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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 28 settembre 2023

Cassazione n. 42685/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLI NORDudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto il rigetto del ricorso con condanna alle spese.

I. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il giudice dell'esecuzione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato inammissibile l'istanza ex art. 670 cod. proc. pen. avanzata dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], con cui si chiedeva la revoca della declaratoria di estinzione del reato e degli effetti penali di cui al decreto penale di condanna n. 157/2017, emesso il 13/2/2017, divenuto esecutivo il 28/2/2018.

Il giudice dell'esecuzione - pur riconoscendo la nullità della notificazione di detto decreto penale e la conseguente invalidità della vocatio in iudicium del Pelliccia - ha negato che tale criticità potesse eccepirsi in termini di questione di inesistenza/invalidità del titolo esecutivo a tenore dell'art. 670 cod. proc. pen., dovendo invece farsi valere con il rimedio straordinario della rescissione del giudicato ex art. 629 bis cod. proc. pen.

Ha altresì osservato che non era possibile riqualificare l'originaria istanza ex art. 670 cod. proc. pen. nell'appropriato rimedio rescissorio, ostandovi la natura non impugnatoria dell'incidente di esecuzione

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del Pelliccia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 670, 175 e 629 bis, cod.

Proc. pen.

Il ricorrente illustra che il giudice dell'esecuzione ha assunto una decisione erronea perché basata su un erroneo presupposto, ossia che il Pelliccia fosse stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti di cui all'art. 420 bis cod. proc. pen. in sede di processo ordinario, mentre egli è stato destinatario di un decreto penale di condanna.

Proprio per tale situazione residua l'operatività del rimedio ex art. 670 cod. proc. pen. quale mezzo idoneo a contrastare la non esecutorietà del titolo, in presenza di vizi attinenti alla notificazione del decreto penale di condanna.

Tale ricostruzione sistematica è asseverata dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 15498 del 2021 e da conformi arresti di legittimità. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

Il caso di specie non è inquadrabille nei termini seguiti dal giudice dell'esecuzione, pur astrattamente corretti qualora si sia al cospetto di una irregolare dichiarazione di assenza ai sensi dell'art. 420 bis cod. proc. pen., per la semplice ragione che [OSCURATO:PERSONA] non è stato parte di un processo ordinario, ma destinatario di un decreto penaVe di condanna.L'esegesi di legittimità ha individuato un margine resquale di operatività per il terzo comma dell'art. 670 cod. proc. pen., limitato per l'appunto all'ipotesi in cui il titolo esecutivo sia costituito dal decreto penale qi condanna, ed il destinatario - che non ne abbia avuto tempestivamente effettiva conoscenza - intenda proporre opposizione.

È questo l'unico caso per il quale il comma 2 dell'art. 175 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n. 67 del 2014, contempla ancora la restituzione nel termine per proporre impugnazione e che, a sua volta, giustifica il permanente significato dell'art. 670, comma 3, cod. proc. pen. (così, in motivazione, Sez.

U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931).

2. Pertanto - assodata nel caso di specie l'ammissibilità dell'istanza di restituzione nel termine per proporre opposizione ai sensi dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen., istanza su cui il giudice dell'esecuzione deve provvedere ai sensi dell'art. 670, comma 3, cod. proc. pen. - l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al giudice dell'esecuzione che si atterrà agli indicati principi nella valutazione dei presupposti dell'incidente di esecuzione.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].

Così deciso il 28 settembre 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLI NORDudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto il rigetto del ricorso con condanna alle spese. I. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il giudice dell'esecuzione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato inammissibile l'istanza ex art. 670 cod. proc. pen. avanzata dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], con cui si chiedeva la revoca della declaratoria di estinzione del reato e degli effetti penali di cui al decreto penale di condanna n. 157/2017, emesso il 13/2/2017, divenuto esecutivo il 28/2/2018. Il giudice dell'esecuzione - pur riconoscendo la nullità della notificazione di detto decreto penale e la conseguente invalidità della vocatio in iudicium del Pelliccia - ha negato che tale criticità potesse eccepirsi in termini di questione di inesistenza/invalidità del titolo esecutivo a tenore dell'art. 670 cod. proc. pen., dovendo invece farsi valere con il rimedio straordinario della rescissione del giudicato ex art. 629 bis cod. proc. pen. Ha altresì osservato che non era possibile riqualificare l'originaria istanza ex art. 670 cod. proc. pen. nell'appropriato rimedio rescissorio, ostandovi la natura non impugnatoria dell'incidente di esecuzione 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del Pelliccia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 670, 175 e 629 bis, cod. Proc. pen. Il ricorrente illustra che il giudice dell'esecuzione ha assunto una decisione erronea perché basata su un erroneo presupposto, ossia che il Pelliccia fosse stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti di cui all'art. 420 bis cod. proc. pen. in sede di processo ordinario, mentre egli è stato destinatario di un decreto penale di condanna. Proprio per tale situazione residua l'operatività del rimedio ex art. 670 cod. proc. pen. quale mezzo idoneo a contrastare la non esecutorietà del titolo, in presenza di vizi attinenti alla notificazione del decreto penale di condanna. Tale ricostruzione sistematica è asseverata dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 15498 del 2021 e da conformi arresti di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Il caso di specie non è inquadrabille nei termini seguiti dal giudice dell'esecuzione, pur astrattamente corretti qualora si sia al cospetto di una irregolare dichiarazione di assenza ai sensi dell'art. 420 bis cod. proc. pen., per la semplice ragione che [OSCURATO:PERSONA] non è stato parte di un processo ordinario, ma destinatario di un decreto penaVe di condanna.L'esegesi di legittimità ha individuato un margine resquale di operatività per il terzo comma dell'art. 670 cod. proc. pen., limitato per l'appunto all'ipotesi in cui il titolo esecutivo sia costituito dal decreto penale qi condanna, ed il destinatario - che non ne abbia avuto tempestivamente effettiva conoscenza - intenda proporre opposizione. È questo l'unico caso per il quale il comma 2 dell'art. 175 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n. 67 del 2014, contempla ancora la restituzione nel termine per proporre impugnazione e che, a sua volta, giustifica il permanente significato dell'art. 670, comma 3, cod. proc. pen. (così, in motivazione, Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931). 2. Pertanto - assodata nel caso di specie l'ammissibilità dell'istanza di restituzione nel termine per proporre opposizione ai sensi dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen., istanza su cui il giudice dell'esecuzione deve provvedere ai sensi dell'art. 670, comma 3, cod. proc. pen. - l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al giudice dell'esecuzione che si atterrà agli indicati principi nella valutazione dei presupposti dell'incidente di esecuzione. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. Così deciso il 28 settembre 2023 [OSCURATO:PERSONA]
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