CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 30617/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
- Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 16246/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante,rappresentata e difesa dagli avv.ti ANTONIO D’ALOIA ([OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]); -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], gli ultimi due quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]); -controricorrenti - Cameradi consiglio del 25 ottobre 2024 – R.G. n. 16246/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri avverso la sentenza n. 118/2022 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA],depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/10/2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; ritenutoche, consentenza resa in data 3/2/2022, la Corte d’appello di Genova haconfermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettatola domanda proposta dalla Deca di Elio e [OSCURATO:PERSONA] e C.s.a.s. (Deca) per la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e Maria FinaRondoni al risarcimento del danno subito dalla società attrice in conseguenzadel preteso illecito precontrattuale dei convenuti, i quali, secondola prospettazione della società attrice, dopo aver promesso la futura vendita di un proprio immobile al prezzo di euro 900.000,00, avrebbero successivamente rifiutato la conclusione di tale vendita al prezzo di euro 680.000,00, in conformità alla proposta di riformulazione di detto prezzo, avanzata dalla Deca, nella specie giustificata unicamente dalla rilevata presenza di taluni irregolarità ediliziedell’immobile dei convenuti che ne riducevano la superficie; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato come il primo giudice avesse correttamente escluso il ricorsodi alcun illecito precontrattuale dei convenuti, dovendo ritenersi giustificata la mancata conclusione dell’accordo al prezzo più basso riformulatodalla Deca, avendo quest’ultima prospettato le condizioni delnuovo accordo in forza di una risoluzione meramente unilaterale, priva di alcuna previa trattativa tra le parti, con la conseguente insussistenzadi alcun ragionevole affidamento della Deca sulla futura conclusionedel contratto di compravendita immobiliare alle condizioni pretesedalla società attrice;Cameradi consiglio del 25 ottobre 2024 – R.G. n. 16246/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri avversola sentenza d’appello, la Deca di Elio e [OSCURATO:PERSONA] eC. s.a.s. propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo d’impugnazione; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], gli ultimi due quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], resistonocon controricorso; entrambele parti hanno depositato memoria; consideratoche, conl’unico motivo di impugnazione proposto, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art.1337 cod. civ., in relazione al disposto dell’art. 360 c.p.c. n. 3, peravere la corte territoriale erroneamente escluso la responsabilità precontrattualedei signori Bicchi e Rondoni sul rilevo che gli stessi non fosseroobbligati a vendere l’immobile di loro proprietà alle condizioni proposte da [OSCURATO:SOCIETA]., essendo viceversa emerso, sulla base degli elementi di prova complessivamente acquisiti al giudizio, l’effettiva sussistenza di un giustificato affidamento della società istante (nella specie,illecitamente tradito dalla controparte) sulla futura conclusione dellacompravendita immobiliare oggetto di lite; ilmotivo è inammissibile; osservail Collegio come, attraverso la proposizione del motivo in esame, la società ricorrente – lungi dal denunciare l’erronea ricognizione,da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata dalla norma di legge richiamata – si sia limitata ad allegare un’erronea ricognizione, da parte del giudice a quo , della fattispecieconcreta a mezzo delle risultanze di causa: operazione che non attiene all’esatta interpretazione della norma di legge, inerendo bensì alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile,in sede di legittimità, unicamente sotto l'aspetto del vizio di Cameradi consiglio del 25 ottobre 2024 – R.G. n. 16246/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri motivazione, neppure coinvolgendo, la prospettazione critica del la ricorrente,l’eventuale falsa applicazione dell a norm a richiamat a sotto il profilo dell’erronea sussunzione giuridica di un fatto in sé incontroverso, insistendo propriamente la stessa nella prospettazione diuna diversa ricostruzione dei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal giudice a quo , con particolare riguardo all’effettiva e concreta creazione, per effetto del comportamento della controparte, di un obiettivo affidamento della società interessata circa la futura conclusionedel contratto dedotto alle condizioni d a lla stessa p roposte; nel caso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell’epigrafedel motivo d’impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l’ ubi consistam delle censure sollevate dall’odiernasocietà ricorrente deve piuttosto individuarsi nella negata congruità dell’interpretazione fornita dalla corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti,dei fatti di causa o dei rapporti tra le parti ritenuti rilevanti ; sitratta, come appare manifesto, di un’argomentazione critica con evidenza diretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fattispecieconcreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimentoimpugnato; ciòposto, il motivo d’impugnazione così formulato deve ritenersi inammissibile, non essendo consentito alla parte censurare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzionedi un fatto giuridicamente rilevante sul quale la sentenza doveva pronunciarsi, non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisitiminimi previsti dall’art. 360 n. 5 c.p.c. ai fini del controllo della Cameradi consiglio del 25 ottobre 2024 – R.G. n. 16246/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri legittimità della motivazione nella prospettiva dell’omesso esame di fattidecisivi controversi tra le parti ; sullabase di tali premesse, dev’essere dichiarata l’inammissibilità delricorso; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a normadel comma 1 - quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 14.000,00, oltre alle spese forfettarienella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, eagli accessori come per legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo