CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 00130/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto dei ricorsi, e quelle dei ricorrenti, che hanno, invece, insistito per il loro accoglimento; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 21 gennaio 2022 la Corte di appello di Messina, in parziale riforma di quella emessa dal Tribunale dì Messina il 2 luglio 2020, ha rideterminato in venticinque giorni di arresto e 2.300 euro di multa ciascuno la pena, condizionalmente sospesa, inflitta ad [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenuti responsabili dei reati sanzionati dagli artt. 681 e 659, secondo comma, cod. pen.. 2. Il procedimento penale nell'ambito del quale sono state adottate le predette decisioni è scaturito dal controllo effettuato il 2 luglio 2017 dai Carabinieri della Stazione di Sant'[OSCURATO:PERSONA] presso il locale «Capo dei Greci», ove era in corso una serata danzante che, secondo quanto concordemente accertato dai giudici di merito, si era protratta sino alle ore 3:20 ed aveva visto la partecipazione di 1.060 persone, in violazione dell'ordinanza sindacale che vietava la diffusione musicale oltre le ore 3:00 e del limite alla capienza della struttura, fissato, a quel tempo, in 750 persone dalla Commissione di vigilanza del Comune di Sant'[OSCURATO:PERSONA]. 3. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono, con unico atto ed il patrocinio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorsi per cassazione articolati su tre motivi, con il primo dei quali il solo Biondi eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte di appello indebitamente disatteso il motivo di impugnazione relativo all'attribuzione, nei suoi confronti, della veste di amministratore di fatto della società «[OSCURATO:PERSONA] s.r.I.» — in realtà affidata all'esclusiva gestione della moglie [OSCURATO:PERSONA] riconnessa dai giudici di merito alla sua occasionale presenza all'interno della struttura in occasione dell'accesso dei militi. Con il secondo motivo, í ricorrenti lamentano, ancora, violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte di appello indebitamente disatteso il motivo di impugnazione vertente sulla prova del superamento del limite massimo della capienza consentita, rimessa a conteggi empirici e tutt'altro che affidabili, e sull'inoffensività della condotta, attestata dall'avere i Carabinieri, presenti in loco già dalle ore 01:45, consentito che l'intrattenimento proseguisse, nonché dall'ampliamento, di poco successivo, della capienza a 1.200 persone, numero superiore a quello di coloro che, a dire degli operanti, erano, in quella circostanza, presenti. Con il terzo ed ultimo motivo, i ricorrenti deducono violazione di legge, sostanziale e processuale, e vizio di motivazione in relazione alla qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 659, secondo comma, cod. pen., anziché, come indicato in rubrica, del primo comma del medesimo articolo, avvenuta in spregio del principio di necessaria correlazione tra accusa e sentenza. Rilevano, al riguardo, che la contestazione era circoscritta al disturbo all'occupazione ed al riposo delle persone, rivelatosi insussistente e non avrebbe potuto essere estesa, come fatto dalla Corte di appello, all'esercizio di una professione o di un mestiere rumoroso, nozione cui la gestione di una discoteca è gioco forza estranea. Aggiungono che, essendo il bene della pubblica tranquillità oggetto della tutela apprestata dalle fattispecie previste da entrambi i commi dell'art. 659 cod. pen., l'affermazione della penale responsabilità per la contravvenzione indicata nella sentenza di appello non avrebbe potuto prescindere dalla prova, nel caso di specie insussistente, dell'effettivo disturbo alla pubblica quiete. 4. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale ha chiesto, il 23 settembre 2022, il rigetto dei ricorsi, mentre i ricorrenti, con atto del 3 ottobre 2022, hanno insistito per il loro accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono infondati e, pertanto, passibili di rigetto. 2. Con riferimento al primo motivo, va segnalato come la Corte di appello abbia ritenuto la responsabilità concorsuale di [OSCURATO:PERSONA] per i reati oggetto di addebito — ascritti anche alla moglie in virtù della posizione da lei assunta in seno alla società che gestiva la struttura interessata dal controllo eseguito dai Carabinieri — in ragione della condotta da lui serbata nell'occasione. Il fatto che egli abbia personalmente seguito le attività compiute dagli operanti, esitate nella redazione del verbale di sequestro preventivo, che egli ha firmato, è stato, invero, ritenuto, con valutazione non sindacabile in questa sede perché rispondente ad ordinari canoni logici ed aliena da profili di contraddittorietà, sintomatico di una stabile — e non occasionale, come sostenuto ancora in ricorso — cointeressenza nella gestione del locale, cui ha fatto pendant l'autonomia palesata dall'imputato, il quale non ha avvertito l'esigenza di provocare l'intervento della consorte al cospetto di una situazione di particolare delicatezza, che si connotava per il simultaneo e congiunto intervento di Carabinieri ed Ispettorato del lavoro.Sul punto, non va trascurato, del resto, che l'addebito mosso a Biondi postula, alternativamente, che egli, lungi dall'essere coinvolto nella complessiva conduzione dell'organismo sociale, avesse cooperato alla gestione dello specifico evento di intrattenimento, condotta dotata di indubbia efficienza causale e posta in essere in forza di un atteggiamento quantomeno colposo, ovvero con noncuranza del rispetto delle prescrizioni in tema di capienza del locale e protrazione delle emissioni sonore. 