CassazionedecretoSezione 6Decisione del 6 luglio 2022
Cassazione n. 10066/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (NA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; uditi i difensori di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 26 luglio 2022 il Tribunale di Napoli ha rigettato l'istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di terza interessata avverso il decreto di convalida del sequestro preventivo emesso in data 6 luglio 2022 dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Napoli ex artt. 240, 240-bis cod. pen. e 321 cod. proc. pen., sull'assunto che la predetta, moglie di [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti è stata applicata con ordinanza cautelare del 9 aprile 2022 la misura custodiale in ordine al reato di concorso esterno nell'associazione di stampo camorristico denominata "clan Moccia" (capo 1) e nei reati fine di cui agli artt. 648-ter e 648-ter 1 cod. pen. [capi 46), 48), 49), 51 e 52)], risultava mero soggetto interposto del suddetto indagato nella titolarità dei beni mobili ed immobili a lei formalmente intestati. 2. Avverso la su indicata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, censurando, con i primi due motivi, la violazione di legge per avere il Tribunale omesso qualsiasi motivazione in relazione alle argomentazioni difensive volte a dimostrare che i beni caduti in sequestro appartenevano esclusivamente alla ricorrente quale titolare reale e non apparente, erroneamente ritenendo, peraltro, la necessità del presupposto del fumus commissi delicti anche in capo alla persona estranea alla commissione dei reati per i quali si procede. Si assume, al riguardo, che, senza considerare le allegazioni a sostegno della prospettata autonomia del reddito e della disponibilità dei beni in capo alla ricorrente (conti correnti bancari ed un'automobile), l'ordinanza impugnata ha concentrato la sua motivazione unicamente sulla gravità indiziaria dei fatti a carico del marito [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che i beni in sequestro costituissero il frutto di un illecito accumulo di ricchezza, con relativa inversione dell'onere della prova a carico della ricorrente nella sua posizione di terza estranea al reato. 2.1. Con un terzo motivo, inoltre, si deducono plurimi vizi della motivazione, anche per travisamento degli atti, con riferimento alle allegazioni difensive a sostegno della disponibilità necessaria per l'acquisto dell'automobile e la titolarità di quote societarie e di somme sequestrate su un conto corrente bancario, ponendo altresì in evidenza il fatto che, con decreti del 31 maggio e del 6 luglio 2022, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Napoli ha disposto, in favore della ricorrente, il dissequestro di numerosi beni, mobili ed immobili, da lei acquistati nel corso degli anni (tra il 1991 e il 2016), sulla base di documentazione ritenuta dimostrativa di una propria capacità reddituale e, pertanto, di una piena ed esclusiva titolarità dei relativi cespiti in forza di un'autonoma provvista finanziaria, derivante sia dalla società "Edilrubry" che da altre fonti economiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile sia per manifesta infondatezza, sia in quanto proposto per motivi non consentiti dalla legge, assertivamente sollecitando questa Corte ad una diversa o alternativa, e come tale non consentita, valutazione sui profili di merito del giudizio cautelare, senza considerare che, in tema di provvedimenti cautelari reali, il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge ex art. 325 cod. proc. pen. e che tale vizio ricomprende, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite, sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692). • Deve pertanto escludersi che, a fronte di un puntuale apprezzamento degli elementi reddituali di un nucleo familiare attinto dall'applicazione di un provvedimento cautelare di sequestro preventivo funzionale alla confisca ex art. 240-bis cod. pen., possano dedursi nel giudizio di legittimità, sotto il profilo dei vizi della motivazione nei quali sostanzialmente si risolvono le censure dalla ricorrente prospettate, questioni di fatto riguardanti l'accertamento del requisito della sproporzione e della fittizia titolarità di beni formalmente intestati a terzi, ove il giudice del riesame abbia compiuto una valutazione il cui apparato giustificativo appaia esente da profili di totale arbitrarietà o incompletezza. 2. Nel caso in esame, invero, dalla motivazione del provvedimento impugnato non emerge alcuno dei vizi radicali che possano essere denunciati in questa Sede, avendo il Tribunale illustrato con argomenti logici e pertinenti le ragioni per le quali il sequestro deve ritenersi operato in presenza dei presupposti necessari e sufficienti per disporre la misura, costituiti oltre che dalla sussistenza di gravi indizi in ordine alla commissione di uno dei reati indicati dalla richiamata disposizione, dall'accertamento di una sproporzione tra il reddito dichiarato o i proventi dell'attività economica e il valore economico di detti beni e dall'assenza di una giustificazione credibile circa la loro provenienza (Sez. U, n. 920 del 17/12/2003, dep. 2004, Montella, Rv. 226490). Entro tale prospettiva, dopo aver illustrato gli elementi ritenuti indicativi della partecipazione del marito della ricorrente ad operazioni di riciclaggio di ingenti capitali provenienti dalle attività delittuose di un'associazione per delinquere di stampo camorristico (cd. clan Moccia") - operazioni realizzate attraverso l'utilizzo di una società gestita di fatto dal predetto e da altri componenti il nucleo familiare - l'ordinanza impugnata ha congruamente posto in rilievo: a) che l'Esposito risultava indagato per il reato di cui al capo 1), sì come diversamente qualificato nella su indicata fattispecie incriminatrice, e per una serie di reati fine consumati nell'arco temporale ricompreso fra gli anni 2014-2019; b) che i suoi redditi dichiarati - derivanti essenzialmente dal lavoro svolto nella società messa a disposizione del predetto sodalizio criminale - si erano attestati sempre sulla soglia del mero sostentamento; c) che le dichiarazioni dei redditi presentate dall'odierna ricorrente presentavano una situazione patrimoniale di totale incapienza, fatte salve rare eccezioni per alcuni anni, in cui risultava aver percepito redditi da lavoro dipendente; d) che le dichiarazioni dei redditi presentate dai figli risultavano anch'esse appena sufficienti per il sostentamento annuale. Richiamato, inoltre, il complesso delle emergenze indiziarie in ordine alla ricostruzione degli assetti economico-patrimoniali ed alla rilevata sproporzione del valore dei beni, l'ordinanza impugnata ha partitamente preso in esame e puntualmente disatteso le, qui reiterate, obiezioni difensive, ponendo in evidenza sia gli elementi sintomatici della diretta derivazione dei beni sottoposti a vincolo cautelare dall'illecita accumulazione di ricchezza in epoca concomitante ai rapporti dall'Esposito intrattenuti con esponenti apicali del menzionato sodalizio criminale attraverso l'impiego di proventi illeciti nella gestione delle sue attività societarie, sia l'assenza di idonee giustificazioni dalla ricorrente addotte in relazione: a) alle caratteristiche delle movimentazioni effettuate nella gestione di un conto corrente bancario direttamente utilizzato dallo stesso Esposito; b) ai bonifici di somme - senza alcun elemento di riscontro nelle dichiarazioni dei redditi della ricorrente - derivanti dalla divisione di utili per l'attività della società "Edilrubry" s.r.I.; c) all'acquisto di titoli obbligazionari senza il supporto di provviste reddituali in grado di sostenere il relativo investimento, a fronte di una situazione patrimoniale complessivamente ritenuta appena sufficiente a garantire il sostentamento familiare; d) all'acquisto di un'autovettura il cui finanziamento prevedeva il pagamento di rate mensili di tale entità - euro 7.227,45 - che la rilevata situazione di totale incapienza patrimoniale non permetteva di corrispondere. Ne consegue che l'ordinanza impugnata ha fatto buon governo del principio di diritto affermato da questa Suprema Corte (Sez. 2, n. 23937 del 20/05/2022, Mancini, Rv. 283177; Sez. 5, n. 26041 del 26/05/2011, Papa, Rv. 250922), secondo cui, in tema di confisca ex art. 240-bis cod. pen., la presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale opera, oltre che in relazione ai beni del condannato, anche per quelli intestati al coniuge e ai figli, qualora la sproporzione tra il patrimonio nella titolarità di tali soggetti e l'attività lavorativa dagli stessi svolta, rapportata alle ulteriori circostanze del fatto concreto, appaia dimostrativa della natura simulata dell'intestazione. Deve infine rilevarsi come non possano in questa Sede dedursi valutazioni di merito legate alla disamina delle diverse implicazioni sottese all'apprezzamento dei presupposti e profili di fatto oggetto di altri provvedimenti cautelari (v., in narrativa, il par. 2.1.) adottati nei confronti dell'odierna ricorrente. 3. Sulla base delle su esposte considerazioni s'impone, conclusivamente, la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna della ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in considerazione della natura delle questioni dedotte si stima equo determinare nella misura di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro trem