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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34110/2022

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2021 emessa dalla Corte d'appello di Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che la censura relativa alla ritenuta responsabilità dell'imputato, non appare scandita dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.

In ogni caso il motivo è, all'evidenza, infondato, quando si abbia riguardo alla lineare e logica motivazione con cui la decisione di appello, ritiene sussistenti gli elementi costitutivi dei reati contestati.

Osservato, pertanto, che ii ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma cfl euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2021 emessa dalla Corte d'appello di Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che la censura relativa alla ritenuta responsabilità dell'imputato, non appare scandita dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. In ogni caso il motivo è, all'evidenza, infondato, quando si abbia riguardo alla lineare e logica motivazione con cui la decisione di appello, ritiene sussistenti gli elementi costitutivi dei reati contestati. Osservato, pertanto, che ii ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma cfl euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/
Sentenza Cassazione n. 34110/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris