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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 novembre 2024

Cassazione n. 33544/2024

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 5902 /20 1 8 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (PEC:[OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentat a e difes a nel presente giudizio dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Leonetti (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) e dall’avv. prof.

GiuseppeMarini (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) -controricorrente – Oggetto:accise– esenzioneper autoproduttore Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] de l la Campania n. 6926 / 0 7 / 2 0 18 depositata in data 1 8 / 0 7 /20 18 , non notificata; Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del 05/11/2024dal C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - la CLEANPO W [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , già CLE A NPOWER s.c.r.l., impugnava l'atto di contestazione di sanzioni amministrative con il quale le era irrogatala sanzione accertata a seguito di PVC della Guardia di Finanza del 17 luglio 2011 ; era in sintesi contestata l'indebita fruizione sin dall'anno2003 dell'esenzione prevista dall’art. 52 c. 3 lett. b) del TUA (testounico sulle accise) dal momento che la contribuente era ritenuta dall'Ufficiosprovvista della qualifica di autoproduttore , necessaria per il godimentodell'esenzione in argomento ; -la CTP accoglieva il ricorso; -appellava l'Amministrazione finanziaria: - con la sentenza qui gravata il giudice dell'appello ha confermato la pronuncia di primo grado poiché ha ritenuto essere la contribuente societàconsortile di autoproduzione per mezzo di impianti alimentati da fonti rinnovabili ed essere l'energia in oggetto consumat a dai propri consorzi; la sentenza impugnata ha ritenuto quindi non applicabile l'esenzionedi cui si è detto agli autoproduttori così definiti dal d.

Lgs. n. 79del 1999, c.d.

“decreto Bersani”; - ricorre a questa Corte l' A genzia delle Dogane con atto affidato a due motivi; -la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. resiste con controricorso ; Consideratoche: - va esaminato per primo il secondo motivo di ricorso in quanto dirimenteai fini del decidere; - detto motivo censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazionedell’art. 2 del d.

Lgs. n. 79 del 1999, c.d.

“decreto Bersani” Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 edell’art. 52 del d.

Lgs. n. 504 del 1995 (c.d. testo unico delle accise, o TUA)in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere erroneamente la CTR affermato essere applicabili ai fini dell'esenzione delle accise, con riguardo alla individuazione dei requisiti necessari per qualificare un soggetto come autoproduttore , le disposizioni del ridetto decreto Bersani; -il motivo è fondato; - come già chiarito da questa Corte ( per tutte si veda Cass. Sez.5, Ordinanza n. 18863 del 11/09/2020 ; giungono alle medesime conclusioni,più di recente, le conformi Cass. n. 1298 e n. 1349 del 2024) in tema di accise, qualora la società consortile costituita per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili ceda, a titolo oneroso, parte di essa alle proprie consorziate, non può godere dell'esenzione previstadall'art. 52, comma 3, lett . b) del d.

L gs. n. 504 del 1992, per la quale occorre che l'autoproduttore coincida con colui che consuma l'energia prodotta, essendo all'uopo irrilevante il richiamo all'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 79 del 2009, in quanto, regolando il mercato internodell'energia elettrica ed i comportamenti dei principali operatori, èestraneo alla materia fiscale; - invero, la nozione di autoproduzione di cui al d.

Lgs. n. 79 del 1999 non è idonea ad individuare i soggetti esentati dal pagamento delle acciseai sensi dell'art. 52, comma 3, 7 l ett. b), TUA, i quali non rientrano nella menzionata definizione.

