottraendosi, di conseguenza, ad ogni censura in questa sede.

7. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/08/1973 avverso la sentenza del 28/09/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; i [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di BRUNO Luca ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di L'Aquila, con sentenza in data 28/09/2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di L'Aquila, in data 15/01/2018 con la quale il ricorrente è stato condannato alla pena di mesi 6 di reclusione in relazione al reato di cui al reato di cui all'art. 635, comma 2, cod. pen, 2. Il ricorrente lamenta, come primo motivo di impugnazione, ex art. 606, comma 1, lettere c) ed e) cod. proc. pen., la violazione e falsa applicazione degli artt.131 bis e 133 cod. pen. nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di giustificazione di cui all'art. 131 bis cod. pen. 3. Il secondo motivo di ricorso ha ad oggetto, ex art. 606, comma 1, lettere c) ed e) cod. proc. pen., la violazione e falsa applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. La Corte territoriale ha erroneamente escluso la sussistenza dei presupposti dell'esimente esclusivamente in base ad una analisi della tipicità del fatto. 4. Il ricorso è inammissibile, in quanto ha ad oggetto doglianze già espresso in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte di Appello. Tenuto conto della peculiare modalità di redazione del ricorso, che sostanzialmente ha riprodotto il contenuto dei motivi di appello, si rende opportuna una premessa cui si farà successivo ripetuto rinvio. La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale (e quindi con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sez. 6, n. 20377 dell'11/03/2009, Rv. 243838 - 01 e Sez. 6, n. 22445 dell'08/05/2009, Rv. 244181 - 01). Il motivo di ricorso in cassazione è, infatti, caratterizzato da una duplice specificità, dovendo contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnazione e contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, deducendo, in modo analitico, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente. Va, inoltre, richiamato il principio di diritto, insegnamento costante di questa Corte, secondo cui la mancanza di specificità del motivo è ravvisabile, non solo in caso di genericità intesa come indeterminatezza, ma anche in mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, non potendo il ricorrente ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce alla inammissibilità del ricorso (vedi Sez. 4, n. 5191 del 3.5.2000, Rv. 216473, Barone). Risulta, pertanto, di chiara evidenza che se il motivo di ricorso si limita a riprodurre il motivo di appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. In altri e conclusivi termini, la riproduzione, totale o parziale, del motivo di impugnazione ben può essere presente nel motivo di ricorso ma solo quando ciò serva a documentare il vizio enunciato e dedotto con autonoma specifica ed esaustiva argomentazione, che, ancora indefettibilmente, si riferisce al provvedimento impugnato con il ricorso e con la sua integrale motivazione si confronta. 5. La Corte territoriale ha evidenziato che la fattispecie oggetto di scrutinio non è riconducibile all'ipotesi di cui all'art. 131 bis cod. pen. stante la non particolare tenuità dell'offesa, affermazione correttamente fondata sulla non trascurabilità del danno arrecato e la gratuità della condotta posta in essere dal ricorrente. In tal modo, la Corte territoriale ha correttamente applicato gli artt. 131 bis e 133 cod. pen. e fatto buon uso del principio elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, per il quale il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma 1, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (v. Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, - Rv. 274647 -). 6. A fronte della correttezza applicativa ed argomentativa della sentenza impugnata, il ricorrente ripropone le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame senza confrontarsi con le argomentazioni del provvedimento impugnato. La motivazione oggetto di ricorso si presenta, in conclusione, priva di vizi logici manifesti e decisivi ed è coerente sia con le indicazioni ermeneutiche offerte dalla Corte di legittimità che con le emergenze processuali, sottraendosi, di conseguenza, ad ogni censura in questa sede. 7. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
Sentenza Cassazione n. 26331/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris