CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 aprile 2022
Cassazione n. 20801/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANO[dato avviso alle parti . udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano del 20/05/2021,che aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di rapina. 1.1 Al riguardo il difensore eccepisce che il fatto per il quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato di cui al capo di imputazione n.4) era il medesimo del capo di imputazione n.6) di altra sentenza emessa il 7.6.2017 per il quale era già stato condannato. 1.2 Il difensore lamenta inoltre i'omessa motivazione in punto di continuazione tra i fatti oggetto del presente procedimento e quelli di cui all'altra sentenza indicata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto proposto tardivamente. 1.1i Poiché la motivazione della sentenza è stata depositata nel termine di sessanta giorni dalla lettura del dispositivo, avvenuta il 20 maggio 2021, ai sensi dell'art. 585 comma 1 lett. c) cod.proc.pen. il termine per l'impugnazione scadeva il 4 ottobre 2021, mentre il ricorso è stato depositato soltanto in data 27 novembre 2021. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro :3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/04/2022 Il consigliere estensore l [OSCURATO:PERSONA] i Agostinacchio \à"\.) DEPOS![OSCURATO:PERSONA] 03:7 ; 2 7 MAG 2