CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 novembre 2025
Cassazione n. 32189/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso per revocazione (iscritto al N.R.G. 21400/2024) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e DROGHETTI Gloria, quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese, la prima, giusta procura in calce al ricorso per revocazione, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e, la seconda, da sé medesima ex art. 86 c.p.c., con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC del difensore; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Beatrice; -intimati - avversol’ordinanza della Corte di cassazione n. 8590/2024, pubblicata il 29 marzo 2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 novembre 2025 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 21400/24 C.C.[OSCURATO:DATA_NASCITA] Revocazione – Errore di fatto – Assorbimento negatoria servitutis –Contrasto con il giudicato vista la richiesta di decisione tempestivamente spiegata all’esito della formulazione della proposta di definizione anticipata del giudizio ex art. 380-bisc.p.c.; letta la memoria illustrativa depositata nell’interesse delle ricorrenti, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con ricorso possessorio ex art. 1170 c.c., depositato il 22 marzo 2002, [OSCURATO:PERSONA] adiva il Tribunale di Macerata, chiedendo che – accertata l’inesistenza della servitù di scarico fognario esercitata dal laboratorio per analisi cliniche di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a carico del cortile di proprietà di essa ricorrente – fosse disposta la cessazione delle molestie così arrecate, oltre al risarcimento dei danni relativi al cedimento del cortile, all’esercizio illegittimo della servitù, al mancato godimento dell’immobile, all’inquinamento da metalli (rame e zinco) e al danno morale patito. Si costituivano in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali resistevano alle domande avversarie ed invocavano, in via riconvenzionale, l’accertamento dell’acquisto del diritto di servitù di scarico per usucapione. Con successivo atto di citazione notificato il 23 ottobre 2006, [OSCURATO:PERSONA] conveniva, sempre davanti al Tribunale di Macerata, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], al fine di sentire pronunciare la condanna dei convenuti al pagamento della somma occorrente per l’eliminazione del danno derivante dallo scarico di sostanze inquinanti e dalla impossibilità di utilizzare la porzione del fabbricato di essa attrice posta al piano terra dello stabile nonché il cortile, oltre al risarcimento del danno esistenziale. I convenuti resistevano anche alla domanda risarcitoria avanzata. All’esito, era disposta la riunione dei due giudizi ed era espletata consulenza tecnica d’ufficio. A fronte dell’allegazione dei convenuti secondo cui lo scarico era cessato nel 2005, le attrici replicavano che occorreva smaltire l’amianto con cui erano state realizzate le tubazioni e le sostanze inquinanti sversate nel cortile, contenenti rame e zinco. I convenuti, per l’effetto, assumevano che le condutture erano state definitivamente eliminate nell’anno 2011 e che non vi era alcun inquinamento del cortile. Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 865/2014, depositata il 16 settembre 2014, rilevava la rinuncia dell’attrice alla domanda di negatoria servitutis e rigettava le domande risarcitorie proposte, in quanto prive di riscontro probatorio quanto alle irregolarità e alla nocività dello scarico, con la condanna dell’attrice alla refusione delle spese di lite. 2.–Con atto di citazione notificato il 1° ottobre 2014, [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso la pronuncia di prime cure, lamentando: 1) che non aveva mai rinunciato all’azione di negatoria servitutis; 2) che la cessazione volontaria dello scarico e la rimozione dei tubi durante il giudizio implicavano il riconoscimento della fondatezza delle sue pretese; 3) che non era stata rilevata l’illegittimità della servitù di scarico, benché fosse stato accertato che l’immobile dei convenuti, nell’anno 1990, era privo di bagni; 4) che erroneamente non era stato disposto il risarcimento dei danni per i fatti illeciti contestati in ordine alla lesione del diritto di proprietà per l’illegittima servitù esercitata e al mancato godimento del bene, oltre che per lo sversamento nel cortile di acque inquinanti (per il superamento dei parametri di rame e zinco), come da ordinanza del Tribunale di Macerata del 16 ottobre 2010, con la conseguente violazione dei diritti costituzionali, del domicilio, della proprietà e della salute ed i conseguenti pregiudizi esistenziali patiti. Resistevano all’impugnazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali concludevano per il rigetto dell’appello. Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di Ancona, con sentenza n. 249/2020, pubblicata il 5 marzo 2020, accoglieva per quanto di ragione l’appello e, per l’effetto, in parziale riforma della pronuncia impugnata, dichiarava la cessazione della materia del contendere sulle contrapposte domande, spiegate in prime cure, di negatoria servitutis e di usucapione, a fronte della incontroversa interruzione dello scarico contestato e della rimozione delle relative tubature, confermando, nel resto, la sentenza del Tribunale quanto al rigetto delle domande risarcitorie proposte. A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte di merito rilevava per quanto di interesse in questa sede: a) che la pronuncia di primo grado era corretta, nella parte in cui aveva negato che potesse attribuirsi alcun significativo rilievo al fatto che i convenuti avessero deciso, in corso di causa, di eliminare definitivamente la condotta di scarico in contestazione, ben potendo tale determinazione ricondursi anche alla mera volontà di ridurre il già rilevante contenzioso in essere con parte attrice; b) che il consulente tecnico d’ufficio aveva verificato, all’esito dello specifico sondaggio effettuato (e, dunque, particolarmente attendibile perché eseguito quando lo scarico era ancora attivo), che nella cavità sottostante alla griglia superficiale del cortile giungevano anche altre adduzioni fognarie, per lo più vetuste e in pessimo stato di manutenzione, provenienti dai palazzi limitrofi e dalle due gronde adiacenti al cancello; c) che, con riferimento al funzionamento idraulico del vecchio condotto fognario presente nel cortile, l’ausiliario del giudice aveva rilevato che l’elevata pendenza longitudinale e le caratteristiche costruttive del condotto garantivano un accettabile funzionamento drenante complessivo della canalizzazione, essendo fisiologico (per la permeabilità del calcestruzzo), anche in assenza di rotture, che una piccola quantità di scarico o di umidità potesse interessare il terreno immediatamente limitrofo alla canalizzazione, senza però creare danneggiamenti visibili alle sovrastrutture del cortile e/o alle costruzioni; d) che il consulente tecnico d’ufficio aveva altresì osservato che i sopralluoghi non avevano evidenziato la presenza di infiltrazioni sulla superficie di calpestio provenienti dal condotto fognario e che, alla luce dei prelievi e delle analisi chimiche eseguite, non erano stati rilasciati prodotti inquinanti nel terreno costituente sedime del cortile di proprietà Papiri e, pertanto, non vi erano pericoli per la salute degli abitanti; e) che, in sede di chiarimenti, l’ausiliario del giudice aveva confermato che i valori rilevati di sostanze (quali cianuri, rame e zinco, come risultava dal certificato di analisi allegato alla relazione depositata nel 2006) rientravano nei limiti prescritti dalla normativa, dandosi atto che il valore più alto di concentrazione dello zinco era stato trascritto dal laboratorio per errore nel certificato allegato alla prima relazione depositata nel 2005; f) che, inoltre, dalle indagini peritali svolte era emerso che non vi erano cedimenti legati alla presenza del condotto fognario nel cortile, ad eccezione di un modesto avvallamento presente nella zona occupata dalla vegetazione, corrispondente con ogni probabilità al tratto di muratura crollato, sicché non vi erano elementi sufficienti per ritenere sussistenti i pregiudizi lamentati o comunque per imputarli agli appellati, poiché la presenza di altre adduzioni fognarie e di gronde dei palazzi non permetteva di collegare con certezza l’avvallamento rilevato alla presenza del vecchio condotto fognario e al suo funzionamento; g ) che, pertanto, le circostanze evidenziate dall’appellante non erano idonee al fine di dimostrare i pregiudizi dedotti in merito alla presenza di materiali nocivi e al danneggiamento del cortile e, comunque, alla loro riconducibilità all’utilizzo dello scarico da parte degli appellati, con la conseguenza che non erano configurabili il danno esistenziale, da mancato godimento degli immobili e gli altri danni patrimoniali e non patrimoniali dedotti, che avrebbero presupposto una situazione pregiudizievole per la salute ricollegabile alle sostanze nocive e alla necessità di eseguire i lavori di ripristino e di ristrutturazione, senza che, in ogni caso, i danni così come lamentati fossero imputabili alle attività poste in essere dai convenuti, odierni appellati. 3.– Avverso la sentenza d’appello proponeva ricorso per cassazione, affidato a sette motivi, [OSCURATO:PERSONA], prospettando: A) la nullità della sentenza e del procedimento per motivazione apparente, in ragione della mancata considerazione del giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Macerata n. 244/2016 e all’ordinanza del Tribunale di Macerata del 16 ottobre 2010; B) l’errata dichiarazione della cessazione della materia del contendere quanto alla proposta negatoria servitutis e l’erroneo rigetto della domanda risarcitoria; C) l’omesso esame di un documento decisivo, quale la sentenza n. 244/2016 del Tribunale di Macerata, con il conseguente contrasto di giudicati; D) la nullità della sentenza o del procedimento per motivazione apparente, quanto alla mancata rilevazione del danno in re ipsa conseguente all’illegittima servitù esercitata; E) l’omesso esame di tale danno; F) l’omesso riconoscimento del danno patrimoniale al cortile derivante da inquinamento, con il relativo nesso causale; G) l’omesso esame dei documenti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, quali il foglio di lavoro sui risultati delle analisi allegato ai chiarimenti resi dal consulente tecnico d’ufficio e l’ordinanza del Tribunale di Macerata del 16 ottobre 2010. Rimanevano intimati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Quindi, questa Corte, con l’ordinanza di cui in epigrafe, dichiarava l’inammissibilità del ricorso. In specie, la pronuncia impugnata, nell’ordine, osservava: 1) che la cessazione della materia del contendere era stata correttamente dichiarata per effetto della sopravvenuta carenza d’interesse della parte alla definizione del giudizio, conseguente alla presa d’atto che lo scarico contestato dalla Papiri era stato disattivato nel 2005 e che la condotta in amianto già utilizzata per il suo esercizio era stata rimossa nel 2011; 2) che, nel verificare che alcun danno fosse stato provocato al cortile, sulla scorta delle risultanze della disposta consulenza tecnica d’ufficio, la Corte d’appello non aveva attribuito alcun rilievo alla presenza dei due bagni di cui si doleva la Papiri, della cui esistenza la decisione impugnata non faceva menzione, senza che la ricorrente avesse specificato in quale momento del giudizio di merito, e con quale strumento processuale, la relativa questione fosse stata dedotta; 3) che la Corte d’appello aveva dato atto delle risultanze dell’istruttoria, attribuendo particolare rilievo agli esiti dell’espletata consulenza tecnica d’ufficio, eseguita quando lo scarico era ancora in funzione, ed aveva escluso, all’esito di una complessiva ponderazione del fatto e delle prove, la sussistenza di profili di danno, non essendo stati riscontrati né sversamenti a carico del cortile della Papiri, né cedimenti dello stesso, né elementi idonei a far supporre un pericolo per la salute, quale valutazione di merito non utilmente censurabile in sede di legittimità; 4) che – premesso che il tema del danno in re ipsa non era stato affrontato dalla sentenza impugnata, né risultava in quale momento processuale l’appellante l’avesse posto – il consulente tecnico d’ufficio aveva riscontrato che lo scarico esercitato dai [OSCURATO:PERSONA] confluiva in una conduttura già in essere, a carico della quale esistevano altre adduzioni fognarie, e l’aveva ritenuta idonea, per pendenza e caratteristiche costruttive, ad assicurare un adeguato drenaggio delle acque di scarico, sicché poteva ritenersi implicitamente esclusa la configurazione di un pregiudizio derivante direttamente dall’esercizio dello scarico, proprio a cagione delle sue caratteristiche e della ravvisata idoneità complessiva dell’impianto di smaltimento delle acque esistente in loco; 5) che non era dato rilevare alcun omesso esame di fatto decisivo, vizio che, comunque, non sarebbe stato deducibile in presenza di una “doppia conforme”. 4.–All’esito, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], hanno proposto ricorso per revocazione, articolato in tre motivi. Anche nel giudizio di revocazione sono rimasti intimati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 5.– Successivamente il consigliere delegato ha formulato proposta di definizione del giudizio depositata il 26 dicembre 2024, comunicata il 27 dicembre 2024, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., alla stregua della ritenuta inammissibilità o manifesta infondatezza del ricorso per revocazione. Con istanza depositata il 1° febbraio 2025, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno chiesto la decisione del giudizio. 6.– In prossimità della fissata adunanza camerale non partecipata, le due ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con il primo motivo le ricorrenti denunciano, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c., l’errore di fatto in cui sarebbe incorsa questa Corte, per non avere percepito e omesso di esaminare il tema dell’impugnazione dell’assorbimento della negatoria servitutis e della domanda riconvenzionale di usucapione, quali presupposti della domanda di risarcimento per i danni da illegittimo esercizio della servitù. Adducono le istanti che la Corte di cassazione avrebbe erroneamente ritenuto che la domanda di risarcimento danni per l’esercizio illegittimo della servitù, per un periodo di 14 anni, fosse una questione nuova, sollevata per la prima volta in sede di legittimità. 2.–Con il secondo motivo le ricorrenti prospettano, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c., l’errore di fatto in cui sarebbe incorsa questa Corte, per avere reputato che le ricorrenti avessero contestato l’omesso esame della circostanza inerente all’esistenza dei bagni, mentre, in realtà, avrebbero impugnato l’assorbimento della negatoria servitutis e la conseguente mancata ammissione, a cura della Corte d’appello, della sentenza del Tribunale di Macerata n. 244/2016, che aveva condannato i [OSCURATO:PERSONA] a spostare lo scarico dal cortile Papiri, in quanto il loro immobile non aveva mai avuto bagni prima della ristrutturazione. Espongono le istanti che l’ordinanza di legittimità non avrebbe percepito che la citata sentenza n. 244/2016 era stata depositata in appello, non solo per contestare l’esistenza della servitù, ma anche ai fini di far valere il giudicato ex art. 2909 c.c. sulla questione relativa all’esistenza di una servitù di scarico, giudicato strettamente collegato alla domanda di risarcimento danni per abusivo esercizio della servitù. 3.–Con il terzo motivo le ricorrenti lamentano, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c., l’errore di fatto in cui sarebbe incorsa questa Corte, per non avere percepito che i motivi sesto e settimo del ricorso di legittimità avrebbero denunciato il contrasto di giudicati ex art. 2909 c.c. in materia di inquinamento del cortile, dal momento che la sentenza della Corte d’appello aveva negato l’esistenza dell’inquinamento in contrasto con il giudicato di cui all’ordinanza del Tribunale di Macerata del 16 ottobre 2010. 4.–L’invocata revocazione è inammissibile per insussistenza del presupposto, attinente alla fase rescindente, dell’errore di fatto, in ordine a ciascuna delle censure svolte. 4.1.– Ed invero l’errore di fatto previsto dall’art. 395, n. 4, c.p.c., idoneo a costituire motivo di revocazione, consiste in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l’esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso, oppure l’inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli atti o documenti di causa, purché non cada su un punto controverso e non attenga ad un’errata valutazione delle risultanze processuali (Sez. 2, Ordinanza n. 15284 del 31/05/2024; Sez. 6-1, Ordinanza n. 2236 del 26/01/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 16439 del 10/06/2021; Sez. 5, Sentenza n. 26890 del 22/10/2019; Sez. 3, Sentenza n. 3190 del 14/02/2006). Il detto errore, dunque, deve: a) consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato; b) risultare con immediatezza ed obiettività, senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive; c) essere essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa. 4.2.– Ebbene, per quanto anzidetto, tale svista materiale – secondo i requisiti emarginati – non si evince immediatamente dagli atti di causa con riferimento ad alcuna delle doglianze sollevate, poiché: A) la cessazione della materia del contendere è stata dichiarata in ragione della verifica che lo scarico contestato dalla Papiri era stato disattivato nel 2005 e che la condotta in amianto già utilizzata per il suo esercizio era stata rimossa nel 2011, senza che tale cessazione abbia influito sulla pretesa risarcitoria, che è stata rigettata nel merito per difetto di alcun riscontro probatorio dei danni provocati (per l’effetto, nessun assorbimento è stato dichiarato); B) l’esercizio illegittimo della servitù non avrebbe potuto giustificare alcun riconoscimento di un danno, stante che il consulente tecnico d’ufficio aveva riscontrato che lo scarico esercitato dai [OSCURATO:PERSONA] confluiva in una conduttura già esistente, a carico della quale esistevano altre adduzioni fognarie, e l’aveva ritenuta idonea, per pendenza e caratteristiche costruttive, ad assicurare un adeguato drenaggio delle acque di scarico, sicché poteva ritenersi implicitamente esclusa la configurazione di un pregiudizio derivante direttamente dall’esercizio dello scarico, proprio a cagione delle sue caratteristiche e della ravvisata idoneità complessiva dell’impianto di smaltimento delle acque esistente in loco (dunque, la presenza di una conduttura già esistente in cui confluivano altre adduzioni fognarie escludeva che vi fosse un danno-conseguenza dell’illegittimo esercizio della servitù a favore del fondo [OSCURATO:PERSONA], a prescindere dalla durata dell’esercizio di detto scarico); d’altro canto, secondo le risultanze della sentenza d’appello, il modesto avvallamento presente nella zona occupata dalla vegetazione, corrispondente al tratto di muro crollato, non era eziologicamente riconducibile alla presenza del vecchio condotto fognario e al suo funzionamento; C) il fatto che la sentenza n. 244/2016 avesse accertato l’inesistenza di un diritto allo scarico non è stato posto in discussione, in quanto la pronuncia di merito ha negato la spettanza del risarcimento non già per il legittimo esercizio della servitù di scarico, quanto per il riscontro dell’inesistenza di sversamenti a carico del cortile della Papiri o di cedimenti dello stesso o di elementi idonei a far supporre un pericolo per la salute, quale valutazione di merito non utilmente censurabile in sede di legittimità (è stato, pertanto, acclarato, sulla scorta delle indagini peritali svolte, che alcun nocumento fosse residuato nella proprietà Papiri); D) dunque, nonostante l’illegittimità presupposta dello scarico, alcun danno poteva essere riconosciuto in difetto della dimostrazione di alcun nocumento, neanche connesso al mero esercizio illegittimo dello scarico (attesa la presenza di una conduttura già esistente in cui confluivano altre adduzioni fognarie, tale da escludere anche il pregiudizio da mancato godimento); E) nessuna rilevanza di giudicato sulla presenza di sostanze inquinanti nel cortile avrebbe potuto ricavarsi dall’ordinanza del 16 ottobre 2010, stante la sua natura di provvedimento di definizione dell’opposizione avverso la liquidazione della consulenza tecnica d’ufficio ex art. 170 del d.P.R. n. 115/2002, ossia con petitum eterogeneo, da cui nessun effetto di giudicato avrebbe potuto trarsi sull’erroneità delle conclusioni cui era pervenuto il consulente tecnico d’ufficio, tanto più che la sentenza d’appello ha chiarito che i valori rilevati di sostanze (quali cianuri, rame e zinco, come risultava dal certificato di analisi allegato alla relazione depositata nel 2006) erano nella norma, mentre il valore più alto di concentrazione dello zinco era stato trascritto dal laboratorio per errore nel certificato allegato alla prima relazione depositata nel 2005. 5.– In conseguenza delle argomentazioni esposte, il ricorso per revocazione è inammissibile. Non vi è luogo a provvedere sulle spese e compensi di lite, poiché le controparti dei soccombenti sono rimaste intimate. Poiché, all’esito dell’opposizione alla proposta di definizione anticipata del giudizio, ai sensi dell’art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c., il giudizio è stato definito in conformità alla proposta, deve essere applicato l’art. 96, quarto comma, c.p.c., con la conseguente condanna delle ricorrenti soccombenti al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad euro 500,00 e non superiore ad euro 5.000,00, somma che si liquida come da dispositivo. Infatti, in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, di cui all’art. 380-bis c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149/2022), nel caso in cui il ricorrente abbia formulato istanza di decisione e la Corte abbia definito il giudizio in conformità alla proposta, l’omessa costituzione dell’intimato, se da un lato preclude la statuizione ex art. 96, terzo comma, c.p.c. (non ricorrendo una situazione che consenta una pronuncia sulle spese), dall’altro impone la condanna al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di cui all’art. 96, quarto comma, c.p.c., alla stregua dell’autonoma valenza precettiva del richiamo a tale ultima disposizione, contenuto nel citato art. 380- bis, terzo comma, c.p.c., che si giustifica in funzione della ratiodi disincentivare la richiesta di definizione ordinaria a fronte di una proposta di definizione accelerata, esigenza che sussiste anche nel caso di mancata costituzione dell’intimato (Sez. 5, Ordinanza n. 5243 del 28/02/2024; Sez. 3, Ordinanza n. 27947 del 04/10/2023; Sez. U, Ordinanza n. 27195 del 22/09/2023). Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte delle ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P.Q.M La Corte Suprema di Cassazione dichiara l’inammissibilità del ricorso per revocazione e condanna le ricorrenti al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro 3.000,00.