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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 40399/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/04/1979 avverso la sentenza del 20/12/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 92/RG 17044 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 7avu,s.

1. Sebastiano PAtel. impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di resistenza deducendo violazione di legge in ordine alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche.

2. Il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto €1194~ti riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese, con corretti argomenti giuridici, dalla sentenza impugnata a pag. 2 in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche che, come è noto, non costituiscono un diritto dell'imputato ma devono essere fondate su elementi positivi non emersi e non allegati, a fronte di una condotta particolarmente pericolosa posta in essere da soggetto pluri-recidivo;

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds.

Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammend Così deciso il 30 settembre 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/04/1979 avverso la sentenza del 20/12/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 92/RG 17044 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 7avu,s. 1. Sebastiano PAtel. impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di resistenza deducendo violazione di legge in ordine alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche. 2. Il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto €1194~ti riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese, con corretti argomenti giuridici, dalla sentenza impugnata a pag. 2 in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche che, come è noto, non costituiscono un diritto dell'imputato ma devono essere fondate su elementi positivi non emersi e non allegati, a fronte di una condotta particolarmente pericolosa posta in essere da soggetto pluri-recidivo; 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammend Così deciso il 30 settembre 202
Sentenza Cassazione n. 40399/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris