CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 18374/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG -tite0 \I\ • SIN Nw\NG Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di sorveglianza di Firenze, richiesto dell'accertamento della impossibilità della collaborazione con la giustizia di [OSCURATO:PERSONA], detenuto per condanne per reati ostativi alla concessione di benefìci penitenziari, ha rigettato la richiesta, proposta nell'ambito della domanda di un permesso premio. Ha infatti rilevato che dalla lettura delle sentenze di condanna - per il reato di associazione finalizzata allo spaccio di stupefacenti, per quello di associazione di tipo mafioso in ragione della partecipazione ad un gruppo criminale che aveva pure la disponibilità di armi, e per episodi di rapina e di aggressione in danno di tale [OSCURATO:PERSONA] - emergono aspetti delle relative vicende non chiariti, privi di un compiuto accertamento delle responsabilità. Vi sono pertanto margini di collaborazione ampi e possibili, anche per quel che attiene al ruolo associativo svolto dal detenuto. Questi aveva infatti una posizione di rilievo, di forte vicinanza al capo e provvedeva in sua vece, oltre al fatto che lo assistette durante la latitanza. Potrebbe pertanto fornire chiarimenti sull'attività relativa agli stupefacenti, sulle vicende relative alle estorsioni e su quelle relative alle armi. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. Contrariamente a quanto affermato dal Tribunale di sorveglianza, dalla lettura delle sentenze di condanna non emerge la possibilità di un apporto collaborativo. Si rileva compiutamente quale fosse la rete di approvvigionamento di sostanze stupefacenti del clan Bifone; si apprende che [OSCURATO:PERSONA] era preposto prevalentemente al confezionamento dei panetti acquistati da [OSCURATO:PERSONA] e che erano i fratelli Buonopane che, unitamente alla moglie di tale Michele, si recavano a Napoli per rifornirsi di droga presso tale Michele, reperibile nei pressi dell'uscita dell'autostrada di Castellamare di Stabia. Il collaboratore dì giustizia Bifone non ha attributo a Petronzi un ruolo nell'approvvigionamento di stupefacenti ma solo nel confezionamento dei panetti. Quanto poi alle condotte di occultamento di armi si osserva che sul punto è intervenuta sentenza di assoluzione irrevocabile per i reati di detenzione illegale e porto, sicché non è consentito individuare spazi di possibile collaborazione per tali vicende. Il Tribunale, ancora, ha evidenziato che Petronzi favorì la latitanza di Bifone ma non si è avveduto che per il reato di favoreggiamento della latitanza di [OSCURATO:PERSONA] fu assolto. Da quella sentenza, peraltro, si ricava che Petronzi non ebbe alcun ruolo nella gestione dì quella latitanza. In ordine poi all'episodio della gambizzazione di [OSCURATO:PERSONA] v'è da osservare che Petronzi è stato condannato soltanto per l'estorsione ai danni di Pisani e che per l'episodio di lesioni, inferte con un'arma da sparo, è stato condannato [OSCURATO:PERSONA], che dichiarò di essere stato lui a esplodere i colpi d'arma all'indirizzo di Pisano. • Il Tribunale non ha quindi valutato attentamente tutta la documentazione contenuta nelle sentenze e ha svolto in ragionamento viziato da manifesta illogicità. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto .1. Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte. 2. Il Tribunale ha compiutamente dato atto delle ragioni che inducono a ritenere l'esistenza di utili spazi di collaborazione con la giustizia per il ricorrente. Ha indicato, sulla base della lettura delle plurime sentenze di condanna, che il ricorrente aveva un ruolo qualificato all'interno della compagine criminale, che coadiuvava nell'esercizio dei compiti direttivi il capo del gruppo criminale di riferimento, [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente provvedeva alla raccolta del denaro di provenienza estorsiva, coordinava le attività di spaccio delle sostanze stupefacenti e si curava del rifornimento della sostanza stupefacente. 3. Su tale ultimo punto il ricorso ha dedotto una errata lettura ad opera del Tribunale dei dati cristallizzati nelle sentenze perché dal fornitore, indicato come "Michele che vendeva fiori all'uscita dell'autostrada", non si recava il ricorrente ma altri. Pur con la precisazione fatta in ricorso l'argomentazione contenuta nell'ordinanza impugnata non è posta nel nulla, atteso che nulla il ricorso ha replicata all'ulteriore affermazione per la quale il ricorrente, e gli altri sodali, si rifornivano "anche da persone che conoscevano direttamente loro e spacciavano anche a Caserta" (fl. 2). Nell'ordinanza si dà poi atto che il ricorrente si occupava della vendita di cocaina nel territorio di Caserta ed è quindi logica la conclusione che possa ancora riferire elementi utili sui canali di approvvigionamento della sostanza stupefacente impiegata in quella porzione di mercato illecito. 4. Il fatto che il ricorrente fu assolto dalle imputazioni relative alle armi non priva di valore l'assunto dell'ordinanza impugnata, secondo cui potrebbe riferire su questo aspetto, atteso che l'associazione criminale di cui faceva parte con ruolo qualificato aveva la disponibilità di armi. Non v'è allora alcuna illogicità nella indicazione contenuta nell'ordinanza impugnata, appunto perché il ricorrente aveva una posizione di rilievo all'interno della compagine associativa e quindi ben potrebbe utilmente collaborare. Ancora, l'ordinanza impugnata ha individuato un tema di possibile utile collaborazione nella gambizzazione di Pisani. Il rilievo di ricorso, che ha ricordato che il ricorrente fu condannato soltanto per il fatto estorsivo ai danni di Pisani e non anche per le lesioni personali, attribuite a Bifone, non coglie nel segno perché è ben logico ritenere che il coinvolgimento nel fatto estorsivo possa aver comportato in capo a un soggetto come il ricorrente, che aveva come più volte ricordato un ruolo qualificato all'interno dell'associazione di riferimento, l'acquisizione di conoscenze anche sul successivo tratto di una vicenda criminale composita, definita sia dalle pressioni estorsive che dalla ritorsione con violenza fisica. 5. Quanto poi all'affermazione dell'ordinanza impugnata, in merito al fatto che il ricorrente favorì la latitanza di Bifone, il rilievo di ricorso che ha opposto che il ricorrente fu assolto dalla relativa imputazione non giova a privare di validità l'argomentazione del Tribunale incentrata soprattutto sul dato che, successivamente all'arresto di Bifone, il ricorrente continuò ad occuparsi delle estorsioni, così giustificando la conclusione che ben potrebbe ora raccontare aspetto su cui non si è potuto fare luce in ordine a quel settore dell'attività criminale del gruppo associativo. 6. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ric