CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 novembre 2021
Cassazione n. 47325/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La CORTE APPELLO di TORINO, con sentenza in data 19/11/2020, confermava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di TORINO in data 2/02/2016 aveva condannato MANNO Davide a pena di giustizia per il reato di ricettazione, commesso a TORINO il 10/09/2012, riconosciuta l'ipotesi di cui all'art. 648 co. 2 cod. pen. e le circostanze attenuanti generiche, equivalenti alla contestata recidiva. MANNO propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, e deduce i seguenti motivi: come primo, censura l'affermazione della responsabilità, che sarebbe avvenuta non oltre ogni ragionevole dubbio, poiché la CORTE territoriale avrebbe troppo rapidamente disatteso il motivo di appello relativo all'alternativa, rispetto alla contestazione, del ritrovamento causale da parte dell'imputato delle tre carte di credito e degli altri documenti rinvenuti in suo possesso, dovendosi più propriamente ipotizzare la fattispecie, poi depenalizzata, di cui all'art. 647 cod. pen.; come secondo, riproponendo nella sostanza il primo, censura l'illogicità della motivazione, che non avrebbe considerato come, nonostante le carte di credito fossero state trovate nella serata e fossero invece state smarrite dal proprietario al mattino, in quell'arco temporale non erano state utilizzate, né l'uso era stato neanche tentato; - come terzo, censura aver ritenuto la sussistenza della recidiva qualificata, benché il fatto fosse stato di scarso rilievo; - come quarto, contesta il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. Il ricorso é inammissibile. Sono manifestamente infondati i primi due motivi poiché, articolati in fatto, sono stati proposti al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, rimanendo al di fuori dei poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Cass. pen., sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, rv. 234559; sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, rv. 253099) la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). La CORTE di APPELLO ha fornito congrua e logica motivazione sul fatto che l'imputato fosse stato trovato di sera in possesso del contenuto - carte di credito e altri documenti - di un portafoglio che era stato oggetto di furto nella mattina dello stesso giorno, e della inverosimiglianza della tesi di un rinvenimento casuale, poiché il legittimo proprietario non avrebbe avuto ragione di liberarsene volontariamente, mentre era evidente la loro provenienza illecita. Manifestamente infondati sono altresì il terzo motivo, avendo il Collegio di appello fatto riferimento ai plurimi e specifici precedenti dell'imputato, a fondamento della valutazione della sua pericolosità sociale, in uno col delitto in esame, e il quarto, perché teso a sostenere che il riconoscimento dell'ipotesi lieve della ricettazione comporterebbe in automatico anche quello dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.: il consolidato e condiviso orientamento di questa S.C. è invece nel senso che i parametri di riferimento sono differenti, poiché per valutare la particolare tenuità del fatto, che integra l'ipotesi attenuata prevista dall'art. 648 co. 2 cod. pen. vanno considerate nell'insieme tutte le circostanze di cui all'art. 133 cod. pen., sia oggettive che soggettive, senza limitarsi al valore economico della cosa ricettata, cioè al danno immediatamente cagionato, che assume rilievo esclusivo nella valutazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.; nel primo caso, infatti, il profilo economico è soltanto un elemento concorrente, che può escludere la tenuità del fatto e rendere superflua ogni ulteriore indagine, quando il valore economico della cosa ricettata non è particolarmente lieve. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23/11/2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]' ente [OSCURATO:PERSONA] no Imperiali OW,2F-riC4 EPOS !TATA I