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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 ottobre 2024

Cassazione n. 44427/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] B.; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché si risolvono in mere doglianze in punto di fatto; Considerato in particolare che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, consistendo nella generica affermazione della insufficienza della motivazione della sentenza impugnata e della omessa considerazione di alcuni aspetti della condotta, rilievi, tuttavia, disgiunti da un autentico confronto, tantomeno critico, con la motivazione del provvedimento impugnato e dalla analisi della condotta, svolta alle pagg. 5 e ss. le cui caratteristiche sono state ritenute, con apprezzamento non manifestamente illogico, univocamente dimostrative della destinazione alla cessione delle sostanze detenute e della detenzione delle stesse da parte dell'imputato che, con atteggiamento collaborativo, aveva indicato agli inquirenti, nel corso della perquisizione, il luogo di occultamento dello stupefacente, costituito da oltre 140 gr. di cocaina; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25 ottobre 2024 Il Consigliere estens Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] B.; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché si risolvono in mere doglianze in punto di fatto; Considerato in particolare che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, consistendo nella generica affermazione della insufficienza della motivazione della sentenza impugnata e della omessa considerazione di alcuni aspetti della condotta, rilievi, tuttavia, disgiunti da un autentico confronto, tantomeno critico, con la motivazione del provvedimento impugnato e dalla analisi della condotta, svolta alle pagg. 5 e ss. le cui caratteristiche sono state ritenute, con apprezzamento non manifestamente illogico, univocamente dimostrative della destinazione alla cessione delle sostanze detenute e della detenzione delle stesse da parte dell'imputato che, con atteggiamento collaborativo, aveva indicato agli inquirenti, nel corso della perquisizione, il luogo di occultamento dello stupefacente, costituito da oltre 140 gr. di cocaina; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 ottobre 2024 Il Consigliere estens Il
Sentenza Cassazione n. 44427/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris