Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 aprile 2023

Cassazione n. 20635/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 15053-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 13, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Annunziata, elettivamente domiciliati in Roma alla Piazza G. Mazzini, n. 27, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale sono rappresentati e difesi; [OSCURATO:PERSONA] del lavoro Ricorso introduttivo Nullità R.G.N. 15053/2019 Cron.

Rep.

Ud. 05/04/2023 CC - controricorrenti - avverso la sentenza n. 605/2018 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 10/12/2018 R.G.N. 341/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Torino respingeva l’appello proposto dall’attrice [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza n. 752/2018 delTribunale di Torino, che aveva dichiarato la nullità del ricorso introduttivo del giudizio, condannando la ricorrente a rifondere alla convenuta [OSCURATO:PERSONA] le spese del primo grado, come liquidate.

La Corte, quindi, condannava l’appellante a rimborsare all’appellata le spese del secondo grado, come liquidate.

2. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale premetteva l’intera motivazione della decisione di primo grado in base alla quale era stata ritenuta la nullità dell’atto introduttivo.

Riferita, quindi, la censura rivolta dall’appellante alla sentenza del Tribunale, la Corte d’appello la giudicava infondata, confermando che dalla lettura del ricorso introduttivo presentato dalla Poghirc –anche integrandolo con gli elementi ricavabili dai documenti prodotti e, in particolare, dai conteggi delle differenze retributive rivendicate– non era dato in alcun modo individuare la causa petendidel credito vantato dall’attrice.

3. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

4. Hanno resistito con unico controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], qualificandosi eredi dell’intimata [OSCURATO:PERSONA], nelle more deceduta (l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]).[OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo di ricorso, la Poghirc denuncia: “Violazione o falsa applicazione dei contratti e accordi collettivi (art. 360 n. 3 c.p.c.) Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti (art. 360, 1° co. n. 5, c.p.c.) relativo – alla sussistenza della causa petendi del credito vantato, - all’applicaz ione del livello rivendicato dalla lavoratrice, - all’erronea determinazione del concetto di autosufficienza con conseguente indebita riduzione del corrispettivo dovuto, - alla mancata prova dell’inquadramento rivendicato, - all’inversione dell’onere proba torio, relativo al fatto costitutivo della domanda, considerata la mancata ammissione delle prove richieste, - all’applicabilità d’ufficio dell’esatto inquadramento”.

2. Tale motivo è inammissibile per plurime ragioni.

3. La rilevazione edinterpretazione del contenuto della domanda è attività riservata al giudice di merito ed è sindacabile: a) ove ridondi in unvizio di nullità processuale, nel qual caso è la difformità dell'attività del giudice dal paradigma della norma processuale violata che deve essere dedotto come vizio di legittimità ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; b) qualora comporti unvizio del ragionamento logico decisorio, eventualità in cui, se la inesatta rilevazione del contenuto della domanda determina unvizio attinente a lla individuazione del "petitum", potrà aversi una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, che dovrà essere prospettato comevizio di nullità processuale ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; c) quando si traduca in un errore che coinvolge la "qualificazione giuridica" dei fatti allegati nell'attointroduttivo, ovvero la omessa rilevazione di un "fatto allegato e non contestato da ritenere decisivo", ipotesi nella quale la censura va proposta, rispettivamente, in relazione alvizio di "error in judicando", in base all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., o alvizio di "error facti", nei limiti consentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass. n. 11103 del10/06/2020).

La censura proposta non ricade in alcune delle ipotesi su descritte, essendosi la parte limitata a denunciare il difetto di motivazione, omettendo ogniriferimento alla nullità della sentenza derivante dalla pretesa deviazione dell’attività del giudice rispetto allo schema legale (Cass. Sez.

Un. n.. 17931 del 24/07/2013; Cass. 10862 del 07/05/2018; Cass.n. 29952 del 13/10/2022).

A ciò deve aggiungersi che la censura non è stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate al riguardo dagli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, c.p.c..

4. Piuttosto, come premesso in narrativa, lo sviluppo della censura rende chiaro che la ricorrente censura l’impugnata sentenza come se la Corte distrettuale fosse entrata anche nel merito della domanda proposta, mentre la stessa ha semplicemente confermato, con apposita motivazione, una decisione del Tribunale di mero rito, in quanto aveva dichiarato la nullità del ricorso introduttivo di primo grado.

5. L’impugnante, infatti, deduce anzitutto la violazione o falsa applicazione dei contratti e accordi collettivi, peraltro non meglio specificati, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c., formulando una doglianza che poteva avere senso rispetto ad una pronuncia che avesse deciso nel merito la sua domanda.

6. Quanto, poi, ai numerosi aspetti dei quali la Corte d’appello avrebbe omesso l’esame, la ricorrente si riferisce all’ipotesi di cui all’art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c.

7. Sennonché, al di là della preclusione di cui all’art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c. in presenza di c.d.

“doppia conforme” e del rilievo che gli aspetti in questione, come tali, non potrebbero essere considerati quali fatti (principali o secondari) suscettibili di omesso esame ai fini dell’art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c., comunque la ricorrente nell’esposizione della sua censura neppure deduce anomalie motivazionali dell’impugnata sentenza, per le quali la motivazione della Corte territoriale, nel confermare la nullità dell’atto introduttivo di primo grado, sarebbe solo apparente, perplessa o afflitta da insanabili contraddizioni.

10. Pertanto, il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile.

11. La ricorrente, in quanto soccombente, dev’essere condannata al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed € 2.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 15053-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 13, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Annunziata, elettivamente domiciliati in Roma alla Piazza G. Mazzini, n. 27, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale sono rappresentati e difesi; [OSCURATO:PERSONA] del lavoro Ricorso introduttivo Nullità R.G.N. 15053/2019 Cron. Rep. Ud. 05/04/2023 CC - controricorrenti - avverso la sentenza n. 605/2018 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 10/12/2018 R.G.N. 341/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Torino respingeva l’appello proposto dall’attrice [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza n. 752/2018 delTribunale di Torino, che aveva dichiarato la nullità del ricorso introduttivo del giudizio, condannando la ricorrente a rifondere alla convenuta [OSCURATO:PERSONA] le spese del primo grado, come liquidate. La Corte, quindi, condannava l’appellante a rimborsare all’appellata le spese del secondo grado, come liquidate. 2. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale premetteva l’intera motivazione della decisione di primo grado in base alla quale era stata ritenuta la nullità dell’atto introduttivo. Riferita, quindi, la censura rivolta dall’appellante alla sentenza del Tribunale, la Corte d’appello la giudicava infondata, confermando che dalla lettura del ricorso introduttivo presentato dalla Poghirc –anche integrandolo con gli elementi ricavabili dai documenti prodotti e, in particolare, dai conteggi delle differenze retributive rivendicate– non era dato in alcun modo individuare la causa petendidel credito vantato dall’attrice. 3. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 4. Hanno resistito con unico controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], qualificandosi eredi dell’intimata [OSCURATO:PERSONA], nelle more deceduta (l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]).[OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso, la Poghirc denuncia: “Violazione o falsa applicazione dei contratti e accordi collettivi (art. 360 n. 3 c.p.c.) Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti (art. 360, 1° co. n. 5, c.p.c.) relativo – alla sussistenza della causa petendi del credito vantato, - all’applicaz ione del livello rivendicato dalla lavoratrice, - all’erronea determinazione del concetto di autosufficienza con conseguente indebita riduzione del corrispettivo dovuto, - alla mancata prova dell’inquadramento rivendicato, - all’inversione dell’onere proba torio, relativo al fatto costitutivo della domanda, considerata la mancata ammissione delle prove richieste, - all’applicabilità d’ufficio dell’esatto inquadramento”. 2. Tale motivo è inammissibile per plurime ragioni. 3. La rilevazione edinterpretazione del contenuto della domanda è attività riservata al giudice di merito ed è sindacabile: a) ove ridondi in unvizio di nullità processuale, nel qual caso è la difformità dell'attività del giudice dal paradigma della norma processuale violata che deve essere dedotto come vizio di legittimità ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; b) qualora comporti unvizio del ragionamento logico decisorio, eventualità in cui, se la inesatta rilevazione del contenuto della domanda determina unvizio attinente a lla individuazione del "petitum", potrà aversi una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, che dovrà essere prospettato comevizio di nullità processuale ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; c) quando si traduca in un errore che coinvolge la "qualificazione giuridica" dei fatti allegati nell'attointroduttivo, ovvero la omessa rilevazione di un "fatto allegato e non contestato da ritenere decisivo", ipotesi nella quale la censura va proposta, rispettivamente, in relazione alvizio di "error in judicando", in base all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., o alvizio di "error facti", nei limiti consentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass. n. 11103 del10/06/2020). La censura proposta non ricade in alcune delle ipotesi su descritte, essendosi la parte limitata a denunciare il difetto di motivazione, omettendo ogniriferimento alla nullità della sentenza derivante dalla pretesa deviazione dell’attività del giudice rispetto allo schema legale (Cass. Sez. Un. n.. 17931 del 24/07/2013; Cass. 10862 del 07/05/2018; Cass.n. 29952 del 13/10/2022). A ciò deve aggiungersi che la censura non è stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate al riguardo dagli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, c.p.c.. 4. Piuttosto, come premesso in narrativa, lo sviluppo della censura rende chiaro che la ricorrente censura l’impugnata sentenza come se la Corte distrettuale fosse entrata anche nel merito della domanda proposta, mentre la stessa ha semplicemente confermato, con apposita motivazione, una decisione del Tribunale di mero rito, in quanto aveva dichiarato la nullità del ricorso introduttivo di primo grado. 5. L’impugnante, infatti, deduce anzitutto la violazione o falsa applicazione dei contratti e accordi collettivi, peraltro non meglio specificati, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c., formulando una doglianza che poteva avere senso rispetto ad una pronuncia che avesse deciso nel merito la sua domanda. 6. Quanto, poi, ai numerosi aspetti dei quali la Corte d’appello avrebbe omesso l’esame, la ricorrente si riferisce all’ipotesi di cui all’art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c. 7. Sennonché, al di là della preclusione di cui all’art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c. in presenza di c.d. “doppia conforme” e del rilievo che gli aspetti in questione, come tali, non potrebbero essere considerati quali fatti (principali o secondari) suscettibili di omesso esame ai fini dell’art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c., comunque la ricorrente nell’esposizione della sua censura neppure deduce anomalie motivazionali dell’impugnata sentenza, per le quali la motivazione della Corte territoriale, nel confermare la nullità dell’atto introduttivo di primo grado, sarebbe solo apparente, perplessa o afflitta da insanabili contraddizioni. 10. Pertanto, il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile. 11. La ricorrente, in quanto soccombente, dev’essere condannata al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed € 2.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,
Sentenza Cassazione n. 20635/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris