CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 giugno 2023
Cassazione n. 35023/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 120-9152/2023 [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO 1. I motivi di ricorso, replicati con memoria del 18 maggio 2023, sono inammissibili, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., per manifesta infondatezza ed assoluta genericità, se parametrati alla completezza motivazionale della sentenza impugnata. 1.1. Dalla lettura del testo della sentenza impugnata si evince che la Corte territoriale ha fondato la decisione per il reato di estorsione aggravata, tenendo in debito conto le doglianze di merito sviluppate con i motivi di gravame: univoca valenza probatoria delle plurime conversazioni intercettate che descrivono analiticamente le vicende della richiesta di natura estorsiva, cui seguì la dazione della somma concordata. La Corte di merito ha quindi espressamente motivato circa la consistenza e l'univocità delle evidenze che hanno condotto ad affermare la responsabilità per il fatto estorsivo contestato. I motivi di ricorso relativi si risolvono, pertanto, nella mera riproposizione delle argomentazioni già prospettate al giudice della revisione nel merito e da questi motivatamente respinte. Questa Corte ha già in più occasioni avuto modo di evidenziare che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568), e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo «non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). 1.2. Poste tali premesse di metodo e di limite, va ribadito che la Corte di merito, la cui motivazione si fonde e si integra con quella del giudice di primo grado, ha spiegato in maniera chiara, logica e coerente che la prova intercettiva della realizzazione di quel fatto specifico emerge dall'ascolto di più conversazioni logicamente concatenate tra loro; deve quindi ricordarsi che per costante orientamento espresso nella presente sede di legittimità (ribadito anche da Sez. U. n. 22471 del 26.2.2015, Rv. 263715) è possibile prospettare una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice del merito, ma solo in presenza del travisamento della prova specificamente dedotto (indicazione del contenuto in modo difforme da quello reale) o in presenza di una manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione espressa sul punto (tra le molte, Sez. 2, n. 35181 del 22/5/2013, Rv. 257784; Sez. 6, n. 11189, del 8/3/2012, Rv. 252190), il che non risponde né a quanto dedotto con i motivi di gravame, né alla logicità del ragionamento seguito dalla Corte di merito per attribuire significato gravemente ed univocamente indiziante alla detta prova colloquiale. La revoca del difensore che aveva proposto i motivi di ricorso, con nuova nomina di altro difensore di fiducia, resta senza effetto (ai fini degli avvisi per l'udienza) giacché intervenuta quando gli avvisi erano stati già notificati alle parti. 2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della 120-9152/2023 causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 giugno 2023.