CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 ottobre 2022
Cassazione n. 42177/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso dì [OSCURATO:PERSONA], compendiandosi nella prospettazione di enunciati in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata interpretazione giurisprudenziale, deve essere dichiarato inammissibile; rilevato che la fattispecie aggravata di recidiva nel contrabbando di tabacchi lavorati esteri di cui all'art. 296, comma secondo, del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, non rientra nella previsione generale di depenalizzazione di cui all'art. 1, comma 1, d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, configurandosi come fattispecie autonoma di reato per cui è prevista la pena detentiva (ex multis Sez. 3, Sentenza n. 4000 del 05/11/2020, Liccardo, Rv. 281300); rilevato invero che la corretta esegesi dell'art.1, secondo comma D.Lgs. 8/2016 esclude la applicabilità della abrogatio criminis alle ipotesi aggravate delle fattispecie incluse nell'intervento di depenalizzazione, risultando la disposta abrogazione è applicabile solo alle violazioni "per le quali è prevista la sola pena della multa e dell'ammenda" (arti, primo comma), laddove il secondo comma costituisce, al contrario, una delimitazione dell'ambito di applicazione della disciplina del primo comma e prevede che, se alla fattispecie base, punita con la sola pena pecuniaria, è associata anche una ipotesi aggravata punibile con pena detentiva, anche alternativa o congiunta, la stessa deve intendersi quale figura autonoma di reato e pertanto, come tale, va esclusa dal novero delle fattispecie per cui opera il provvedimento abrogativo, che si applica esclusivamente per la fattispecie base; rilevato che la fattispecie in esame, in cui la rediva è stata comunque accertata con pronuncia diventata irrevocabile, non risulta in alcun modo interessata dall'intervento abrogativo; rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, non sussistendo elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso il 14 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il