CassazionedecretoSezione 3Decisione del 20 maggio 2022
Cassazione n. 32496/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.27667/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], domiciliato ex lege in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. 04078060268 e, per essa, la mandataria [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 10 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] 10203070155, [OSCURATO:SOCIETA]. 00114820822, D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] 00875360018; -intimati - nonché da [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], domiciliato ex lege in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. 04078060268 e, per essa, la mandataria [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 10 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] 10203070155, [OSCURATO:SOCIETA]. 00114820822, D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] 00875360018; -intimati - avverso la sentenza n. 884/2022 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 20/05/2022;lettol’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e dai difensori; letto l’atto di rinuncia al ricorso successivo , sottoscritto dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e dal difensore; rilevato che la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha depositato in atti la dichiarazione di adesione alle predette rinunce, sottoscritta dal l.r.p.t. della mandataria [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.e dal difensore; rilevato che, dall’esame degli atti accessibili, le predette rinunce – sebbene ritualmente comunicate a cura della Cancelleria alle parti costituite ai sensi dell’art. 390 co. 3 c.p.c. –non risultano viceversa accettate dal controricorrente [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che l e rinunc e e l’adesione presenta no i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenutoche l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenutoche non occorre provvedere in ordine alle spese, nei rapporti tra i ricorrenti e la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., stante l’adesione; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve invece provvedersi sulle spese processuali nei rapporti tra i ricorrenti e il controricorrente [OSCURATO:PERSONA], che vann o liquidate come in dispositivo; P.Q.M. Dichiara estinto il giudiziodi Cassazione. Nulla per le spese nei rapporti tra i ricorrenti e la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA] , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l’espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell’aduna