CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 42232/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso l'ORDINANZA del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TREVISOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto/sentito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, Fulvio BALDI, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Treviso - quale giudice di rinvio a seguito dell'annullamento pronunciato, con sentenza n. 36098 del 19.11.2019, dalla I Sezione Penale della Corte di Cassazione - ha rigettato nuovamente l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] di rideterminazione della pena, previo riconoscimento del vincolo della continuazione. 2. Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con il ministero del difensore di fiducia, il quale svolge due motivi. 2.1. Violazione degli artt. 666 co. 2, 671 cod. proc. pen. e 81 cod. pen.. Il Tribunale di Treviso ha eluso l'esame accurato della documentazione prodotta dall'interessato, avente a oggetto la appartenenza del ricorrente al [OSCURATO:PERSONA] e la riconducibilità di alcuni dei reati per cui ha subito condanna (omicidio, estorsione, detenzione di armi) a un unico disegno criminoso, scaturente proprio dalla affiliazione al predetto sodalizio criminale. In tal senso, assumono rilievo le condanne di cui al gruppo a) ( ovvero quelle rubricate nei nn. 1,2,3), come indicato nella ordinanza impugnata, relative a fatti commessi a Napoli e connotate dal metodo mafioso: tutti i reati del predetto gruppo erano stati commessi su ordine di [OSCURATO:PERSONA], a cui il clan Mazzarella aveva affidato il quartiere di Napoli - zona mercato e Case nuove ; sussiste la contiguità spaziale e temporale; il metodo mafioso, riconosciuto nelle pronunce in questione, costituisce il collante unificante. Vengono richiamate pronunce del giudice di legittimità che riconoscono la compatibilità del medesimo disegno criminoso con la indeterminatezza del programma delinquenziale caratterizzante i reati associativi. 2.1.1. Sotto altro profilo, il Tribunale, nel valutare i fatti di cui al secondo gruppo - concernenti reati comuni ( evasione, violenza a pubblico ufficiale, danneggiamento) commessi tra il 2015 e il 2016 a Conegliano dove il ricorrente era stato trasferito a seguito della scelta collaborativa - ha ravvisato la estemporaneità dei fatti in questione, laddove, invece, oltre alla contiguità temporale, sussiste la spinta psicologica indotta dalla paura di intimidazioni e minacce conseguenti alla scelta collaborativa compiuta dal ricorrente, e al trasferimento in Veneto. 2.2. Vizio della motivazione, per essere stata omessa la valutazione del contenuto delle sentenze di cui al gruppo c), da porre in continuazione. 3. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Corte di Cassazione ha concluso per l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non è fondato. 1.E' preliminare chiarire che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Difesa nel secondo motivo di ricorso, dalla ordinanza impugnata, risulta evidente che il Tribunale ha individuato due soli gruppi di condanne, in relazione alle quali ha operato lo scrutinio finalizzato alla valutazione della sussistenza del vincolo della continuazione. Il primo, è quello costituito dalle pronunce della Corte di appello di Napoli, e si tratta, in particolare, delle prime tre sentenze elencate ai numeri 1,2,3 della pagina 1 del provvedimento, in relazione alle quali il ricorrente ha dedotto che i reati ivi giudicati sono stati tutti commessi con il c.d. metodo mafioso. Il secondo grupp 2 y annovera sentenze (nn. 4,5,6, a pagina 2) pronunciate dal Tribunale di Treviso, relative a reati comuni, commessi durante il periodo in cui Capuozzo si trovava sottoposto a programma di protezione in seguito alla scelta di collaborare con la giustizia. Non v'è traccia, dunque, nel provvedimento impugnato, di un terzo gruppo, asseritamente obliterato nell'indagine del Tribunale; cosicchè, la relativa doglianza è destituita di fondamento, se non a ritenere che si sia trattato di un refuso, e che, invece, la Difesa abbia voluto contestare la omessa valutazione, non delle sentenze del gruppo C), ma di quelle del gruppo A), ovvero di quelle commesse con il metodo mafioso, come lascia intendere il richiamo, nella parte illustrativa del motivo di ricorso, alla circostanza aggravante del metodo mafioso, ex art. 7 della legge n. 203 del 1991 ( oggi rubricata nell'art. 416bis.1. cod. pen). Di tale aspetto si dirà tra un momento. 