3. Prive di pregio sono, del pari, le doglianze che i ricorrenti articolano con il secondo motivo. La Corte di appello ha, invero, spiegato, a confutazione delle obiezioni articolate con l'atto di impugnazione, che i militari operanti hanno effettuato il conteggio dei partecipanti alla serata danzante secondo modalità, analiticamente indicate, che tranquillizzano circa la possibilità di errori o duplicazioni, se non in misura minima e, dunque, ininfluente sull'apprezzamento dell'eccesso, pari a ben 310 unità, del limite quantitativo fissato dalla Commissione di vigilanza. I ricorrenti — oltre a ribadire, in termini del tutto inidonei a stimolare il potere censorio del giudice di legittimità, le proprie perplessità sull'affidabilità del metodo dì computo prescelto dai Carabinieri, ai quali imputano un atteggiamento di malcelata prevenzione — indugiano, nell'ambito del medesimo motivo, su considerazioni di tangibile fragilità, quali quelle che si appuntano sull'orario dì avvio delle operazioni di controllo, eseguite già in costanza di svolgimento dell'intrattenimento (la cui mancata interruzione, è agevole replicare, non equivale, come preteso dai ricorrenti, ad implicito riconoscimento della sua liceità) ovvero sull'ampliamento della capienza che, in quanto autorizzato con atto di undici giorni successivo, non vale a comprovare l'inoffensività della condotta oggetto di addebito. 4. Per quanto concerne, infine, il terzo motivo di ricorso, va, in primo luogo, attestato che la qualificazione del fatto ai sensi del secondo comma dell'art. 659 cod. pen., che sanziona l'esercizio di una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'Autorità, è avvenuta nel rispetto del principio di correlazione tra accusa e, quindi, del disposto dell'art.521 cod. proc. pen., atteso che l'imputazione, quantunque rubricata ai sensi del primo comma dell'art. 659 cod. pen., conteneva ab initio precisi riferimenti all'esercizio, da parte degli imputati, di un'attività professionale (quella di amministrazione e gestione di un locale pubblico adibito a trattenimento musicale e danzante) ed all'abuso, integrato dalla prosecuzione dell'attività oltre l'orario stabilito dall'autorità, dì strumenti sonori, individuati nell'impianto di 4 9, t amplificazione ivi installato, idonei al disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone. Nel merito, il mutamento della qualificazione giuridica operato dal giudice di secondo grado si palesa ineccepibile, avuto riguardo, in fatto, alla natura della prescrizione violata, diversa dal superamento dei limiti dì emissìone del suono, e, in diritto, all'indirizzo ermeneutico, cui il Collegio intende dare continuità, secondo cui «In tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, l'esercizio di una attività o di un mestiere rumoroso, integra: A) l'illecito amministrativo di cui all'art. 10, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, qualora si verifichi esclusivamente il mero superamento dei limiti di emissione del rumore fissati dalle disposizioni normative in materia; B) il reato di cui al comma 1 dell'art. 659, cod. pen., qualora il mestiere o la attività vengano svolti eccedendo dalle normali modalità di esercizio, ponendo così in essere una condotta idonea a turbare la pubblica quiete; C) il reato di cui al comma 2 dell'art. 659 cod. pen., qualora siano violate specifiche disposizioni di legge o prescrizioni della Autorità che regolano l'esercizio del mestiere o della attività, diverse da quelle relativa ai valori limite di emissione sonore stabiliti in applicazione dei criteri dì cui alla legge n. 447 del 1995» (Sez. 3, n. 56430 del 18/07/2017, Rv. 273605 - 01). Non colgono nel segno, d'altro canto, i ricorrenti laddove obiettano che, a seguire il ragionamento della Corte di appello, la contravvenzione ex art. 659, secondo comma, cod. pen. dovrebbe applicarsi a tutte le discoteche, la cui attività è di per sé suscettibile di arrecare un disturbo alla pubblica quiete che deriva direttamente da elementi ad essa connessi e strumentali, così dimenticando che l'illiceità penale presuppone la violazione di «specifiche disposizioni di legge o prescrizioni della Autorità che regolano l'esercizio del mestiere o della attività, diverse da quelle relativa ai valori limite di emissione sonore stabiliti in applicazione dei criteri di cui alla legge n. 447 del 1995», carente la quale è, ovviamente, preclusa la contestazione del reato de quo agitur. 5. Dal rigetto dei ricorsi (conseguente all'omessa maturazione del termine prescrizionale massimo, calcolato tenendo conto della sospensione del relativo decorso, per complessivi centoquaranta giorni, intervenuta nel primo grado di giudizio) discende la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. p