CassazionedecretoSezione 1Decisione del 31 marzo 2026
Cassazione n. 33298/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del Tribunale di Cremona del 15/04/2026; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria rassegnata, ai sensi dell'art. 611, comma 1, cod. proc. pen., dal Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.• [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Cremona, investito della richiesta di riesame ex art. 324 cod. proc. pen. presentata dall'indagato [OSCURATO:PERSONA], confermava il decreto di sequestro probatorio emesso dal Procuratore della Repubblica presso il medesimo Tribunale il giorno 1° aprile 2026 con riferimento ad un coltello a lama richiudibile di colore nero marca Ruikei con lama affilata e appuntita della lunghezza di circa 7 centimetri rivenuto, nel corso di una perquisizione effettuata da militari dell'Arma dei Carabinieri il 31 marzo 2026 nel comune di Dovera, all'interno della consolle posta tra i due sedili anteriori di una automobile '[OSCURATO:PERSONA] nella quale il predetto si trovava seduto sul lato passeggero, mentre sul lato guida si trovava l'altro indagato [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale riteneva infondata la richiesta di annullamento del decreto in oggetto presentata da [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva lamentato l'omessa indicazione della fattispecie concreta provvisoriamente ascritta agli indagati e della pertinenzialità tra quanto sequestrato e la fattispecie di reato contestata, l'omessa indicazione delle specifiche finalità probatorie che il P.M. intendeva perseguire con il vincolo apposto mediante il sequestro, la mancata allegazione del verbale di sequestro al quale il decreto fa espresso riferimento e la mancanza del fumus commissi delicti poiché egli, passeggero dell'autovettura, non poteva conoscere il contenuto del portaoggetti del veicolo. 2. Avverso detta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, di seguito riprodotti nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento. 2.1. Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l'inosservanza degli artt. 253 e 125 del codice di rito per l'omessa indicazione della fattispecie concreta provvisoriamente iscritta agli indagati e della relazione tra quanto sequestrato con la norma penale che si assume violata. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l'inosservanza degli artt. 253 e 125 del codice di rito, la mancata indicazione delle specifiche finalità probatorie che il Pubblico ministero intende perseguire con il vincolo apposto al coltello in sequestro. 2.3. Con il terzo motivo l'indagato si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., dell'inosservanza degli artt. 253, 125, 178 lett. c) e 180 del codice di rito con riferimento alla omessa notifica del verbale di sequestro unitamente al decreto di sequestro. 2.4. Con il quarto motivo [OSCURATO:PERSONA] censura, ai sensi ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 110 cod. 2pen. e 4 I. n. 110/75, 125, comma 3, e 321 del codice di rito ed il vizio di motivazione apparente ed eccentrica rispetto alle argomentazioni poste dalla difesa con la richiesta di riesame. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha depositato requisitoria scritta con la quale ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. 4. Il procedimento si è svolto in modalità cartolare non essendo stata avanzata, nei termini di legge, richiesta di trattazione in presenza. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso, i cui motivi possono essere trattati congiuntamente per la loro connessione, è complessivamente infondato. 2. Anzitutto, deve ricordarsi il condivisibile principio secondo cui in sede di riesame del sequestro probatorio, il Tribunale è chiamato a verificare la sussistenza dell'astratta configurabilità del reato ipotizzato, non già nella prospettiva di un giudizio di merito sulla fondatezza dell'accusa, bensì con riferimento alla idoneità degli elementi, su cui si fonda la notizia di reato, a rendere utile l'espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti acquisibili senza la sottrazione del bene all'indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell'autorità giudiziaria (Sez. 3, n. 3465 del 3/10/2019, Rv. 278542). 2.1. Inoltre, ai fini della legittimità del sequestro probatorio, non è necessaria la prova del carattere di pertinenza o di corpo di reato delle cose oggetto del vincolo, essendo sufficiente la semplice possibilità, purché non astratta e avulsa dalle caratteristiche del caso concreto, della configurabilità di un rapporto di queste con il reato (Sez. 6, n. 33229 del 2/4/2014, Rv. 260339). 2.2. Ciò posto, si osserva che il Tribunale di Cremona ha rilevato, con motivazione adeguata ed esente da vizi logici, come il decreto di sequestro probatorio impugnato, avesse compiutamente individuato la fattispecie di reato ascritta agli indagati, riconducendola agli artt. 110 cod. pen. e 4 I. n. 110/75 rispetto ai quali il Pubblico ministero aveva fornito elementi (come il verbale di sequestro dal quale emergeva che gli indagati, all'atto di un controllo delle forze dell'ordine, erano apparsi nervosi ed agitati e che, visti i precedenti penali dell'odierno ricorrente, vi era il sospetto che i due detenessero armi e/o oggetti atti ad offendere, di talché si era proceduto alla perquisizione dell'auto a bordo della quale si trovavano e che aveva portato al rinvenimento del coltello poi sequestrato) dai quali emergeva l'utilità di ulteriori indagini per acquisire prove circa la penale responsabilità in ordine al porto dell'arma sequestrata, dato che 3entrambi gli indagati, nella immediatezza, avevano dichiarato di non essere a conoscenza della presenza del coltello all'interno del vano portaoggetti dell'autovettura che sarebbe stata loro prestata da un non meglio precisato amico. 2.3. Neppure sotto il profilo della pertinenza, il provvedimento di sequestro probatorio, come rilevato dal Tribunale del riesame con motivazione coerente, appare connotato da una finalità meramente esplorativa, essendo stata chiaramente individuata la pertinenzialità del bene oggetto di sequestro rispetto alle finalità di prova perseguite, costituendo il suo porto al di fuori dell'abitazione l'elemento oggettivo del reato ipotizzato. 2.4. Infine, risultano infondate le censure relative alla mancata notifica, unitamente al decreto di convalida, anche del verbale di sequestro probatorio del coltello dato che, a norma dell'art. 355, comma 2, del codice di rito, deve essere notificato unicamente il decreto e non anche il verbale. In ogni caso, come logicamente spiegato dal Tribunale di Cremona, il decreto impugnato lo richiama come sua parte integrante e l'indagato ne aveva comunque avuto legale conoscenza essendosi rifiutato di firmarlo. tCome noto, infatti, è legittimo il decreto del P.M. di convalida del sequestro probatorio motivato mediante rinvio "per relationem" al contenuto del verbale di polizia giudiziaria la cui copia sia stata consegnata all'indagato, non rilevando la mancata allegazione dello stesso alla copia del decreto di convalida notificata all'indagato. (Fattispecie di convalida di sequestro di manufatti abusivi motivata con rinvio ai verbali della P.G. compiutamente descrittivi delle imputazioni, dei fatti, delle condotte penalmente rilevanti e delle concrete finalità probatorie che avevano reso necessario il sequestro). (Sez. 3, n. 20769 del 16/03/2010, Rv. 247620 - 01). A quanto sopra deve aggiungersi che nel ricorso non viene dedotto che detto verbale non è presente negli atti e neppure indicato, in modo specifico, il concreto pregiudizio che il difensore avrebbe subito nello svolgimento del proprio mandato a causa della mancata notifica del citato verbale. 3. Il ricorso, pertanto, va rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell'art. 616 del codice di rito. P. P.Q.M