2.0ccorre, infatti, ancora ricordare che la I sezione della Corte di cassazione aveva annullato la precedente ordinanza per la insussistenza del ne bis in idem, avendo ravvisato quali elementi di novità - non valutati dal Tribunale - idonei a determinare la rivalutazione della posizione del Capuozzo, un memoriale scritto dallo stesso ricorrente e la documentazione giornalistica e giurisdizionale prodotta a sostegno dell'originario incidente di esecuzione. 2.1. Cosicchè, al giudice del rinvio era devoluto il compito di confrontarsi con tali elementi di novità, sui quali si fondava l'istanza presentata nell'interesse del ricorrente, al fine di valutare la fondatezza della istanza di rivalutazione della posizione del Capuozzo. 3. Ciò detto, il ricorso, come premesso, non è fondato nel merito, non emergendo dalla ordinanza impugnata i vizi denunciati; piuttosto, ritiene il Collegio che il provvedimento contenga un esauriente, oltre che corretto, scrutinio del tema demandato dalla sentenza rescindente, avendo il Giudice dell'esecuzione fatto proprie le indicazioni provenienti dalla pronuncia di annullamento, e lungi dal sottrarsi all'onere motivazionale, ha enunciato con chiarezza gli elementi fattuali che l'hanno indotto, ragionevolmente, a escludere il vincolo della continuazione, sostenendo che i reati di cui si chiede la continuazione siano espressivi di un programma di vita delinquenziale, piuttosto che di una originaria programmazione unitaria dei fatti, e si è comunque attenuto ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità nella materia scrutinata. In una motivazione ampia e puntuale, rispetto alla pluralità di giudicati posti in correlazione dalla Difesa, il Tribunale di Treviso ha negato, sulla scorta di validi parametri di giudizio, innanzitutto, la continuazione generalista invocata per tutte le condanne riportate dal Capuozzo - sia nel periodo di adesione a logiche di criminalità organizzata sia quando da esse si era dissociato - , ed ha, altresì, scandagliato la possibilità di ravvisare continuazioni parziali, con riguardo ai due gruppi di giudicati elencati in premessa del provvedimento, anche in tal caso pervenendo all'avversato esito decisorio. 3.1. Nel pervenire al diniego finale, il Tribunale ha negativamente risolto lo scrutinio dell'indicatore temporale (segnalando la rilevantissima distanza temporale tra i fatti giudicati dalla Corte di appello di Napoli e quelli oggetto delle sentenze pronunciate dal Tribunale di Treviso, a pg. 5); ha escluso l'omogeneità delle violazioni, di cui ha ravvisato, invece, la "assoluta eterogeneità", per la natura dei reati inglobati nel primo gruppo, realizzati in un contesto di criminalità organizzata, rispetto a quelli di Treviso, commessi in tutt'altro contesto territoriale e, soprattutto, in una condizione esistenziale del tutto diversa dalla precedente, argomentando, con rilievi affatto illogici, che la sola scelta di collaborare con la giustizia "giustifica da sola il rigetto della richiesta.....non potendo essere ragionevolmente affermato che gli stessi siano stati commessi in esecuzione di un unitario programma criminoso" ( pg. 6). 4. Nel passaggio argomentativo successivo, il Tribunale ha vagliato la possibilità di ravvisare il vincolo della continuazione all'interno delle due diverse categorie di giudicato, pervenendo anche in questo caso alla soluzione negativa, sulla base di una motivazione niente affatto apparente, giacchè , con riferimento ai fatti di Treviso, ha evidenziato sia la distanza temporale dei fatti che la disomogeneità delle condotte concrete ( analiticamente richiamate), per affermare la loro estemporaneità, incompatibile con una iniziale pianificazione, trattandosi di fatti "slegati gli uni dagli altri e dettati da esigenze contingenti". 4.1. Quanto, poi, alle vicende giudicate dalla Corte di appello di Napoli, - in ordine alle quali la Difesa ha evidenziato, oltre alla contiguità spazio - temporale, quale elemento unificante dei fatti, la omogeneità delle finalità perseguite nell'ambito della medesima compagine criminosa di appartenenza ( il clan Mazzarella), e la circostanza aggravante speciale di cui all'art. 7 della legge n. 203/1991, che li ha tutti caratterizzati, - il Tribunale ha, tuttavia, segnalato, innanzitutto, la eterogeneità del fatto sub 2 ( estorsione e sequestro di persona) rispetto agli altri due reati, di natura omicidiaria; quanto a questi ultimi, ha escluso, per il lasso temporale intercorso ( cinque anni) la dedotta contiguità temporale dell'uno rispetto all'altro; ha evidenziato la non similare tipologia commissiva e la diversità causale delle relative condotte, circostanze queste che l'hanno indotto ad escludere, sul piano logico, la possibile ideazione unitaria, rispondendo entrambi tali fatti a esigenze contingenti, e, quindi, a determinazioni estemporanee, piuttosto che a un già delineato progetto criminale che ricomprendesse tutte tali condotte. 4.1.1. Invero, per quanto sia indiscusso, nella giurisprudenza di legittimità, che sia ipotizzabile la continuazione tra il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa e i reati fine che risultino essere stati programmati, pur nelle sole linee essenziali, al momento della costituzione dell'associazione (Sez. 1, n. 40318 del 04/07/2013, Corigliano, Rv. 257253), se ne esclude la ravvisabilità nei confronti di quelli che, pur rientrando nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso ed essendo finalizzati al suo rafforzamento, non siano stati programmati "ab origine" o, a fortiori, non fossero neanche programmabili, perché legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali o, comunque, non immaginabili al momento iniziale dell'associazione (ex multis: Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, dep. 2014, Amato, Rv. 259481; conf. Sez. 5 - , n. 54509 del 08/10/2018 Rv. 275334 - 02; Sez. 6 n. 4680 del 20/01/2021; Rv. 280595). In ogni caso, il Tribunale ha correttamente richiamato il consolidato canone ermeneutico che non ritiene sufficiente la programmazione dei reati fine al momento della costituzione del sodalizio, richiedendo, invece, che il giudice verifichi puntualmente che questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio, poiché, a ragionare diversamente, si finirebbe per configurare una sorta di automatismo nel riconoscimento della continuazione e del conseguente beneficio sanzionatorio, in quanto tutti i reati commessi in ambito associativo dovrebbero ritenersi in continuazione con la fattispecie di cui all'art. 416-bis cod. pen. ( Sez. 1, n. 1534 del 09/11/2017 Cc. (dep. 2018 ) Rv. 271984; conf. Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020 Rv. 279430). In definitiva, il partecipe all'associazione accede al delitto nel momento in cui si determina a fare ingresso nel sodalizio ed è a questo dato temporale che deve riferirsi la verifica della programmazione unitaria dei cd. reati fine. Ai fini dell'operatività dell'istituto della continuazione, infatti, il presupposto indefettibile (l'unicità del disegno criminoso) è da intendere quale preordinazione unitaria da parte del soggetto agente delle diverse condotte violatrici - almeno nelle loro linee essenziali. Come tale, essa non può che collocarsi in una fase antecedente al momento perfezionativo di tutte le condotte delittuose che si assumono esserne espressione, sì da manifestare una ridotta pericolosità sociale e giustificare il conseguente trattamento sanzionatorio più mite rispetto al cumulo materiale (per tutte, Sez. 1, n. 27058 del 17/01/17, Persano; Sez. 1, n. 40123 del 22.10.2010, Marigliano,Rv. 248862).Ciò che, evidentemente, il Tribunale non ha ritenuto dimostrato. 4.1.2. A ciò deve aggiungersi che - a fronte della deduzione ora richiamata, incentrata sulla asserita adesione a contesti di criminalità organizzata, per inferirne la partecipazione a un progetto criminale di ampio respiro nel quale inglobare tutte le condotte a lui ascritte che risultino collegate con tale opzione esistenziale - il Tribunale ha, invece, rilevato come, di tale appartenenza, non vi sia riscontro nella storia giudiziaria del ricorrente, mai condannato per il reato di cui all'art. 416 bis cod.pen. 4.2. Cosicchè, spostando lo scrutinio sull'elemento unificante della modalità di cui all'ari 7 della legge n. 203/1991, - al quale non può affatto dirsi che il Tribunale si sia sottratto, piuttosto confrontandosi con la allegazione difensiva - il Giudice dell'esecuzione ha elaborato uno specifico vaglio in cui, dopo avere evidenziato la mancata dimostrazione della effettiva partecipazione del ricorrente al dan camorristico, ha considerato come non possa escludersi che egli avesse prestato solo occasionalmente - mancando, appunto, il collante della partecipazione associativa - la sua opera in favore del clan Mazzarella, altresì segnalando come, dagli atti, non si traggano elementi di conoscibilità del progetto delinquenziale di siffatto sodalizio, donde l'ulteriore difficoltà di collocare i fatti de quíbus nella specifica dinamica della vita del clan, sì da poterli classificare come reati-fine. 4.2.1. Invero, la configurabilità dell' aggravante prevista dall'art. 7, d.l. 13 maggio 1991, n. 152 (conv. in legge 12 luglio 1991, n. 203), non richiede necessariamente la sussistenza di una compagine mafiosa o camorristica di riferimento ( Sez. 2 - n. 27548 del 17/05/2019 Rv. 276109); poiché è sufficiente, ai fini della sua configurazione, il ricorso a modalità della condotta che evochino la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso, non è necessario che sia stata dimostrata o contestata l'esistenza di un'associazione per delinquere, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia assumano veste tipicamente