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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 febbraio 2026

Cassazione n. 24099/2026

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4/02/2026 del TRIBUNALE DI BRESCIAnei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/08/1989Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto l’inammissibilità del ricorso;lette la memoria nonché la memoria di replica dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], concui è stata richiesta l’inammissibilità del ricorso introduttivoricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 d.l. N.137/2020e successivo art. 8 d.l. 198/2022.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l'impugnato provvedimento il Tribunale di Brescia ha annullato ildecreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari diBrescia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato in relazione alla partecipazione aduna associazione per delinquere a carattere transnazionale, finalizzata acommettere plurime truffe ed estorsioni online, oltre al riciclaggio eall'autoriciclaggio dei relativi proventi.2.

Formulando ricorso per Cassazione, il Pubblico Ministero di Brescia hadedotto la violazione di legge ex art. 606, lett. b, cod. proc. pen., in riferimentoagli artt. 310 e 321 cod. proc. pen..

Si lamenta altresì (pg. 9 e pg. 12) l’apparenzamotivazionale, non essendo possibile comprendere le reali ragioni della pronunciadal testo della stessa.Nel ricorso si afferma che la decisione del Tribunale ha erroneamenteapplicato la legge in ordine all'istituto del sequestro preventivo ed ai poterispettanti alle autorità procedente in sede di riesame, relativamente allaquantificazione del profitto generato dai delitti ed oggetto del provvedimento disequestro preventivo, disapplicando, in sostanza, i principi enunciati dalla Corte diCassazione nello stesso precedente evocato nel provvedimento del Tribunale (Sez.U, n. 13783 del 26.09.2024, Massini, Rv 287756-01).In particolare, si evidenzia che l'errore commesso dal tribunale consistenell'aver annullato il decreto genetico laddove si sarebbe piuttosto dovutoprocedere al ricalcolo della quota di profitto pervenuta a ciascun partecipe, sullaquale applicare il vincolo.

Infatti, il potere di natura integrativa spettante altribunale del riesame è riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità, peresempio laddove gli si riconosce la facoltà, quando sia in questione il principio diproporzionalità, di procedere alla rideterminazione esatta dell'imposta evasa, alfine di parametrarvi correttamente l'entità del sequestro.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile poiché basato su un motivo manifestamenteinfondato, per diversi profili.2.

Innanzi tutto, il motivo è manifestamente infondato laddove deduce la meraapparenza motivazionale.Per tale profilo, è sufficiente ricordare che l’apparenza motivazionalecostituisce una categoria di elaborazione giurisprudenziale che si concretizza soloallorché l’apparato giustificativo predisposto dal giudice non risponda ai requisitiminimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo (Sez. 1, n.4787 del 10/11/1993, dep. 94, Pm c/ Bertini, Rv. 196361 - 01) come, per esempio,nel caso di utilizzo di timbri o moduli a stampa (Sez. 1, n. 1831 del 22/04/1994,PM c/ Caldaras, Rv. 197465-01; Sez. 1, n. 43433 dell'8/11/2005, Costa, Rv.233270-01; Sez. 3, n. 20843, del 28/04/2011, S., Rv. 250482-01) o di ricorso aclausole di stile (Sez. 6, n. 7441 del 13/03/1992, P.C. c/ Bonati, Rv. 190883-01;Sez. 6, n. 25631 del 24/05/2012, P.M. c/ Piscopo, Rv. 254161 - 01).

In tali casi,il provvedimento è del tutto privo, nella parte esplicativa, dei requisiti minimi dicoerenza e completezza, al punto da risultare inidoneo a rendere comprensibilel'iter logico seguito dal giudice di merito, ovvero da rendere oscure le ragioni chehanno giustificato il provvedimento (Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv.266365; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080; Sez. 2, n. 20968del 06/07/2020, Noviello, Rv. 279435; Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulè,Rv. 279284).

Si tratta di situazioni estreme, patologiche dell’apparatomotivazionale, che non si rinvengono nel caso concreto.3.

Il motivo è, inoltre, manifestamente infondato nella parte in cui denunciala violazione di legge da parte del Tribunale per aver omesso di procedere alla‘ripartizione’ tra gli indagati dell’onere ablatorio derivante dal frazionamento delsequestro preventivo in ossequio ai principi giurisprudenziali condivisi.Sotto questo aspetto, la Corte non condivide l’impostazione del PubblicoMinistero bresciano, secondo cui il Tribunale avrebbe omesso il frazionamentodel(l’onere derivante dal) sequestro, pur avendo tutti i dati necessari perprocedervi.Il frazionamento in parti uguali, infatti, presuppone la verificata impossibilitàdi procedere alla attribuzione, a ciascuno dei coindagati, del quantum di beneficioillecito da ciascuno di loro ricevuto dalla commissione del reato (o, come nel casospecifico, dei reati).

Sul punto, tuttavia, non vi è alcun elemento concreto, nessunospunto fattuale che consenta di giungere a qualsivoglia conclusione, poiché ilPubblico Ministero non ha effettuato alcun accertamento sulla destinazione finaledei flussi di denaro proveniente dalle truffe e dalle estorsioni, o, quanto meno, nonne ha comunicati gli esiti.Il Tribunale ha preso atto di un tanto e, nell’assenza di parametri per lavalutazione, ha, correttamente, proceduto all’annullamento.

In effetti, laripartizione egualitaria dell’onere (cioè il frazionamento tra tutti gli indagati, inparti uguali) non può che essere il frutto della constatazione dell’insussistenza dielementi di valutazione, e non la conseguenza della mancata ricerca degli elementistessi, che non compete al giudice (o al tribunale) ricercare.Spetta al Procuratore, nella fase dell’indagine, ricercare detti elementi, ecomunicarne l’esito al giudice, anche se negativo, nel momento in cui procede allarichiesta di emissione del sequestro.4.

Per le ragioni sopra dette, il ricorso è inammissibile.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così deciso, il 28 aprile 2026Il Consigliere relatore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
4/02/2026 del TRIBUNALE DI BRESCIAnei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/08/1989Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto l’inammissibilità del ricorso;lette la memoria nonché la memoria di replica dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], concui è stata richiesta l’inammissibilità del ricorso introduttivoricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 d.l. N.137/2020e successivo art. 8 d.l. 198/2022.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l'impugnato provvedimento il Tribunale di Brescia ha annullato ildecreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari diBrescia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato in relazione alla partecipazione aduna associazione per delinquere a carattere transnazionale, finalizzata acommettere plurime truffe ed estorsioni online, oltre al riciclaggio eall'autoriciclaggio dei relativi proventi.2. Formulando ricorso per Cassazione, il Pubblico Ministero di Brescia hadedotto la violazione di legge ex art. 606, lett. b, cod. proc. pen., in riferimentoagli artt. 310 e 321 cod. proc. pen.. Si lamenta altresì (pg. 9 e pg. 12) l’apparenzamotivazionale, non essendo possibile comprendere le reali ragioni della pronunciadal testo della stessa.Nel ricorso si afferma che la decisione del Tribunale ha erroneamenteapplicato la legge in ordine all'istituto del sequestro preventivo ed ai poterispettanti alle autorità procedente in sede di riesame, relativamente allaquantificazione del profitto generato dai delitti ed oggetto del provvedimento disequestro preventivo, disapplicando, in sostanza, i principi enunciati dalla Corte diCassazione nello stesso precedente evocato nel provvedimento del Tribunale (Sez.U, n. 13783 del 26.09.2024, Massini, Rv 287756-01).In particolare, si evidenzia che l'errore commesso dal tribunale consistenell'aver annullato il decreto genetico laddove si sarebbe piuttosto dovutoprocedere al ricalcolo della quota di profitto pervenuta a ciascun partecipe, sullaquale applicare il vincolo. Infatti, il potere di natura integrativa spettante altribunale del riesame è riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità, peresempio laddove gli si riconosce la facoltà, quando sia in questione il principio diproporzionalità, di procedere alla rideterminazione esatta dell'imposta evasa, alfine di parametrarvi correttamente l'entità del sequestro.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile poiché basato su un motivo manifestamenteinfondato, per diversi profili.2. Innanzi tutto, il motivo è manifestamente infondato laddove deduce la meraapparenza motivazionale.Per tale profilo, è sufficiente ricordare che l’apparenza motivazionalecostituisce una categoria di elaborazione giurisprudenziale che si concretizza soloallorché l’apparato giustificativo predisposto dal giudice non risponda ai requisitiminimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo (Sez. 1, n.4787 del 10/11/1993, dep. 94, Pm c/ Bertini, Rv. 196361 - 01) come, per esempio,nel caso di utilizzo di timbri o moduli a stampa (Sez. 1, n. 1831 del 22/04/1994,PM c/ Caldaras, Rv. 197465-01; Sez. 1, n. 43433 dell'8/11/2005, Costa, Rv.233270-01; Sez. 3, n. 20843, del 28/04/2011, S., Rv. 250482-01) o di ricorso aclausole di stile (Sez. 6, n. 7441 del 13/03/1992, P.C. c/ Bonati, Rv. 190883-01;Sez. 6, n. 25631 del 24/05/2012, P.M. c/ Piscopo, Rv. 254161 - 01). In tali casi,il provvedimento è del tutto privo, nella parte esplicativa, dei requisiti minimi dicoerenza e completezza, al punto da risultare inidoneo a rendere comprensibilel'iter logico seguito dal giudice di merito, ovvero da rendere oscure le ragioni chehanno giustificato il provvedimento (Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv.266365; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080; Sez. 2, n. 20968del 06/07/2020, Noviello, Rv. 279435; Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulè,Rv. 279284). Si tratta di situazioni estreme, patologiche dell’apparatomotivazionale, che non si rinvengono nel caso concreto.3. Il motivo è, inoltre, manifestamente infondato nella parte in cui denunciala violazione di legge da parte del Tribunale per aver omesso di procedere alla‘ripartizione’ tra gli indagati dell’onere ablatorio derivante dal frazionamento delsequestro preventivo in ossequio ai principi giurisprudenziali condivisi.Sotto questo aspetto, la Corte non condivide l’impostazione del PubblicoMinistero bresciano, secondo cui il Tribunale avrebbe omesso il frazionamentodel(l’onere derivante dal) sequestro, pur avendo tutti i dati necessari perprocedervi.Il frazionamento in parti uguali, infatti, presuppone la verificata impossibilitàdi procedere alla attribuzione, a ciascuno dei coindagati, del quantum di beneficioillecito da ciascuno di loro ricevuto dalla commissione del reato (o, come nel casospecifico, dei reati). Sul punto, tuttavia, non vi è alcun elemento concreto, nessunospunto fattuale che consenta di giungere a qualsivoglia conclusione, poiché ilPubblico Ministero non ha effettuato alcun accertamento sulla destinazione finaledei flussi di denaro proveniente dalle truffe e dalle estorsioni, o, quanto meno, nonne ha comunicati gli esiti.Il Tribunale ha preso atto di un tanto e, nell’assenza di parametri per lavalutazione, ha, correttamente, proceduto all’annullamento. In effetti, laripartizione egualitaria dell’onere (cioè il frazionamento tra tutti gli indagati, inparti uguali) non può che essere il frutto della constatazione dell’insussistenza dielementi di valutazione, e non la conseguenza della mancata ricerca degli elementistessi, che non compete al giudice (o al tribunale) ricercare.Spetta al Procuratore, nella fase dell’indagine, ricercare detti elementi, ecomunicarne l’esito al giudice, anche se negativo, nel momento in cui procede allarichiesta di emissione del sequestro.4. Per le ragioni sopra dette, il ricorso è inammissibile. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così deciso, il 28 aprile 2026Il Consigliere relatore Il Presidente
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