CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 maggio 2023
Cassazione n. 13805/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23370/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA P.ZZA S. [OSCURATO:PERSONA] 18-B, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 4747/2018 depositata il 10/07/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Pagina2di 7 - RGN 23370 /201 8 estensore cons. m.ferro [OSCURATO:PERSONA] Rilevatoche: 1. [OSCURATO:PERSONA] e il suo amministratore [OSCURATO:PERSONA] impugnanola sentenza di CORTE D'APPELLO ROMA n. 4747/2018 depositata il 10/07/2018 che ne ha rigettato il reclamo avverso la dichiarazione di fallimentogià resa , quanto alla società, da Trib. Tivoli il 3.10.2014 (sent. n.43) suistanza di [OSCURATO:SOCIETA]. ; 2. la corte ha premesso che : a) la decisione seguiva alla riassunzione del giudizio, da parte dei reclamanti, dopo la cassazione con rinvio disposta da Cass. 8.3.2017, n. 6010 rispetto a precedente sentenza App. Roma 25.5.2015, n. 3216; b) dopo l’istanza di fallimento, la debitrice aveva depositato domanda di concordato con riserva, ricevendo dal tribunale successivitermini per integrare prima la documentazione introduttiva (elenco dei creditori, delibera societaria) e poi proposta, pia no e documentazione essenziale ex art.161 co.6 l.f.; c) il tribunale, rilevando che, come da informativa del commissario giudiziale, vi era stato pagamento a taluni creditori sociali e senza autorizzazione per circa 40mila euro , dichiarava improcedibile l a domanda di concordato e in pari data pronunciava il fallimento,avversato con reclamo una prima volta respinto ; d) la cit. Cass.6010/2017 rilevava che la corte aveva del tutto omesso la motivazione relativaalla natura di atto di straordinaria amminist razione di detti pagamenti , nonchédella portata frodatoria di ess i rispetto alle possibilità di adempimento dellaproposta; 3. la corte ha ritenuto che: a) la società non aveva altrimenti giustificato inumerosi pagamenti effettuat i dopo l’istanza di conco rdato , se non in modo generico e comunque tale da non escludere l’atto di frode, senza dunque offrirne la prova siccome atti inerenti alla ordinaria amministrazione, non incidentisul patrimonio del debitore o comunque utili alla continuità aziendale ealla buona esecuzione della proposta; b) tali pagamenti, pari a circa il 10% dei soli chirografari, erano stati descritti quali genericamente 1) rivolti a fornitori che altrimenti avrebbero interrotto le consegne , senz’altra precisazione né sulle merci né sul tenore degli accordi che ciò avessero Pagina3di 7 - RGN 23370 /201 8 estensore cons. m.ferro previsto; 2) solutori secondo accordi e rateizzazioni anteriori, senza più analiticadescrizione di tali patti e per quali contratti; 3) destinati al saldo di cambiali, invero dimostrate solo per due su 11 creditori; c) la società, ove avesse voluto ricorrere a pagamenti di debiti pregressi, avrebbe dovuto utilizzare il procedimento dell’art.182quinquies, co. 4, l.f. applicabile alle prestazioni essenziali del concordato in continuità e necessitante dell’attestazione del professionista titolato ivi previsto ; d) la società era dichiaratamente in sofferenza finanziaria, cioè priva di liquidità e dunque tenutaa conservare tutto il suo patrimonio , tant’è che la soddisfazione ai creditori era stata promessa avendo riguardo all’incasso da terzi, ciò imponendodi dar conto in modo specifico , come invece non avvenuto , di quale bloccosarebbe occorso in caso di assenza dei pagamenti pregressi e di quale valore aggiunto, correlato al concordato, si sarebbe incrementato i l patrimonio; e) pari incompletezza afferiva al timore dei protesti (da scongiurare solo per alcuni titoli) , alla regolarizzazione tributaria e al conseguimento del DURC ; f) la conseguente valutazione quali atti d i straordinaria amministrazione s’imponeva pertanto a seguito del deficit probatorio, in assenza di elementi di segno contrario che evidenziassero l’ispirazione alla migliore soddisfazione dei creditori , tanto più che per essi alcuni pagamenti si riferivano a debiti del 2013, dunque al di fuori di un contestoaltrimenti giustificativo , secondo la indicazione della Cassazione ; g) lacorte disponeva così, con il rigetto, la condanna alle spese dei due giudizi direclamo e del giudizio di cassazione, a ciò delegata; 4. i ricorrenti ha nno avversato la sentenza in quattro motivi , illustrati poi damemoria. [OSCURATO:PERSONA] Consideratoche: 1. con il primo motivo , il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art.112 c.p.c.,per erronea applicazione nella sentenza del principio di diritto enunciato da C ass. 6010/2017 , avendo la corte romana esaminato solo parte delle questioni sollevate , dunque omettendo le circostanze volte a ricostruire il Pagina4di 7 - RGN 23370 /201 8 estensore cons. m.ferro contesto– di continuità produtti va e necessità finanziarie - dei pagamenti nonautorizzati; 2. con il secondo m o tivo , s’invoc a la violazione dell’art. 158 c.p.c. , essendostata la sentenza deliberata da due componenti del collegio già autore deldecreto d’improcedibilità del concordato pre ventivo, reso il 28.7.2015; 3. con il terzo motivo si deduce il vizio di motivazione, avendo la corte omesso di dar conto della essenzialità dei pagamenti e della offerta della debitricedi versare alla procedura circa 16mila euro al fine di ripristinare la parcondicio creditorum , avendo negato il primo giudice il termine richiesto a talescopo e mal valutato la capacità produttiva e finanziaria della società ; 4. con il quarto motivo è censurata la co ndanna alle spese, disposta ancheper il primo giudizio di reclamo, ove la ricorrente era rimasta vincitrice; 5. il secondo motivo, di natura pregiudiziale e così in immediata valutazione, è in fondato ; rispetto a lla decisione che dispone il rinvio prosecutorio (nel caso, l’o r dinanza di questa Corte n. 6010/2017) , non possono dirsi violati i limiti « sull’alterità del giudice rispetto ai magistrati persone fisiche che hanno pronunciato il provvedimento cassat o » (come costantemente precisato nella giur isprudenza di legittimità : C ass. 11120/2017, 2114/2021); invero il decreto App. Roma 28.7.2015, del cui collegio erano componenti due magistrati poi presenti anche nel collegio della sentenza ora impugnata, non integra gli estremi del provvedimento impugnatoe così cassato dalla citata ordinanza; 6. si trattò infatti di un diverso decreto , emesso nel proc. n. 52233/2014 a seguito del reclamo, pur interposto dalla società debitrice ed il suo amministratore, contro la sola declaratoria di improcedibilità del Tribunale di Tivolidel 3.10.2014 che, rilevando i pagamenti non autorizzati in violazione dell’art.161 co.6- 7 l.f., aveva appunto determinato l’arresto del concordato preventivo, con al tra pronuncia dichiarando il fallimento ; in tale decreto, la corteosservò che, nel frattempo, società debitrice e amministratore avevano riversatole stesse doglianze in apposito e diverso giudizio ( n. 52418/2014) , instaurato quale impugnazione anche della sentenza di fallimento, la cui trattazione implicava, anche per questa ragione, pieno assorbimento delle Pagina5di 7 - RGN 23370 /201 8 estensore cons. m.ferro censure interposte in ordine alla improcedibilità del concordato e perciò prosecuzione unitaria , in applicazione del principio di necessario coordinamento; 7. ne consegue che la mancanza di identità tra provvedimento cassato e nuovoprovvedimento qui impugnato rispetto al secondo decret o (in R.G. n. 52223/2014),da un lato , nonché l’evidente natura ordinatoria nella sostanza assuntadal citato decreto 28.7.2015, che ha – con chiara ratio decidendi – datoatto della pendenza di un giudizio di reclamo pieno promosso alfine dai ricorrenti contro la dichiarazione di fallimento ed ogni vizio attinente alla mancata prosecuzione del concordato, dall’altro, rendono conto della insussistenteviolazione dell’art.158 c.p.c.; 8. il primo e terzo motivo, a loro volta di opportuna trattazione congiunta, non sono fondati ; la corte, in ottempera nza a l principio espresso con l’ordinanzaCass. n. 6010/2017, ha esaminato l’intero contesto operazionale incui i pagamenti, privi di autorizzazione, hanno so ddisfatto debiti pregressi, ponendoin evidenza la genericità del richiamo alla loro essenzialità , le carenze dei rinvii documentali alle conseguenze per la parte ove non fossero stati adempiuti,la omessa illustrazione di precisi indici di coerenza rispetto al piano concordatario, la mancata deduzione e prova dell’attitudine almeno conservativa del patrimonio cui sarebbero stati destinati e dunque derivandonela plausibile natura di atti anche di straordinaria amministrazione, stantela comprovata (e non