CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 febbraio 2023
Cassazione n. 27052/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
gliere Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 9951/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 1678/2018 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/02/2023 dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1. In data 21. 10.2007 si verificava un sinistro stradale in Silvi marina (TE), via Roma, tra l'autovettura [OSCURATO:PERSONA] tg. [OSCURATO:TARGA], di proprietà e condotta dal [OSCURATO:PERSONA], e l'autovettura Autobianchi Y10 tg. [OSCURATO:TARGA], condotta da [OSCURATO:PERSONA], assicurata per r.c.a. con la [OSCURATO:PERSONA].ni s.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA] ass.ni s.p.a.). A seguito di detto sinistro il Casolani riportava danni materiali all’autovettura, in relazione ai quali la compagnia di assicurazione aveva ritenuto di omettere qualsivoglia liquidazione in via stragiudiziale. 2. Pertanto, il Casolani con ricorso ex art. 702 bis. c.p.c. evocava in giudizio dinanzi il Tribunale di Teramo-sezione distaccata di Atri il [OSCURATO:PERSONA] e la Groupama ass.ni s.p.a., in persona del suo legale rappresentante p.t., al fine di sentirli condannare in solido tra loro, al pagamento del risarcimento dei danni subiti. Si costituivano entrambi i convenuti con distinti atti, contestando la domanda attorea esclusivamente in punto di quantum debeatur. La causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, nonché mediante ctu che determinava in complessivi € 17.902,16 i danni subiti dall’autovettura a causa ed in conseguenza del sinistro per cui è causa; in ulteriori € 2.100,00 il danno da fermo tecnico; in ulteriori € 145,00 le spese di recupero del mezzo in ore notturne; il tutto per complessivi € 20.147,16. Il Tribunale di Teramo-sezione distaccata di Atri con ordinanza ex art. 702 terc.p.c., pronunciata il 2 novembre 2011 e depositata il 9 novembre 2011, accertata l'esclusiva responsabilità del convenuto [OSCURATO:PERSONA] nella causazione del sinistro, condannava i convenuti in solido tra loro al risarcimento in favore del Casolani dei danni occorsi all’autovettura di quest’ultimo, liquidandoli in euro 14.918,47 oltre ad iva se dovuta e oltre a rivalutazione ed interessi dalla data della domanda sino al soddisfo. In punto di spese processuali e di spese per la espletata c.t.u., il giudice di primo grado compensava dette spese nella misura diun terzo e poneva i residui due terzi a carico di entrambi i convenuti in via tra loro solidale. 3. Avverso detta ordinanza il Casolani proponeva impugnazione dinanzi alla Corte di appello di L'Aquila, articolando quattro motivi con i quali si doleva dell'errata quantificazione dei danni patiti e dell'erronea liquidazione di spese e competenze legali. In particolare, il Casolani lamentava l'errata liquidazione della posta di danno rappresentata dall’iva, che in tesi del ricorrente avrebbe dovuto essere necessariamente riconosciuta in aggiunta al danno materiale subito; censurava l'ordinanza impugnata, laddove aveva illegittimamente e immotivatamente rigettata la sua domanda di pagamento della somma di € 145,00 a titolo di spese di recupero del mezzo e trasporto dello stesso presso il riparatore, nonché laddove aveva rigettato la richiesta di risarcimento del danno da fermo tecnico, non avendo lui provato di aver avuto necessità di servirsi del mezzo e di aver dovuto fare ricorso a mezzi sostitutivi. Si doleva infine della circostanza che, facendo mal governo dei principi in tema di condanna alle spese di lite, il tribunale adito aveva provveduto alla parziale compensazione, pari ad un terzo, delle spese e competenze di lite e di ctu. Nell'ambito dell'instaurato giudizio di appello si costituiva la [OSCURATO:PERSONA].ni s.p.a., la quale chiedeva il rigetto dell'impugnativa, mentre rimaneva contumace il [OSCURATO:PERSONA].La Corte di appello di L'Aquila con sentenza n. 1678/2018, pubblicata il 17.09.2019 e non notificata, respingeva l’appello e condannava il Casolani alla rifusione delle spese relative al secondo grado di giudizio. 4. Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso il Casolani. Le parti intimate non hanno svolto difesa. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380- bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] di parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è affidato a quattro motivi. 1.1. Con il primo motivo parte ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 18 del dpr n. 633/1973 e degli artt. 115 e 116 c.p.c. (in relazione all’art. 360 comma primo n. 3 c.p.c.), nonché per omesso esame di un fatto decisivo e controverso (in relazione all’art. 360 comma primo n. 5 c.p.c.) nella parte in cui la corte territoriale ha escluso che fosse dovuta l'iva in aggiunta al risarcimento del danno, che gli era già stato riconosciuto in primo grado. Sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dalla corte di merito, la sua autovettura non era stata riparata in economia, come risultava dalla espletata c.t.u., le cui conclusioni non erano state esaminate dalla corte. 1.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione di legge (in relazione all’art. 360 comma primo n. 3) degli artt. 1223, 2043 e 2056 cod. civ., artt. 112 e 115 c.p.c., artt. 2 e 31 cost, nella parte in cui la corte territoriale ha ritenuto che la sua domanda di rimborso di euro 145, sostenute per il recupero del mezzo incidentato, era inammissibile, in quanto mai proposta, e comunque infondata, in quanto non era stato provato il relativo esborso. Sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di appello, aveva formulato richiesta di risarcimento anche per tale voce di danno fin dal primo grado di giudizio e tale richiesta avrebbe dovuto essere ritenuta provata sulla base della espletata ctu. 1.3. Con il terzo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione di legge (ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.), degli artt. 1223,1126,2043 e 2056 cod. civ. e dell’art. 115 c.p.c., nella parte in cui la corte territoriale ha ritenuto infondate e generiche le doglianze di appello in ordine al mancato riconoscimento del danno da fermo tecnico del veicolo danneggiato dal sinistro, argomentando sul fatto che lui non aveva provato il danno derivante dall'indisponibilità del veicolo oggetto di causa; tanto erroneamente in quanto neppure la controparte ha m osso contestazioni in ordine alla sussistenza di tale voce di danno. 1.4. Con il quarto ed ultimo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione (ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.) degli artt. 91 e 92 c.p.c., nonché l’omesso esame di un fatto decisivo (ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5.), nella parte in cui la corte territoriale ha ritenuto di confermare l’ordinanza di primo grado che aveva compensato per un terzo le spese di lite e di ctu, senza considerare che, da un lato, le sue richieste non soltanto erano state accolte in primo grado, ma neppure erano state drasticamente ridimensionate e, dall’altro, la compagnia di assicurazioni aveva tenuto un comportamento defatigatorio, così determinando l'instaurazione del giudizio. 2. I primi tre motivi di ricorso sono infondati.2.1. Infondato è il primo motivo di ricorso. In linea generale, è senz'altro vero che il risarcimento del danno patrimoniale deve comprendere anche gli oneri accessori e conseguenziali: pertanto, se esso è consistito nelle spese da affrontare per riparare un veicolo, il risarcimento deve comprendere anche l'importo dovuto dal danneggiato all'autoriparatore a titolo di IVA, pur se la riparazione non è ancora avvenuta (a meno che il danneggiato, per l'attività svolta, abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell'IVA versata), dal momento che l'autoriparatore, per legge (art. 18 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633), deve addebitarla, a titolo di rivalsa, al committente (ex plurimis, Sez. 3, Sentenza n. 1688 del 27/01/2010, Rv. 611238). Questo principio, tuttavia, non è pertinente nel caso, avuto riguardo alla concreta ratio decidendi adottata dalla sentenza impugnata. Entrambi i giudici di merito hanno infatti liquidato il danno senza tenere conto dell'IVA con un ragionamento così riassumibile: (a) il veicolo è stato già riparato al momento della liquidazione; (b) il danneggiato non ha dimostrato di avere sostenuto spese di sorta o versato l’IVA al riparatore; (c) ergo , deve tenersi che la riparazione sia avvenuta "in economia", ovvero senza versamento dell'IVA alriparatore. La corte territoriale, dunque, non ha affatto negato in iure che l'importo dovuto a titolo di IVA sul costo delle riparazioni spetti al danneggiato se il veicolo non è stato riparato; ma ha semplicemente accertato in facto che, essendo stato il veicolo riparato e non essendoci fattura, doveva ritenersi che l’IVA non fosse stata assolta, e di conseguenza non vi fosse sotto questo aspetto un danno risarcibile.Il suddetto apprezzamento, essendo di merito, non è sindacabile in questa sede. 2.2. Infondato è il secondo motivo. La corte di merito ha ritenuto “comunque” infondata la domanda, poiché non vi è prova in atti di spese borsuali sopportate dall’appellante per il recupero dell’autoveicolo . Il ricorrente deduce che, contrariamente a quanto sostenuto dai giudici di appello, la sua domanda avrebbe dovuto essere ritenuta provata sulla base del preventivo e delle risultanze della espletata c.t.u., così implicitamente confermando l’insussistenza di una fattura, che la corte territoriale, nell’esercizio del sindacato sulla prova, ad essa demandato, ha invece ritenuto necessaria con valutazione che a questa Corte non è consentito di rivedere. 2.3. Infondato è il terzo motivo. Come questa Sezione ha di recente affermato, il da nno da "fermo tecnico" di veicolo incidentato non è "in re ipsa" ma dev'essere provato, essendo sufficiente, a tal fine, la dimostrazione della spesa sostenuta per il noleggio di un mezzo sostitutivo, la cui derivazione causale dall'illecito è possibile indurre alla stregua del ragionamento presuntivo ( v. Cass., 19/09/2022, n. 27389 ). Ha al riguardo precisato che il danneggiato deve dimostrare di aver sostenuto la spesa per il noleggio quale conseguenza del danneggiamento del suo veicolo, essendo peraltrotale dimostrazione sufficiente a provare il danno, poiché la relazione causale tra il fermo ed il noleggio è presumibile, ossia è inducibile secondo le normali regole del ragionamento presuntivo, atteso che la considerazione della spesa sostenuta per il n oleggio quale presuntivamente danno conseguente al fermo tecnico significa ammettere un danno non già in re ipsabensì presunto.Dal fermo tecnico della vettura si induce, secondo regole di comune esperienza, che il danneggiato noleggia altra vettura per rimediare al fermo tecnico della propria. La differenza tra il danno in re ipsa e quello presunto riposa nella circostanza che il primo prescinde dalle conseguenze , ravvisandosi nella mera lesione dell'interesse protetto, ossia coincide con la lesione medesima (v. Cass. 31233 del 2018). Ne consegue che ai fini del risarcimento del danno da fermo tecnico è necessaria la prova da parte del danneggiato non già delle ragioni deponenti per la necessità di servirsi dell’auto sostitutiva e dell’uso che ne abbia fatto, quanto bensì di aver effettivamente sopportato le spese necessarie per il relativo noleggio ( v. Cass., 19/09/2022, n. 27389 ). Orbene, il Collegio intende confermare il suindicato principio, che risulta in effetti disatteso dalla corte di merito nell’impugnata sentenza. Va al riguardo peraltro osservato che il ricorrente deduce che la sua domanda avrebbe dovuto ritenersi prov ata in base al principio di non contestazione e sulla base delle risultanze della espletata c.t.u., e che, un tanto deducendo invero implicitamente conferma l’insussistenza anche su tale voce di danno di una fattura attestante la spesa, che i giudici di merito correttamente hanno ritenuto necessaria. Un tanto è sufficiente per ritenere infondata la doglianza. 3. Il quarto motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati. La corte di merito ha confermato la sentenza del Tribunale di Teramo ( anche ) in punto di compensazione delle spese di lite del giudizio di primo grado nella misura di un terzo, argomentando dal rilievo che: a) il ricorrente ha domandato la condanna dei convenuti al pagamento dell’importo di euro 24 mila circa e al risarcimento del danno da fermo tecnico; b) il giudice di primo grado non ha riconosciuto quest’ultimo e ha liquidato un danno patrimoniale inferiore a quanto richiesto; c) l’accoglimento parziale della domanda fonda il giudizio di soccombenza reciproca. Orbene, quest’ultimo assunto ( sub c ) è erroneo alla stregua del principio enunziato dalle Sezioni Unite di questa Corte in base al quale in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza( v. Cass., Sez. Un., 31/10/2022 , n. 32061 ). Dell’impugnata sentenza s’impone pertanto la cassazione limitatamente al profilo di censura di cui all’accolto4° motivo, stante il rigetto degli altri, con rinvio alla Corte di Appello di L’Aquila, che in diversa composizione procederà a nuovo esame al riguardo. Non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo gli intimati svolto attività difensiva. P.Q.M. La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso nei termini di c