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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 22257/2026

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ella Corte di appello di FirenzeVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreCinzia Parasporo, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza in data 27 ottobre 2025, la Corte di appello di Firenze haconfermato la decisione del Tribunale di Siena, che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] di due furti in abitazione, commessi il 26 novembre 2024, aggravatidalla violenza sulle cose.2.

Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione,articolando cinque motivi di censura.2.1.

Il primo motivo denuncia violazione di legge in relazione all’art. 192 cod.proc. pen., nonché vizio di motivazione.

Difetterebbero nella specie di indizisufficienti per affermare la responsabilità dell’imputato.2.2.

Il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione agli artt. 110-114 cod. pen., per non avere la Corte territorialericonosciuto la minima partecipazione dell’imputato rispetto al correo rimastoignoto.

L’imputato era stato trovato in possesso di oggetti di minimo valore, il chericorrente non era stato trovato in possesso di oggetti atti allo scasso.2.3.

Il terzo motivo lamenta l’erronea estensione all’imputato dell’aggravantedella violenza sulle cose in assenza di prova dello scasso.2.4.

Il quarto motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.2.5.

Il quinto motivo lamenta violazione di legge con riguardo al rigetto dellarichiesta di applicazione di pena sostitutiva.3.

Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendodichiararsi l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato limitatamente al quinto motivo di ricorso, mentre èinammissibile nel resto.2.

Il primo motivo è manifestamente infondato.La Corte ha indicato una pluralità di elementi che, complessivamenteconsiderati, sono stati valutati in modo logico e coerente e ritenuti idonei adimostrare la responsabilità dell’imputato.

Questi, invero, subito dopo la denunciadelle persone offese è stato rinvenuto dai militari intervenuti in un campoadiacente alle abitazioni delle vittime, mentre si stava dando alla fuga, ed avevaindosso alcuni degli oggetti trafugati.

Proprio il brevissimo lasso di tempointercorso tra la segnalazione delle vittime e il ritrovamento nei pressi delleabitazioni dell’imputato in possesso di parte della refurtiva delinea un quadroindiziario che, in modo logicamente ineccepibile, è stato valutato dalla sentenzaimpugnata tale da fondare il giudizio di responsabilità.3.

Il secondo motivo è inammissibile.Trattasi invero di doglianza meramente reiterativa della censura svolta conl’atto di appello in relazione alla quale la Corte territoriale si era specificamentepronunciata con argomentazioni con le quali il ricorrente non si confronta.Il motivo è in ogni caso manifestamente infondato.La sentenza impugnata ha infatti correttamente escluso che la partecipazionedell’imputato alla commissione dei furti potesse qualificarsi di minima importanza,dal momento che egli era stato comunque trovato in possesso di parte dellarefurtiva, sicché doveva escludersi che egli avesse solo il ruolo di “palo”; inoltre,egli si era dato alla fuga insieme al correo rimasto ignoto e non si era fermatoall’intimazione dei militari intervenuti, che lo avevano bloccato solo dopo averloinseguito.

Esente da censure risulta pertanto la conclusione cui è pervenuta laCorte territoriale, che ha ritenuto che la presenza dell’imputato abbia comunquerafforzato il proposito criminoso del correo, agevolando la commissione dei reati.4.

Il terzo motivo è manifestamente infondato.La Corte ha correttamente fondato la valutazione di sussistenzadell’aggravante della violenza sulle cose sulla base delle dichiarazioni delle personeoffese espresse nelle querele, le quali avevano riferito di aver constatato segni discasso in corrispondenza delle vie di accesso utilizzate dai malfattori per introdursinelle abitazioni.

Trattasi di valutazione che si sottrae alle censure del ricorrenteposto che, secondo quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza dilegittimità, le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non siapplicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono esserelegittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di responsabilità, eche la valutazione dell’attendibilità della parte offesa dal reato rappresenta unaquestione di fatto, che ha una propria chiave di lettura nel compendiomotivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità,salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni(Sez. 2, n. 41505del 24/09/2013, Terrusa, Rv. 257241-01; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008,caso in esame.5.

Manifestamente infondato è il quarto motivo.In materia di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudiziodi fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia noncontraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicatinell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione odell’esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2,n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014,Lule, Rv. 259899).Al riguardo la sentenza impugnata ineccepibilmente argomenta, mediantepuntuale richiamo a specifici indici ostativi, oggettivi (la gravità delle condotte inragione del danno cagionato) e soggettivi (mancanza di resipiscenza), e alcarattere al cospetto recessivo di ogni altro pur prospettato elemento.6.

Il quinto motivo è fondato.6.1.

Occorre preliminarmente precisare che l’udienza partecipata si è svoltain data 27 ottobre 2025, e cioè successivamente all’entrata in vigore dell’art. 598-bis, comma 4-bis, cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. z), n. 3),d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31), a mente del quale l'imputato può esprimere ilconsenso alla sostituzione della pena «fino alla data dell'udienza partecipata».La giurisprudenza di questa Corte regolatrice ha chiarito che tale disposizionenon introduce alcuna deroga al principio devolutivo, quanto all’applicazione dellepene sostitutive della pena, la cui richiesta – alla quale il giudice è tenuto a darerisposta – deve essere stata devoluta alla Corte di appello attraverso specificomotivo di gravame, con l'atto di impugnazione principale o, al massimo, con imotivi nuovi (Sez. 6, n. 9154 del 30/01/2025, C., Rv. 287702).Si è altresì chiarito che l’art. 598-bis, comma 4-bis, riguarda un’ipotesi affattodiversa dalla "richiesta" di sostituzione proveniente dall'imputato, riguardando il“consenso” all'eventuale esercizio d'ufficio del potere sostitutivo che, quantomenoin base alla vigente disciplina, residua in capo all'organo giudicante.Tale “consenso” (a differenza della "richiesta") può essere espresso primadell’udienza ma in un momento successivo alla redazione dell'atto di impugnazioneo dei "motivi nuovi" (e cioè «fino all'udienza») nonché in termini generici.6.2.

Ciò posto, si rileva che, nel caso in esame, la richiesta di applicazionedella pena sostitutiva era stata ritualmente formulata con l’atto di appello, il qualedunque aveva investito la Corte territoriale della relativa questione.

Essa,pertanto, non era tenuta a chiedere all’imputato il consenso all’applicazione didetta pena, posto che tale interpello è previsto solo nel caso di esercizio d'ufficiodel potere sostituzione della pena.

In ogni caso, poiché l’imputato erapersonalmente presente all’udienza partecipata del giudizio di appello, la Corteben avrebbe potuto richiedergli se acconsentiva alla già richiesta applicazione dipena sostitutiva.7.

Ne consegue che la sentenza impugnata va annullata, con rinvio per nuovogiudizio sulla sussistenza dei presupposti per l'applicazione della pena sostitutiva.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio erinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello diCosì deciso il 13/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ella Corte di appello di FirenzeVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreCinzia Parasporo, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza in data 27 ottobre 2025, la Corte di appello di Firenze haconfermato la decisione del Tribunale di Siena, che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] di due furti in abitazione, commessi il 26 novembre 2024, aggravatidalla violenza sulle cose.2. Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione,articolando cinque motivi di censura.2.1. Il primo motivo denuncia violazione di legge in relazione all’art. 192 cod.proc. pen., nonché vizio di motivazione. Difetterebbero nella specie di indizisufficienti per affermare la responsabilità dell’imputato.2.2. Il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione agli artt. 110-114 cod. pen., per non avere la Corte territorialericonosciuto la minima partecipazione dell’imputato rispetto al correo rimastoignoto. L’imputato era stato trovato in possesso di oggetti di minimo valore, il chericorrente non era stato trovato in possesso di oggetti atti allo scasso.2.3. Il terzo motivo lamenta l’erronea estensione all’imputato dell’aggravantedella violenza sulle cose in assenza di prova dello scasso.2.4. Il quarto motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.2.5. Il quinto motivo lamenta violazione di legge con riguardo al rigetto dellarichiesta di applicazione di pena sostitutiva.3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendodichiararsi l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato limitatamente al quinto motivo di ricorso, mentre èinammissibile nel resto.2. Il primo motivo è manifestamente infondato.La Corte ha indicato una pluralità di elementi che, complessivamenteconsiderati, sono stati valutati in modo logico e coerente e ritenuti idonei adimostrare la responsabilità dell’imputato. Questi, invero, subito dopo la denunciadelle persone offese è stato rinvenuto dai militari intervenuti in un campoadiacente alle abitazioni delle vittime, mentre si stava dando alla fuga, ed avevaindosso alcuni degli oggetti trafugati. Proprio il brevissimo lasso di tempointercorso tra la segnalazione delle vittime e il ritrovamento nei pressi delleabitazioni dell’imputato in possesso di parte della refurtiva delinea un quadroindiziario che, in modo logicamente ineccepibile, è stato valutato dalla sentenzaimpugnata tale da fondare il giudizio di responsabilità.3. Il secondo motivo è inammissibile.Trattasi invero di doglianza meramente reiterativa della censura svolta conl’atto di appello in relazione alla quale la Corte territoriale si era specificamentepronunciata con argomentazioni con le quali il ricorrente non si confronta.Il motivo è in ogni caso manifestamente infondato.La sentenza impugnata ha infatti correttamente escluso che la partecipazionedell’imputato alla commissione dei furti potesse qualificarsi di minima importanza,dal momento che egli era stato comunque trovato in possesso di parte dellarefurtiva, sicché doveva escludersi che egli avesse solo il ruolo di “palo”; inoltre,egli si era dato alla fuga insieme al correo rimasto ignoto e non si era fermatoall’intimazione dei militari intervenuti, che lo avevano bloccato solo dopo averloinseguito. Esente da censure risulta pertanto la conclusione cui è pervenuta laCorte territoriale, che ha ritenuto che la presenza dell’imputato abbia comunquerafforzato il proposito criminoso del correo, agevolando la commissione dei reati.4. Il terzo motivo è manifestamente infondato.La Corte ha correttamente fondato la valutazione di sussistenzadell’aggravante della violenza sulle cose sulla base delle dichiarazioni delle personeoffese espresse nelle querele, le quali avevano riferito di aver constatato segni discasso in corrispondenza delle vie di accesso utilizzate dai malfattori per introdursinelle abitazioni. Trattasi di valutazione che si sottrae alle censure del ricorrenteposto che, secondo quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza dilegittimità, le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non siapplicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono esserelegittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di responsabilità, eche la valutazione dell’attendibilità della parte offesa dal reato rappresenta unaquestione di fatto, che ha una propria chiave di lettura nel compendiomotivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità,salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni(Sez. 2, n. 41505del 24/09/2013, Terrusa, Rv. 257241-01; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008,caso in esame.5. Manifestamente infondato è il quarto motivo.In materia di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudiziodi fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia noncontraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicatinell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione odell’esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2,n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014,Lule, Rv. 259899).Al riguardo la sentenza impugnata ineccepibilmente argomenta, mediantepuntuale richiamo a specifici indici ostativi, oggettivi (la gravità delle condotte inragione del danno cagionato) e soggettivi (mancanza di resipiscenza), e alcarattere al cospetto recessivo di ogni altro pur prospettato elemento.6. Il quinto motivo è fondato.6.1. Occorre preliminarmente precisare che l’udienza partecipata si è svoltain data 27 ottobre 2025, e cioè successivamente all’entrata in vigore dell’art. 598-bis, comma 4-bis, cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. z), n. 3),d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31), a mente del quale l'imputato può esprimere ilconsenso alla sostituzione della pena «fino alla data dell'udienza partecipata».La giurisprudenza di questa Corte regolatrice ha chiarito che tale disposizionenon introduce alcuna deroga al principio devolutivo, quanto all’applicazione dellepene sostitutive della pena, la cui richiesta – alla quale il giudice è tenuto a darerisposta – deve essere stata devoluta alla Corte di appello attraverso specificomotivo di gravame, con l'atto di impugnazione principale o, al massimo, con imotivi nuovi (Sez. 6, n. 9154 del 30/01/2025, C., Rv. 287702).Si è altresì chiarito che l’art. 598-bis, comma 4-bis, riguarda un’ipotesi affattodiversa dalla "richiesta" di sostituzione proveniente dall'imputato, riguardando il“consenso” all'eventuale esercizio d'ufficio del potere sostitutivo che, quantomenoin base alla vigente disciplina, residua in capo all'organo giudicante.Tale “consenso” (a differenza della "richiesta") può essere espresso primadell’udienza ma in un momento successivo alla redazione dell'atto di impugnazioneo dei "motivi nuovi" (e cioè «fino all'udienza») nonché in termini generici.6.2. Ciò posto, si rileva che, nel caso in esame, la richiesta di applicazionedella pena sostitutiva era stata ritualmente formulata con l’atto di appello, il qualedunque aveva investito la Corte territoriale della relativa questione. Essa,pertanto, non era tenuta a chiedere all’imputato il consenso all’applicazione didetta pena, posto che tale interpello è previsto solo nel caso di esercizio d'ufficiodel potere sostituzione della pena. In ogni caso, poiché l’imputato erapersonalmente presente all’udienza partecipata del giudizio di appello, la Corteben avrebbe potuto richiedergli se acconsentiva alla già richiesta applicazione dipena sostitutiva.7. Ne consegue che la sentenza impugnata va annullata, con rinvio per nuovogiudizio sulla sussistenza dei presupposti per l'applicazione della pena sostitutiva. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio erinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello diCosì deciso il 13/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]
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