CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 febbraio 2023
Cassazione n. 21320/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8621/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali soci e amministratori legali rappresentanti della società [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], in forza di procura allegata al ricorso, elettivamente domiciliati presso il medesimo in Roma al viale Parioli n. 43; -ricorrenti – contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis; REVOCAZIONE-controricorrente– per la revocazione della ordinanza n. 26093 della Corte Suprema di Cassazione, sesta sezione civile, pronunciata in data 28/04/2021 e depositata in data 27/09/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/06/2023dal relatore consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. La parte contribuente propose ricorso avverso un avviso di accertamento riguardante IRPEF, IRAP e IRES relativo all'anno d'imposta 2012. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale accolse il ricorso della parte contribuente. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale dell'Abruzzo rigettò l'appello dell'Agenzia delle entrate, affermando che la pretesa erariale si fondavasulle dichiarazioni di un terzo che, secondo l'impostazione della parte contribuente, eracolui che ne avevaricevuto i pagamenti e aveva emesso una fattura in suo favore, fattura che si sarebbe dispersa durante il sisma che ha colpito l'Aquila nel 2009; tale terzo era portatore di un interesse contrario a quello della parte contribuente, testimoniato dalla sua stessa condotta (omessa presentazione della dichiarazione dei redditi; svuotamento del conto corrente dai pagamenti ricevuti),circostanza che ne minava in radice la credibilità, per il suo interesse di non assolvere alla propria obbligazione tributaria; di contro la parte contribuente aveva dimostrato sia il rapporto di collaborazione dei cui costi si discuteva, attraverso i contratti esibiti, sia i pagamenti attraverso i bonifici bancari, sia ancora di aver operato e liquidato le relative ritenute d'imposta su quanto corrisposto. L'Agenzia delle entrate proposericorso per cassazione affidato ad un unico motivo di impugnazione mentre la parte contribuente si costituì con controricorso.La Corte, sesta sezione, con l’ordinanza n. 26093, pronunciata in data 28/04/2021 depositata in data 27/09/2021, accolse il ricorso erariale, cassando con rinvio la sentenza impugnata. 2. Con ricorso notificato a mezzo p.e.c. in data 25/03/2022, sia all’Agenzia delle entrate che all’Avvocatura generale dello Stato, i contribuentipropongono ricorso per revocazione. L’Agenzia delle entrate è rimasta intimata. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte per l’udienza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. La causa è stata fissata per la camera di consiglio del 28/06/2023, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31/08/2016, n. 168, conv. in l. 25/10/2016, n.197. Considerato che: 1. Nel giudizio concluso con l’ordinanza impugnata in questa sede, l’Agenzia propose ricorso, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., denunciandoviolazione e falsa applicazione degli artt. 109 t.u.i.r., 39 del d.P.R. n. 600 del 1973, 19 e 21 del d.P.R. n. 633 del 1972, 2697, 2699, 2700 e 2729 cod. civ., perché gravava sul contribuente l'onere di provare la reale sussistenza dell'operazione fatturata. La Corte, con l’ordinanza in questa sede impugnata , accolse il ricorso, cassando con rinvio la sentenza impugnata. 2. I ricorrenti, premesso che la proposta del relatore era di segno opposto, e cioè in favore del rigetto del ricorso erariale, deducono errori di fatto, rilevanti ai sensi degli artt. 391-bis e 395 n. 4 cod. proc. civ., in quanto, mentre nella proposta del relatore era evidenziato che l’elemento probatorio dedotto dall’ufficio, a fondamento dell ’ asserita inesistenza delle operazioni, fosse costituit o unicamente dalle dichiarazioni di un terzo controinteressato, [OSCURATO:PERSONA], l’ordinanza aveva evidenziato alcuni elementi fattuali (la mancanza della fattura, la mancata prova del ricevimento del pagamento e la circostanza che il soggetto che l’avrebbe emessa negava di averlo fatto)che non trovavano conferma in atti. In particolare: a) la mancanza della fattura era elemento non accertato in fatto dai giudici di merito ed anzi escluso dall’accertamento; né a lla fattura, emessa nel 2012, era riferibile la difesa attribuita, dall’ordinanza impugnata, ai contribuenti (la perdita incolpevole della fattura dovuta al sisma del 2009, evento evidentemente impossibile in quanto verificatosi tre anni prima della emissione della fattura); b) la mancata prova del pagamento era elemento del tutto escluso dagli atti come accertato dalle sentenze di merito, essendo pacifico che il pagamento nel 2012 era avvenuto mediante bonifici ed essendo l’assunto dell’ufficio fondato su un successivo storno delle somme ricevute; la questione della mancata prova del pagamento era infattirelativa ad altre annualità. Assumono i ricorrenti che tali errori siano decisivi, perché, se espunti dalla decisione, la sola inattendibilità del Passalacqua non potrebbe fondare una decisione diversa dalla proposta del relatore che aveva evidenziato come il ricorso fosse da respingere in quanto l’onere della prova era stato rispettato e nel resto esso fosse volto ad una diversa valutazione delmerito della controversia . I ricorrenti deducono altresì un secondo errore revocatorio relativo all’onere probatorio gravante sui contribuenti; nel giudizio di merito infatti questi ultimi non si erano limitati a contestare quanto dedotto dall’Agenzia ma avevano anche introdotto e provato elementi ulteriori, dati dall’esistenza dei contratti di intermediazione, dai pagamenti effettuati mediante bonifici, dal pagamento delle ritenute su tali somme, tutti elementi fattuali probanti l’effettiva esecuzione delle prestazioni.In sede rescissoria, alla luce della fondatezza delle deduzioni sugli errori revocatori, insistono sulla inammissibilità o infondatezza dell’originario ricorso erariale. 3. In data 13/0 6 /2023 i ricorrenti hanno depositato telematicamente rinuncia al ricorso, avendo la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in sede di rinvio, rigettato l’appello erariale. La rinuncia al ricorso per cassazione risulta perfezionata nel caso in cui la controparte ne abbia comunque avuto conoscenza prima dell'inizio dell'udienza, e, trattandosi di atto unilaterale recettizio, produce l'estinzione del processo a prescindere dall'accettazione, che rileva solo ai fini delle spese (Cass., Sez. U., 24/12/2019, n. 34429; Cass. 29/07/2014, n. 17187). Invero, poiché l'art. 306 cod. proc. civ. non si applica al giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso non integra un atto cosiddetto accettizio (che richiede, cioè, l'accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali). 4. Non vi è a provvedere sulle spese di lite, in ragione delmancato svolgimento di attività difensiva della intimata Agenzia. Non sussistono i presupposti processuali per l'applicazione del pagamento del cd. doppio contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1-quater, d