CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 18 aprile 2024
Cassazione n. 21526/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] I; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita' del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], del foro di CALTANISSETTA, in difesa di [OSCURATO:PERSONA]. Il difensore insiste per l'accoglimento del ricorso, illustrandone i motivi. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenzai,y pronunciata dal Tribunale di Enna in ordine al reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. b, D.Igs. 285/92 e succ. mod. L'esponente lamenta vizio di motivazione in relazione alla ritenuta inapplicabilità dell'art. 131 bis cod pen. 2. Il ricorso è fondato. L'argomentazione della Corte nissena è del seguente tenore: "il comportamento è abituale, avendo l'imputato commesso più reati della stessa indole. Il prevenuto è, infatti, gravato da un precedente per guida in stato di ebbrezza". Quanto enunciato contrasta con la pacifica e consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, secondo cui ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il comportamento è abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame ( Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591 - 01). La commissione di un solo illecito, dunque, non configura la abitualità del reato e non è ostativa al riconoscimento della tenuità del fatto. Né si rinvengono, nel conciso corpo motivazionale della pronuncia, ulteriori elementi dai quali desumere, anche implicitamente, valutazioni inerenti i criteri di cui all'art. 133, pur se non complessivamente considerati (Sez. 6 - , n. 55107 del 08/11/2018 , Rv. 274647 - 01; Sez. 7 - , Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022 Rv. 283044 - 01). Si impone dunque l'annullamento della sentenza impugnata per nuovo giudizio sul punto. Va comunque dichiarata l'irrevocabilità della declaratoria di responsabilità dell'imputato. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla questione concernente la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte d'appello di Caltanissetta. Dichiara l'irrevocabilità della declaratoria di responsabilità. Così deciso in Roma, il 18 aprile 2024 [OSCURATO:PERSONA] esten