CassazionedecretoSezione 3Decisione del 25 maggio 2023
Cassazione n. 22045/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5594/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]' GIOVANNI, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 60, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- COMUNE SIRACUSA, domiciliazione digitale , rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] DI PROTEZIONE CIVILE, elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANIA n. 2492/2019 depositata il13/11/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di due motivi, corredati da memoria, per la cassazione della sentenza n. 2492 del 2019 della Corte di Appello di Catania, esponendo che: - in distinto, anche se contiguo giudizio, aveva ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento del “corrispettivo” per il trasporto di terremotati conseguente al sisma del 1990 in Sicilia; - il decreto era stato opposto dal Comune di Siracusa, e il Tribunale aveva rigettato l’opposizione con pronuncia riformata dalla Corte di appello che aveva osservato come il Sindaco avesse agito come ufficiale del Governo, ovvero organo locale della Protezione civile, con conseguente carenza di legittimazione passiva dell’ente locale; - questa Corte, con sentenza n. 3587 del 2011, aveva confermato la decisione di seconde cure, e dunque la legittimazione dell’allora Ministero della Protezione civile; - il Comune di Siracusa aveva quindi chiesto e ottenuto un decreto ingiuntivo per la restituzione di quanto precedentemente corrisposto, in ragione della sentenza del Tribunale del previo giudizio; - mentre pendeva sia l’opposizione a quest’ultimo decreto ingiuntivo che il giudizio davanti a questa Corte di cui sopra si è detto l’esito, il deducente aveva convenuto la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione civile, il Ministero dell’interno e il Comune di Siracusa, per il pagamento del “corrispettivo” dei servizi di trasporto effettuato a séguito delle delibere della [OSCURATO:PERSONA] del 1991; - il Tribunale aveva accolto la domanda nei confr onti della Presidenza del Consiglio e aveva rigettato le altre, osservando che: - sulla legittimazione dell’amministrazione centrale vi era giudicato dopo la sentenza di questa Corte n. 3587 del 2011; - per i servizi di trasporto autorizzati ed erogati dal dicembre 1990 al giugno 1991 era pacifico che il dovuto era stato pagato; - per gli analoghi servizi successivi oggetto della domanda del deducente e del presente giudizio, la Presidenza aveva eccepito il difetto di autorizzazione e l’erogazione in un tempo successivo all’emergenza, cui era correlata la funzione della Protezione civile, ma il fatto che le delibere comunali di ratifica del servizio prestato indicassero l’effettuazione ai sensi dell’art. 16, d.P.R. n. 66 del 1981, era comunque sufficiente all’imputazione del debito all’amministrazione centrale, salva diversa responsabilità del Sindaco; - la Corte di appello, pronunciando sul gravame proposto dalla sola Presidenza, lo aveva a sua volta accolto, osservando che: - non vi era giudicato opponibile all’appel lante sulla sua legittimazione passiva, atteso che la sentenza invocata faceva stato tra le parti (eredi o aventi causa) del processo definito dal provvedimento invocato, e non nei confronti di altri soggetti rimasti estranei a quello; - nel merito, andava e sclusa l’applicabilità di norme dettate per il sisma della Campania del 1980 e oggetto delle pronunce richiamate dal Tribunale per affermare l’irrilevanza, ai fini dell’individuazione del responsabile passivo dell’obbligazione, dei vizi dei provvedimenti amministrativi; - l’art. 16 citato, limitava la responsabilità dell’amministrazione centrale agli interventi immediati, escludendola pertanto una volta concluso il periodo di emergenza, come doveva ritenersi nel caso avvenuto essendo trascorso oltre un anno emezzo dal sisma; con successivo ricorso il Comune di Siracusa ha impugnato anch’esso, sulla base di due motivi corredati da memoria , la medesima sentenza di secondo grado; resiste ad entrambi i ricorsi la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione civile; Rilevato che con il primo motivo del primo ricorso il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di rilevare il giudicato esterno sulla legittimazione passiva dell’amministrazione centrale; con il secondo motivo prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 16 d.P.R. n. 66 del 1981, poiché, come affermato dal Tribunale, le delibere di ratifica comunali avevano indicato che il Sindaco agiva quale ufficiale del Governo, sicché l’eventuale e discusso vizio, correlato alla richiesta oltre il periodo di emergenza, avrebbe potuto al più giustificare una responsabilità del Sindaco stesso, e non far venire meno la riferibilità passiva dell’obbligazione alla Presidenza del Consiglio; il Comune di Siracusa ha formulato due censure del tutto sovrapponibili a quelle prospettate dalloZuccalà; Consideratoche il primo motivo del primo ricorso è inammissibile; la censura non si misura con la ragione decisoria della sentenza gravata, per cui il giudicato in parola non è opponibile atteso che la sentenza invocata risulta essere stata pronunciata tra parti diverse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri; il secondo motivo del primo ricorso è inammissibile; anche in questo caso la censura non si misura con la ragione decisoria; il ricorrente si è infatti limitato a riproporre e riprodurre le argomentazioni del Tribunale senza replicare alle argomentazioni della Corte di secondo grado; quest’ultima, in particolare, ha affermato che: a)non era invocabile la giurisprudenza concernente la legislazione speciale dettata per il diverso sisma campano del 1980; b)l’art. 16 in questione detta una regola d’imputabilità che fonda la responsabilità per le obbligazioni assunte; c) la suddetta responsabilità dell’amministrazione centrale è limitata ai provvedimenti immediati, e quelli in discussione, adottati dopo oltre un anno e mezzo dagli eventi, non erano oggettivamente tali; il ricorrente non spiega per quale ragione giuridica le delibere comunali di ratifica, indicative d’interventi effettuati ai sensi dell’art. 16 citato dovrebbero superare gli incensurati limiti d’imputazione dettati da questa stessa norma e correlati in fatto, dalla corte di merito, all’incontestato esaurimento del periodo di emergenza; il principio generale, infatti, resta quello per cuinell’ipotesi in considerazione il S indaco cumula la qualità di capo dell'amministrazione locale e di ufficiale di Governo, con la conseguenza che, al fine dell'imputazione della suddetta responsabilità, occorre verificare di volta in volta l'appartenenza dello specifico interesse pubblico perseguito, risultando riferibile l'attività svolta allo Stato o al Comune secondo la titolarità dell'interesse medesimo (cfr., ad esempio, Cass., 20/07/2010, n. 16921, pag. 4, sempre in un caso di pretesa avanzata da una parte privata, che richiama Cass., 06/12/2005, n. 26691, in un analogo caso di pretesa di pagamento di “corrispettivi”); il criterio generale d’imputazione resta dunque quello legale, nella fattispecie non oggetto di specifica censura; l’affermata irrilevanza dei vizi dell’atto amministrativo non risulta pertanto di per sé concludente, non spiegandosi perché, nel caso, la ratifica comunale del servizio illegittima per come formulata dovrebbe essere incidente sulla richiamata ripartizione di responsabilità con diversa amministrazione regolata dalla legge e presupposta dal contenuto provvedimentale adottato; la giurisprudenza invocata nei ricorsi (Cass., 19/09/1997, n. 9303) riguardava lo specifico caso delle prestazioni alberghiere di ricovero dei terremotati, fornite con proroghe oltre i termini di legge ma pur sempre disposte dall’amministrazione centrale, e dunque in questo senso iscritte nell’astratta riferibilità oggettiva a quest’ultima, mentre nel caso odiernamente in esame la “ ratio decidendi” è nel senso che oggettivamente si è fuori del perimetro generale d’imputabilità stabilito dalla norma richiamata, cui l’ente locale -in persona del Sindaco- non può derogare traslando “ contra legem” l’obbligazione passiva su altra amministrazione pubblica (e dunque cui il Comune non poteva derogare se non assumendosi in proprio la responsabilità delle prestazioni richieste); orbene, q u ando nel ricorso per cassazione è denunziata violazione o falsa applicazione di norme di diritto, il vizio dev’essere dedotto, a pena d’inammissibilità, non solo mediante la puntuale indicazione delle norme asseritamente violate, ma anche a mezzo di specif iche argomentazioni, intese a dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, debbano ritenersi in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla dottrina e dalla prevalente giurisprudenza di legittimità (cfr., ad esempio, Cass., 21/08/2020, n. 17570); tornando alla fattispecie, il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha proposto originariamente domanda di responsabilità alternativa, ma non allega e dimostra di averla colt ivata come tale, secondo quanto avrebbe dovutofare, con appello incidentale condizionato; in ordine al secondo ricorso del Comune di Siracusa varrebbero i medesimi suindicati rilievi, ma detto gravame è inammissibile per carenza d’interesse, posto che il Comune non è stato soccombente in grado di appello, se non sul capo delle spese, non autonomamente e specificatamente censurato (v. pag. 11 della sentenza di appello, secondo cui il Comune doveva rispondere di quelle avendo «sostenuto nel grado le ragioni» di Zuccalà); spese del giudizio di cassazione secondo soccombenza; P.Q.M. La Corte dichiara inammissibili entrambi i ricors i. C ondanna ciascuna parte ricorrente alla rifusione delle spese della parte controricorrente, che liquida in euro 7.200,00, oltre alle spese eventualmenteprenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussiste