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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 08230/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 12/03/2021 del Tribunale di Sorveglianza di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma, decidendo in sede di rinvio, a seguito di annullamento di questa Corte - Sez. 1, n. 42537 del 2019 - della ordinanza del 14 febbraio 2019 dello stesso Tribunale, ha rigettato l'istanza di liberazione condizionale avanzata da [OSCURATO:PERSONA], collaboratore di giustizia condannato per gravi delitti associativi ed omicidio.

2. Con la precedente ordinanza del 14 febbraio 2019 il Tribunale di Sorveglianza di Roma aveva rilevato che il Celona aveva preso parte ad un conflitto mafioso, era stato affiliato alla consorteria denominata [OSCURATO:PERSONA] ed lì aveva offerto un valido contributo collaborativo, ottenendo poi la detenzione domiciliare e mostrando un concreto ravvedimento con la sua condotta di vita, ma, pur essendosi distaccato dagli ambiti criminali, non aveva adempiuto alle obbligazioni civili derivanti dai reati commessi e non aveva dimostrato l'impossibilità dell'adempimento medesimo.

Questa Corte di cassazione, con la precedente sentenza di annullamento, ha affermato che il Tribunale di sorveglianza si era limitato ad applicare l'art. 176, quarto comma, cod. pen., senza confrontare ed armonizzare tale disposizione con quella che disciplina i presupposti di accesso al beneficio penitenziario per i condannati che abbiano collaborato con la giustizia di cui all'art. 16-nonies, comma 4, della legge n. 82 del 1991 che, sempre che sussista il ravvedimento, consente l'ottenimento della liberazione condizionale anche in deroga a quanto previsto dal citato art. 176.

3. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando due motivi.

3.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., dell'art. 176 cod. pen. e dell'art. 16-nonies, commi 1 e 4, legge n. 82 del 1991, nonché la mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione.

Nello specifico, deduce che con la precedente ordinanza era già stata accertata la sussistenza del presupposto del ravvedimento e l'istanza era stata rigettata solo per il difetto del presupposto indicato dall'art. 176, quarto comma, cod. pen..

Non dovendo trovare applicazione la disposizione appena citata ed essendo la precedente ordinanza stata annullata per il vizio di violazione di legge, il Giudice del rinvio era tenuto ad adeguarsi al principio di diritto affermato nella sentenza di annullamento con rinvio, ferma restando la valutazione del presupposto del ravvedimento accertato nel precedente provvedimento impugnato.

Il Tribunale di sorveglianza, con l'ordinanza qui impugnata, evidenzia il ricorrente, ha invece rivalutato il presupposto del ravvedimento sulla base di un nuovo parere della Procura nazionale antimafia contrario all'accoglimento dell'istanza.

Inoltre, il provvedimento è affetto da grave vizio di motivazione posto che viene prestata fede al nuovo parere della Procura nazionale antimafia che, però, non si fonda su alcun fatto nuovo rispetto al precedente parere.

3.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 176 cod. pen. e dell'art. 16-nonies legge n. 82 del 1991, nonché la mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, rispetto alle risultanze documentali.

Il Tribunale di sorveglianza ha affermato che il beneficio invocato non può trovare applicazione perché non può ritenersi sussistente il ravvedimento, in quanto il richiedente si è attivato solo per la ricerca di un lavoro lecito, ma non ha svolto o cercato di svolgere attività di volontariato per mostrare un intento riparatorio dei gravissimi danni cagionati.

In realtà, evidenzia il Celona, egli ha svolto attività di volontariato come emerge dalle informative in atti, cosicché ricorre il travisamento della prova.

Inoltre, la valutazione in ordine al ravvedimento si fonda esclusivamente sull'omessa attività di volontariato, quando invece essa avrebbe dovuto investire globalmente tutta la condotta del richiedente. [OSCURATO:PERSONA]

1. I due motivi di ricorso, che possono essere trattati unitariamente in quanto strettamente connessi, sono infondati.

La concessione della liberazione condizionale comporta la valutazione, da parte del Tribunale di sorveglianza, della complessiva condotta serbata dal condannato, al fine di verificare se l'azione rieducativa abbia avuto come risultato il compiuto ravvedimento, all'esito di una revisione critica della vita antecedente (Sez. 1, n. 26754 del 29/05/2009, Betti, Rv. 244654).

Il Tribunale di sorveglianza, con il provvedimento impugnato in questa sede, ha correttamente osservato che anche l'art. 16-nonies della legge n. 82 del 1991 richiede inderogabilmente, per la applicazione del beneficio della liberazione condizionale, che il ravvedimento sia sicuro, ossia appaia certo o quanto meno altamente probabile il reinserimento del condannato nel tessuto sociale, con esclusione del pericolo di recidiva.