mafiosa, ed è pertanto configurabile con riferimento ai reati-fine commessi nell'ambito di un'associazione criminale comune, nonchè nel caso di reati posti in essere da soggetti estranei al reato associativo (Sez. 6, n. 41772 del 13/06/2017 Rv. 271103 ). Cosicchè, indimostrata la intraneità del ricorrente al clan Mazzarella, in definitiva, la tesi difensiva poggia sulla circostanza che, trattandosi di reati connotati da , • mafiosità, essi sarebbero riconducibili ad una sola, iniziale, deliberazione. Così non è. 4.3. E' indubbio, infatti, che la valutazione in ordine alla ricostruzione dell'esistenza di un momento deliberativo ideativo e deliberativo comune a più reati vada compiuto - come ordinariamente accade per gli stati soggettivi, appartenendo l'elemento costitutivo del medesimo disegno criminoso alla sfera psicologica dell'agente - secondo le regole della prova indiziaria, nell'ambito della quale il Giudice di merito deve apprezzare una serie di elementi rilevanti ( similare tipologia, singole causali, contiguità spaziale o temporale, le abitudini programmate di vita, secondo la enunciazione esemplificativa di cui alla sentenza delle Sezioni Unite "Gargiulo" (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017 Cc. (dep. 08/06/2017 ) Rv. 270074 ), idonei a delimitare oggettivamente una deliberazione determinata e non generica, da considerare con apprezzamento analitico, quanto alla specifica rilevanza di ciascuno, oltre che in una visione unitaria. Nè l'esistenza di una tale progettazione può essere presunta sulla sola base dell'identità o dell'analogia dei titoli di reato, ma deve trovare dimostrazione in specifici elementi atti a far fondatamente ritenere che essa sia realmente configurabile. In assenza, quindi, di tali elementi e in presenza, per converso, di non indifferenti intervalli temporali fra la commissione dei vari episodi, e di una non coerente genesi determinativa dei fatti, rilevata dal Tribunale, legittimamente è stata esclusa l'applicabilità dell'istituto, per la argomentata insufficienza dimostrativa degli indici individuati dalla Difesa ricorrente, in tal senso, non potendosi riconoscere valenza dirimente, nell'indagine dell'iniziale, unitario, atteggiamento psicologico dell'agente, neppure alla connotazione mafiosa delle condotte. E tanto poiché, come si è già ricordato, al di là del metodo mafioso o comunque della connotazione agevolatrice di una associazione camorristica nella condotta dell'agente, ciò che si richiede, ai fini del riconoscimento della continuazione, è la verifica della iniziale programmazione, almeno nelle linee essenziali, dei singoli reati, fin dalla commissione del primo ( Sez. Un. Gargiulo cit.) o, nel caso di adesione a un sodalizio criminoso, fin dall'ingresso nel medesimo ( Rv. 279430 cit.), regula juris che va ribadita anche per l'ipotesi di fatti connotati dalla speciale aggravante del metodo mafioso, che, da solo, non illumina le condotte alle quali accede di connotati significativi di una iniziale deliberazione, piuttosto potendosi ricondurne la costante presenza a uno specifico programma di vita delinquenziale, non idoneo a giustificare la medesimezza del disegno criminoso. 4.3.1. Approdo questo che rende ragione della decisione del Tribunale che, esclusa la comprovata partecipazione del Capuozzo al clan Mazzarella, solamente dedotta dal ricorrente nel proprio memoriale e fortemente sostenuta dal difensore, in assenza di una pronuncia giurisdizionale che l'abbia conclamata, ha fatto leva, per un verso, sulla eterogeneità delle condotte e, per altro, sulla distanza temporale delle fattispecie di natura omicidiaria, pe y affermare l'insussistenza di elementi significativi della originaria programmazione. 4.4. Infine non si ravvisa, nella ordinanza impugnata, la omessa valutazione degli elementi di novità introdotti con l'istanza e costituenti l'oggetto anche del mandato rescindente: la loro asserita forza dimostrativa dirimente è stata, infatti, singolarmente confutata, in maniera tutt'altro che apparente, propugnandosi l'assenza di deduzioni significative della originaria pianificazione, giacchè il compendio documentale prodotto dalla Difesa si limita a ribadire l'esistenza dei clan Caldarelli e Mazzarella e a rappresentare possibili alleanze, mentre dalla sentenza del TAR Lazio si trae solo conferma della - non contestata - scelta collaborativa del ricorrente. 5. Conclusivamente l'ordinanza impugnata contiene compiuto scrutinio di tutte le questioni dedotte dal ricorso, senza obliterarne alcuna, ed è corredata da un adeguato, pertinente e corretto tessuto argomentativo, che rende sufficiente giustificazione della delibazione negativa dell'istanza esaminata. Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp