CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 luglio 2025
Cassazione n. 33290/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Genova ha confermato la pronuncia di condanna emessa il 3 ottobre 2024 dal locale Tribunale per il reato di furto pluriaggravato in concorso. Con recidiva specifica reiterata ed infraquinquennale. Ritenuto che l'unico motivo sollevato (Vizio di motivazione con riferimento all'erronea applicazione della fattispecie consumata in luogo di quella tentata) non è consentito in sede di legittimità, perché manifestamente infondato e riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (si veda la p. 6 sent. impugnata), con motivazione rispetto alla quale il ricorrente non opera alcun specifico confronto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 luglio 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente!.