Questa Corte di cassazione ha affermato che anche ai fini della concessione della liberazione anticipata speciale, introdotta dall'art. 4 D.L. 23 dicembre 2013, n. 146 così come modificato dalla legge 21 febbraio 2014, n.10, la condizione di collaboratore di giustizia non comporta alcun automatismo favorevole al condannato, in presenza o meno dei reati ostativi previsti dall'art. 44-bis della legge n. 354 del 1975, essendo sempre necessario l'accertamento, da parte del Tribunale di sorveglianza, del requisito del «ravvedimento», che presuppone una convinta revisione critica delle pregresse scelte criminali e la formulazione, quanto meno in termini di elevata e qualificata probabilità, di un giudizio prognostico di pragmatica conformazione della futura condotta di vita alle regole dettate dall'ordinamento (Sez. 1, n. 31421 del 12/05/2015, Lanza, Rv. 264757).Il Tribunale di sorveglianza ha aderito al parere del Procuratore nazionale antimafia che aveva segnalato che il Celona, pur conducendo una vita regolare ed avendo trovato occupazione come cuoco, non ha completato il suo percorso di rieducazione, poiché non ha compiuto alcuna attività volta a porre rimedio al male cagionato con i delitti da lui commessi.

Ha quindi concluso che in difetto di condotte lato sensu riparatorie non è possibile affermare che il suo ravvedimento sia completo e genuino.

Il Tribunale è quindi pervenuto a tale conclusione sulla base di una valutazione unitaria e globale della condotta del Celona e non si è limitato ad escludere l'applicabilità del beneficio per il sol fatto che egli non aveva risarcito il danno o non aveva provato di essere nell'impossibilità di farlo, cosicché il principio di diritto affermato dalla precedente sentenza di annullamento con rinvio risulta rispettato.

Né può sostenersi che questa sentenza vincolasse il Giudice del rinvio a ritenere provato il ravvedimento.

A seguito di annullamento da parte della Corte di cassazione per inosservanza o erronea applicazione di norme penali o processuali, il giudice del rinvio deve ritenersi vincolato unicamente ai principi ed alle questioni di diritto decise con la sentenza di annullamento, con esclusione di ogni altra restrizione derivabile da eventuali passaggi di natura argomentativa contenuti nella motivazione della sentenza di legittimità, soprattutto ove riferibile a questioni di mero fatto attinenti il giudizio di merito (Sez. 4, n. 41388 del 24/09/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256893).

Quanto alla doglianza relativa al travisamento della prova, essa è inammissibile, non avendo il ricorrente allegato al ricorso le informative dalle quali risulterebbe lo svolgimento di attività di volontariato da parte dell'odierno ricorrente o comunque non avendo egli indicato la loro posizione nel fascicolo processuale.

In tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, i motivi che deducano il vizio di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071).

2. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 17/12/2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 12/03/2021 del Tribunale di Sorveglianza di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma, decidendo in sede di rinvio, a seguito di annullamento di questa Corte - Sez. 1, n. 42537 del 2019 - della ordinanza del 14 febbraio 2019 dello stesso Tribunale, ha rigettato l'istanza di liberazione condizionale avanzata da [OSCURATO:PERSONA], collaboratore di giustizia condannato per gravi delitti associativi ed omicidio. 2. Con la precedente ordinanza del 14 febbraio 2019 il Tribunale di Sorveglianza di Roma aveva rilevato che il Celona aveva preso parte ad un conflitto mafioso, era stato affiliato alla consorteria denominata [OSCURATO:PERSONA] ed lì aveva offerto un valido contributo collaborativo, ottenendo poi la detenzione domiciliare e mostrando un concreto ravvedimento con la sua condotta di vita, ma, pur essendosi distaccato dagli ambiti criminali, non aveva adempiuto alle obbligazioni civili derivanti dai reati commessi e non aveva dimostrato l'impossibilità dell'adempimento medesimo. Questa Corte di cassazione, con la precedente sentenza di annullamento, ha affermato che il Tribunale di sorveglianza si era limitato ad applicare l'art. 176, quarto comma, cod. pen., senza confrontare ed armonizzare tale disposizione con quella che disciplina i presupposti di accesso al beneficio penitenziario per i condannati che abbiano collaborato con la giustizia di cui all'art. 16-nonies, comma 4, della legge n. 82 del 1991 che, sempre che sussista il ravvedimento, consente l'ottenimento della liberazione condizionale anche in deroga a quanto previsto dal citato art. 176. 3. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando due motivi. 3.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., dell'art. 176 cod. pen. e dell'art. 16-nonies, commi 1 e 4, legge n. 82 del 1991, nonché la mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione. Nello specifico, deduce che con la precedente ordinanza era già stata accertata la sussistenza del presupposto del ravvedimento e l'istanza era stata rigettata solo per il difetto del presupposto indicato dall'art. 176, quarto comma, cod. pen.. Non dovendo trovare applicazione la disposizione appena citata ed essendo la precedente ordinanza stata annullata per il vizio di violazione di legge, il Giudice del rinvio era tenuto ad adeguarsi al principio di diritto affermato nella sentenza di annullamento con rinvio, ferma restando la valutazione del presupposto del ravvedimento accertato nel precedente provvedimento impugnato. Il Tribunale di sorveglianza, con l'ordinanza qui impugnata, evidenzia il ricorrente, ha invece rivalutato il presupposto del ravvedimento sulla base di un nuovo parere della Procura nazionale antimafia contrario all'accoglimento dell'istanza. Inoltre, il provvedimento è affetto da grave vizio di motivazione posto che viene prestata fede al nuovo parere della Procura nazionale antimafia che, però, non si fonda su alcun fatto nuovo rispetto al precedente parere. 3.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 176 cod. pen. e dell'art. 16-nonies legge n. 82 del 1991, nonché la mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, rispetto alle risultanze documentali. Il Tribunale di sorveglianza ha affermato che il beneficio invocato non può trovare applicazione perché non può ritenersi sussistente il ravvedimento, in quanto il richiedente si è attivato solo per la ricerca di un lavoro lecito, ma non ha svolto o cercato di svolgere attività di volontariato per mostrare un intento riparatorio dei gravissimi danni cagionati. In realtà, evidenzia il Celona, egli ha svolto attività di volontariato come emerge dalle informative in atti, cosicché ricorre il travisamento della prova. Inoltre, la valutazione in ordine al ravvedimento si fonda esclusivamente sull'omessa attività di volontariato, quando invece essa avrebbe dovuto investire globalmente tutta la condotta del richiedente. [OSCURATO:PERSONA] 1. I due motivi di ricorso, che possono essere trattati unitariamente in quanto strettamente connessi, sono infondati. La concessione della liberazione condizionale comporta la valutazione, da parte del Tribunale di sorveglianza, della complessiva condotta serbata dal condannato, al fine di verificare se l'azione rieducativa abbia avuto come risultato il compiuto ravvedimento, all'esito di una revisione critica della vita antecedente (Sez. 1, n. 26754 del 29/05/2009, Betti, Rv. 244654). Il Tribunale di sorveglianza, con il provvedimento impugnato in questa sede, ha correttamente osservato che anche l'art. 16-nonies della legge n. 82 del 1991 richiede inderogabilmente, per la applicazione del beneficio della liberazione condizionale, che il ravvedimento sia sicuro, ossia appaia certo o quanto meno altamente probabile il reinserimento del condannato nel tessuto sociale, con esclusione del pericolo di recidiva. Questa Corte di cassazione ha affermato che anche ai fini della concessione della liberazione anticipata speciale, introdotta dall'art. 4 D.L. 23 dicembre 2013, n. 146 così come modificato dalla legge 21 febbraio 2014, n.10, la condizione di collaboratore di giustizia non comporta alcun automatismo favorevole al condannato, in presenza o meno dei reati ostativi previsti dall'art. 44-bis della legge n. 354 del 1975, essendo sempre necessario l'accertamento, da parte del Tribunale di sorveglianza, del requisito del «ravvedimento», che presuppone una convinta revisione critica delle pregresse scelte criminali e la formulazione, quanto meno in termini di elevata e qualificata probabilità, di un giudizio prognostico di pragmatica conformazione della futura condotta di vita alle regole dettate dall'ordinamento (Sez. 1, n. 31421 del 12/05/2015, Lanza, Rv. 264757).Il Tribunale di sorveglianza ha aderito al parere del Procuratore nazionale antimafia che aveva segnalato che il Celona, pur conducendo una vita regolare ed avendo trovato occupazione come cuoco, non ha completato il suo percorso di rieducazione, poiché non ha compiuto alcuna attività volta a porre rimedio al male cagionato con i delitti da lui commessi. Ha quindi concluso che in difetto di condotte lato sensu riparatorie non è possibile affermare che il suo ravvedimento sia completo e genuino. Il Tribunale è quindi pervenuto a tale conclusione sulla base di una valutazione unitaria e globale della condotta del Celona e non si è limitato ad escludere l'applicabilità del beneficio per il sol fatto che egli non aveva risarcito il danno o non aveva provato di essere nell'impossibilità di farlo, cosicché il principio di diritto affermato dalla precedente sentenza di annullamento con rinvio risulta rispettato. Né può sostenersi che questa sentenza vincolasse il Giudice del rinvio a ritenere provato il ravvedimento. A seguito di annullamento da parte della Corte di cassazione per inosservanza o erronea applicazione di norme penali o processuali, il giudice del rinvio deve ritenersi vincolato unicamente ai principi ed alle questioni di diritto decise con la sentenza di annullamento, con esclusione di ogni altra restrizione derivabile da eventuali passaggi di natura argomentativa contenuti nella motivazione della sentenza di legittimità, soprattutto ove riferibile a questioni di mero fatto attinenti il giudizio di merito (Sez. 4, n. 41388 del 24/09/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256893). Quanto alla doglianza relativa al travisamento della prova, essa è inammissibile, non avendo il ricorrente allegato al ricorso le informative dalle quali risulterebbe lo svolgimento di attività di volontariato da parte dell'odierno ricorrente o comunque non avendo egli indicato la loro posizione nel fascicolo processuale. In tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, i motivi che deducano il vizio di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071). 2. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen.. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 17/12/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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