CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 ottobre 2023
Cassazione n. 45222/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari del 12 aprile 2022 di conferma della sentenza di condanna del Giudice dell'Udienza Preliminare del Tribunale di Trani in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, commesso in Bisceglie il 21 febbraio 2015. Rilevato che il motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenunati generiche, è inammissibile, in quanto mera riproposizione di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte di merito con percorso argomentativo logico e coerente con cui si è dato atto dell'assenza di elementi di segno positivo e dei precedenti specifici che gravano sul ricorrente. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente Ei I pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2023 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] sident