Valgano le seguenti considerazioni: a) l'art.2, comma 1, del d.lgs. n. 79 del 1999 afferma che le definizioni di cui ai successivi commi valgono ai soli fini del decreto e, pertanto, la definizione di autoproduzione di cui al comma 2 trova un limite applicativo testuale; b) le finalità del decreto Bersani, in linea con la direttiva n. 96/92/CE, sono quelle di perseguire un mercato concorrenzialedell'energia elettrica mentre il Testo unico accise, come modificato dal d.lgs. n. 26 del 2007, in attuazione della direttiva n. 2003/96/CE,ha come obiettivo l'armonizzazione della tassazione degli Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 Stati membri della UE in materia di accise sui prodotti energetici: in questo contesto, la definizione di autoproduzione di cui al decreto Bersani deve fare i conti con la qualifica di soggetti obbligati al pagamentodelle accise che hanno le officine di produzione di energia elettricaper uso proprio ai sensi del Testo unico accise; c) l'esenzione previstadall'art. 52, comma 3, lett. b), TUA con riferimento all'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili è limitata all'utilizzazione che fa dell'energia medesima il soggetto autoproduttore ed è di stretta interpretazione; - deve, pertanto, riconoscersi l'esenzione unicamente alla società consortile che produce l'energia, nei limiti del consumo dalla stessa praticato,e non già per l'ipotesi in cui la società consortile ceda l'energia elettricaa distinti soggetti giuridici quali sono i consorziati (nello stesso senso, sebbene con riferimento alle addizionali locali sull'energia elettrica, Cass. n. 8293 del 09/04/2014; Cass. n. 23529 del 12/09/2008), pena facili ed intuibili elusioni della disposizione agevolativa; - la giurisprudenza riguardante la traslazione delle agevolazioni IVA spettanti alla società consortile sui singoli consorziati attraverso il meccanismo del cd. ribaltamento dei costi e dei ricavi (Cass. n. 24320 del04/10/2018; Cass. n. 3166 del 09/02/2018; Cass. n. 18437 del 8 Cons. est.

G.M.

Nonno 26/07/2017) segue uno schema differente, in quanto,nelle fattispecie considerate, il contratto di appalto stipulato dal committente con la società consortile è direttamente imputabile alle societàconsorziate, con conseguente neutralità del consorzio, che non esercita attività commerciale in proprio; nel caso dell'autoproduzione, invece,è la società consortile a svolgere, legittimamente (cfr. Cass.

S.U. n.12190 del 14/06/2016), attività commerciale in proprio e a cedere il prodottoai consorziati: laddove lo scopo consortile non è certo quello di godere della agevolazione fiscale, ma quello di approvvigionarsi di energiaelettrica a costi contenuti ; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 - ciò si aggiung a che l'art. 1, comma 911, della

I. del 28/12/2015 n. 208, applicabile solo con riferimento all'anno d'imposta 2016 (e, pertanto,non alla presente controversia), ha previsto che «l'articolo 52, comma3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si applicaanche all'energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza disponibile superiore a 20 kw, consumata dai soci delle società cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica di cui all'articolo4, numero 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, in locali eluoghi diversi dalle abitazioni» ; -ebbene, l a menzionata disposizione richiama pedissequamente solo la primaparte dell'art. 2, comma 2, del c.d. decreto Bersani, includendo, pertanto,nell'esenzione i soci delle società cooperative di produzione e distribuzionedell'energia elettrica, ma non estendendo l'esenzione agli appartenentiai consorzi o società consortili costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili.

Tale innovazione offreallora un ulteriore spunto argomentativo e un rinnovato strumento interpretativoper confermare la tesi più sopra sostenuta: la estensione dell'esenzionealle sole società cooperative di cui all'art. 2, comma 2, del d.L. n. 79 del 1999 implica, a contrario, che i consorzi e le società consortili,già esclusi, rimangono fuori dal campo applicativo della norma ancheper gli anni d'imposta successivi al 2016 ; -tornando alla fattispecie per cui è processo, nel ritenere allora che “… quel che rileva - deve convenirsi con l'appellante - e che il soggetto, ancheuna società consortile, come nella specie, disponga di un impianto produttivo da fonte rinnovabile”, il giudice del merito ha commesso erroredi diritto; - a lla luce della decisione che precede il primo motivo di ricorso incentrato sulla violazione dell'art. 10 della L. n. 212 del 2000, in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c., è assorbito; comunque sia, la Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6 giurisprudenza della Corte è costante nel senso di aver escluso, in fattispecieanaloga, la rilevanza del legittimo affidamento; pertanto,in accoglimento del ricorso, la sentenza è cassata con rinvio al il giudice di appello , che deciderà la controversia in sede di rinvio adeguandosiai principi di diritto sopra illustrati; p.q.m. accoglieil secondo motivo di ricorso; dichiar

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 5902 /20 1 8 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (PEC:[OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentat a e difes a nel presente giudizio dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Leonetti (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) e dall’avv. prof. GiuseppeMarini (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) -controricorrente – Oggetto:accise– esenzioneper autoproduttore Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] de l la Campania n. 6926 / 0 7 / 2 0 18 depositata in data 1 8 / 0 7 /20 18 , non notificata; Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del 05/11/2024dal C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - la CLEANPO W [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , già CLE A NPOWER s.c.r.l., impugnava l'atto di contestazione di sanzioni amministrative con il quale le era irrogatala sanzione accertata a seguito di PVC della Guardia di Finanza del 17 luglio 2011 ; era in sintesi contestata l'indebita fruizione sin dall'anno2003 dell'esenzione prevista dall’art. 52 c. 3 lett. b) del TUA (testounico sulle accise) dal momento che la contribuente era ritenuta dall'Ufficiosprovvista della qualifica di autoproduttore , necessaria per il godimentodell'esenzione in argomento ; -la CTP accoglieva il ricorso; -appellava l'Amministrazione finanziaria: - con la sentenza qui gravata il giudice dell'appello ha confermato la pronuncia di primo grado poiché ha ritenuto essere la contribuente societàconsortile di autoproduzione per mezzo di impianti alimentati da fonti rinnovabili ed essere l'energia in oggetto consumat a dai propri consorzi; la sentenza impugnata ha ritenuto quindi non applicabile l'esenzionedi cui si è detto agli autoproduttori così definiti dal d. Lgs. n. 79del 1999, c.d. “decreto Bersani”; - ricorre a questa Corte l' A genzia delle Dogane con atto affidato a due motivi; -la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. resiste con controricorso ; Consideratoche: - va esaminato per primo il secondo motivo di ricorso in quanto dirimenteai fini del decidere; - detto motivo censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazionedell’art. 2 del d. Lgs. n. 79 del 1999, c.d. “decreto Bersani” Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 edell’art. 52 del d. Lgs. n. 504 del 1995 (c.d. testo unico delle accise, o TUA)in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere erroneamente la CTR affermato essere applicabili ai fini dell'esenzione delle accise, con riguardo alla individuazione dei requisiti necessari per qualificare un soggetto come autoproduttore , le disposizioni del ridetto decreto Bersani; -il motivo è fondato; - come già chiarito da questa Corte ( per tutte si veda Cass. Sez.5, Ordinanza n. 18863 del 11/09/2020 ; giungono alle medesime conclusioni,più di recente, le conformi Cass. n. 1298 e n. 1349 del 2024) in tema di accise, qualora la società consortile costituita per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili ceda, a titolo oneroso, parte di essa alle proprie consorziate, non può godere dell'esenzione previstadall'art. 52, comma 3, lett . b) del d. L gs. n. 504 del 1992, per la quale occorre che l'autoproduttore coincida con colui che consuma l'energia prodotta, essendo all'uopo irrilevante il richiamo all'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 79 del 2009, in quanto, regolando il mercato internodell'energia elettrica ed i comportamenti dei principali operatori, èestraneo alla materia fiscale; - invero, la nozione di autoproduzione di cui al d. Lgs. n. 79 del 1999 non è idonea ad individuare i soggetti esentati dal pagamento delle acciseai sensi dell'art. 52, comma 3, 7 l ett. b), TUA, i quali non rientrano nella menzionata definizione. Valgano le seguenti considerazioni: a) l'art.2, comma 1, del d.lgs. n. 79 del 1999 afferma che le definizioni di cui ai successivi commi valgono ai soli fini del decreto e, pertanto, la definizione di autoproduzione di cui al comma 2 trova un limite applicativo testuale; b) le finalità del decreto Bersani, in linea con la direttiva n. 96/92/CE, sono quelle di perseguire un mercato concorrenzialedell'energia elettrica mentre il Testo unico accise, come modificato dal d.lgs. n. 26 del 2007, in attuazione della direttiva n. 2003/96/CE,ha come obiettivo l'armonizzazione della tassazione degli Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 Stati membri della UE in materia di accise sui prodotti energetici: in questo contesto, la definizione di autoproduzione di cui al decreto Bersani deve fare i conti con la qualifica di soggetti obbligati al pagamentodelle accise che hanno le officine di produzione di energia elettricaper uso proprio ai sensi del Testo unico accise; c) l'esenzione previstadall'art. 52, comma 3, lett. b), TUA con riferimento all'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili è limitata all'utilizzazione che fa dell'energia medesima il soggetto autoproduttore ed è di stretta interpretazione; - deve, pertanto, riconoscersi l'esenzione unicamente alla società consortile che produce l'energia, nei limiti del consumo dalla stessa praticato,e non già per l'ipotesi in cui la società consortile ceda l'energia elettricaa distinti soggetti giuridici quali sono i consorziati (nello stesso senso, sebbene con riferimento alle addizionali locali sull'energia elettrica, Cass. n. 8293 del 09/04/2014; Cass. n. 23529 del 12/09/2008), pena facili ed intuibili elusioni della disposizione agevolativa; - la giurisprudenza riguardante la traslazione delle agevolazioni IVA spettanti alla società consortile sui singoli consorziati attraverso il meccanismo del cd. ribaltamento dei costi e dei ricavi (Cass. n. 24320 del04/10/2018; Cass. n. 3166 del 09/02/2018; Cass. n. 18437 del 8 Cons. est. G.M. Nonno 26/07/2017) segue uno schema differente, in quanto,nelle fattispecie considerate, il contratto di appalto stipulato dal committente con la società consortile è direttamente imputabile alle societàconsorziate, con conseguente neutralità del consorzio, che non esercita attività commerciale in proprio; nel caso dell'autoproduzione, invece,è la società consortile a svolgere, legittimamente (cfr. Cass. S.U. n.12190 del 14/06/2016), attività commerciale in proprio e a cedere il prodottoai consorziati: laddove lo scopo consortile non è certo quello di godere della agevolazione fiscale, ma quello di approvvigionarsi di energiaelettrica a costi contenuti ; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 - ciò si aggiung a che l'art. 1, comma 911, della I. del 28/12/2015 n. 208, applicabile solo con riferimento all'anno d'imposta 2016 (e, pertanto,non alla presente controversia), ha previsto che «l'articolo 52, comma3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si applicaanche all'energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza disponibile superiore a 20 kw, consumata dai soci delle società cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica di cui all'articolo4, numero 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, in locali eluoghi diversi dalle abitazioni» ; -ebbene, l a menzionata disposizione richiama pedissequamente solo la primaparte dell'art. 2, comma 2, del c.d. decreto Bersani, includendo, pertanto,nell'esenzione i soci delle società cooperative di produzione e distribuzionedell'energia elettrica, ma non estendendo l'esenzione agli appartenentiai consorzi o società consortili costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili. Tale innovazione offreallora un ulteriore spunto argomentativo e un rinnovato strumento interpretativoper confermare la tesi più sopra sostenuta: la estensione dell'esenzionealle sole società cooperative di cui all'art. 2, comma 2, del d.L. n. 79 del 1999 implica, a contrario, che i consorzi e le società consortili,già esclusi, rimangono fuori dal campo applicativo della norma ancheper gli anni d'imposta successivi al 2016 ; -tornando alla fattispecie per cui è processo, nel ritenere allora che “… quel che rileva - deve convenirsi con l'appellante - e che il soggetto, ancheuna società consortile, come nella specie, disponga di un impianto produttivo da fonte rinnovabile”, il giudice del merito ha commesso erroredi diritto; - a lla luce della decisione che precede il primo motivo di ricorso incentrato sulla violazione dell'art. 10 della L. n. 212 del 2000, in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c., è assorbito; comunque sia, la Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6 giurisprudenza della Corte è costante nel senso di aver escluso, in fattispecieanaloga, la rilevanza del legittimo affidamento; pertanto,in accoglimento del ricorso, la sentenza è cassata con rinvio al il giudice di appello , che deciderà la controversia in sede di rinvio adeguandosiai principi di diritto sopra illustrati; p.q.m. accoglieil secondo motivo di ricorso; dichiar
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