contestata) crisi di liquidità della debitrice; non solo dunque si tratta di apprezzamenti r imessi al giudice di merito e, come tali,non sindacabili in questa sede (Cass. s.u. 8053/2014), ma per essi può dirsirispettato il principio per cui in effetti i l pagamento non autorizzato dal giudice di un debito scaduto eseguito in data successiva al d eposito della domandadi concordato preventivo, determina la non prosecuzione o revoca dellaprocedura, « salvo che l'imprenditore dimostri nel relativo procedimento ... che tale pagamento non sia stato pregiudizievole per l'interesse dei creditori,essendo ispirato al criterio della loro migliore soddisfazione, né sia stato diretto a frodarne le ragioni, così pregiudicando le possibilità di Pagina6di 7 - RGN 23370 /201 8 estensore cons. m.ferro adempimentodella proposta formulata con la domanda di concordat o» (Cass.16808/2019); 9. anche invero osservando che il citato indirizzo esprime un accento di maggiore severità in termini di allocazione della prova (da vincere direttamente da parte del debitore rispetto ad una presunzione di frode o comunquecontrarietà alla norma) , almeno rispetto a Cass. 11958/2018 (che pure ha sancito il difetto di automatismo tra pagamento di debito non autorizzatoe revoca concordataria ), non si è mancato di rilevare che « ciò che accomunagli orientamenti ... menzionati è che entrambi richiedono comunque algiudice di merito un apprezzamento sulla idoneità o meno degli atti compiuti dal debitore a frodare i creditori, che non può quindi discendere automaticamente dalla sola mancanza dell'autorizzazione dell'atto da parte del giudice delegato ... m a presuppone pur sempre una valutazione sulle risultanze probatorie emergenti dagli atti di causa » ( come notato da Cass.33235/2019); nella vicenda, la motivazione esibita rispetta appieno sia tale puntocomune, sia il principio reso con la statuizione cas satoria citata, che imponevaal giudice del rinvio di motivare tanto sulla natur a dei pagamenti quantosulla loro coerenza con la proposta negoziale; 10.né, infine, appare idoneamente censurata la proposizione argomentativache, richiamando l’art.182quinquies co. 4 (in realtà 5) l.f., ne valorizza la decisività de i pagamenti dei debiti pregressi che , al di là del procedimentoautorizzatorio, risultino correlati a prestazioni essenziali per la prosecuzione dell’attività d’impresa e funzionali a d assicurare la migliore soddisfazionedei creditori; su questo piano , anche la censura in ordine alla mancataconcessione di un termine per integrare il deficit con un autonomo versamento (tra l’altro , per somma inferiore a quella oggetto di stigmatizzazionedella corte) appare eccedente la ratio decidendi e, come tale, inammissibile; 11.il quarto motivo è fondato, pur senza conseguenze sulla complessiva statuizionedi non accoglimento del ricorso nelle sue parti principali ; in effetti, insede di primo giudi zio di reclamo società e amministratore erano risultati vincitorie dunque mancava il titolo perché la corte li assoggettasse alle spese Pagina7di 7 - RGN 23370 /201 8 estensore cons. m.ferro anchedi quella fase ; per esse, la sentenza va dunque corretta , espungendo dalla condanna al pagamento le somme fissate per il primo giudizio di reclamo; conclusivamente,il ricorso va rigettato , con l’eccezione del quarto motivo, il cui accoglimento non immuta la correttezza delle statuizioni principali e con solaespunzione della condanna già disposta al pagamento delle spese del primo giudiziodi reclamo, non dovuta , qui disponendos ene la comp ensazione, stante l’esitocomplessivo della lite e la natura dell’errore della prima sentenza della corte d’appello ; per esso, pertanto, vi è limitata cassazione e decisione nel merito,immutata la restante statuizione impugnata; non vi è condanna alle spesedel presente procedimento stante la non costituzione della procedura e la sostanziale soccombenza finale dei ricorrenti ; va infine riconosciuta la sussistenzadei presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato (Cass. s.u.4315/2020). P.Q.M. rigettai primi tre motivi del ricorso; in accoglimento del quarto motivo , cassa la decisione impugnata e, decidendo la causa nel merito, compensa le spese delprimo giudizio di reclamo fra le parti, ferma ogni altra statuizione della Corte d’appellodi Roma e di cui alla sentenza impugnata 10.7.2018, n. 4747 ; ai